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Delle votazioni

Nel documento NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (pagine 26-29)

Art. 66 – Disposizioni generali

1. L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Ciascun consigliere vota restando seduto al proprio posto.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, la scelta, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti né se manca il numero necessario per rendere legale l’adunanza, come disposto dal precedente art. 40.

4. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:

emendamenti soppressivi;

emendamenti modificativi;

emendamenti aggiuntivi;

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per lo Statuto, i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per lo Statuto ed i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dello Statuto e del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni lo schema di bilancio e gli atti correlati vengono posti in votazione nello schema di deliberazione proposto con le variazioni approvate.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 67 – Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi avvengono, o tramite apposita apparecchiatura elettronica, o per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell’inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un consigliere dichiara di essere incorso in errore materiale immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. In caso di risultato dubbio si può procedere per appello nominale.

2. Nel caso di voto per alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l’esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 68 – Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge, o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.

3. Si procede quindi ad effettuare l’appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario generale.

Art. 69 – Votazioni a scrutinio segreto

1. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento;

b) b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.

2. Quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia dato atto a verbale.

5. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

7. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.

Art. 70 – Esito delle votazioni e proclamazioni dei risultati.

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti

2. Nello specifico, per le votazioni riguardanti gli Statuti e gli Atti Costitutivi di Aziende e Società partecipate dal Comune, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale;

3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti.

4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un’adunanza successiva.

6. Dopo l’annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio approva” oppure “il Consiglio non approva".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 71 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Capo VII

Nel documento NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (pagine 26-29)

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