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Nota metodologica

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

5,04%

Basilicata

Calabria

17.044.631,60

Sud ed Isole Abruzzo

14.054.516,49

38,78%

5,68%

Sicilia

24.674.265,84

8,22%

Sardegna

9.514.607,50

3,17%

116.337.775,28

4,68%

Molise

Campania

22.814.847,34

7,60%

Puglia

22A04027

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2022 .

Scioglimento della «Villa Le Grazie società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVIESULLESOCIETÀ Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del com-missario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di or-ganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilan-za sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal reviso-re incaricato dalla Confcooperative e reviso-relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerata la nota della Confcooperative dalla quale si evince che l’ente non è più aderente alla suddetta asso-ciazione di rappresentanza;

Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, com-ma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di cui all’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut-toria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, essendo l’ente sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indie-tro con la dicitura «destinatario trasferito» e che pertanto non sono pervenute osservazione e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-operative in data 24 febbraio 2021 favorevole all’adozio-ne del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui af-fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato indivi-duato tramite processo di estrazione informatico, tra colo-ro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari li-quidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazio-ne, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -sep-tiesdecies , secondo comma e 2545- oc-sep-tiesdecies del codi-ce civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Villa Le Grazie società co-operativa edilizia» con sede in Roma (codice fisca-le 03192870586), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissa-rio liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966 (codice fiscale BLLGCM66D02A944B), e domiciliato in Roma, via Acciaioli n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e del-le finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04002

DECRETO 12 maggio 2022 .

Scioglimento della «Aurora servizi società cooperativa in liquidazione», in Albano Laziale e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVIESULLESOCIETÀ Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del com-missario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di or-ganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello gene-rale della Direzione genegene-rale per la vigilanza sugli enti coo-perativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, com-ma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di cui all’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-operative in data 24 febbraio 2021 favorevole all’adozio-ne del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui af-fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato indivi-duato tramite processo di estrazione informatico, tra colo-ro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari li-quidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazio-ne, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -sep-tiesdecies , secondo comma e 2545- oc-sep-tiesdecies del codi-ce civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora servizi società coope-rativa in liquidazione» con sede in Albano Laziale (RM) (codice fiscale 13592851003), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissa-rio liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966 (codice fiscale BLLGCM66D02A944B), e domiciliato in Roma, via Acciaioli n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-mento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04003

DECRETO 12 maggio 2022 .

Scioglimento della «Orchidea 91 società cooperativa edili-zia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAVIGILANZASUGLIENTICOOPERATIVIESULLESOCIETÀ Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l’art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del com-missario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di or-ganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilan-za sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore inca-ricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che l’ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all’art. 12, com-ma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l’ado-zione del provvedimento di cui all’art. 2545 -septiesde-cies del codice civile;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le co-operative in data 21 gennaio 2021 favorevole all’adozio-ne del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -sep-tiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui af-fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato indivi-duato tramite processo di estrazione informatico, tra colo-ro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari li-quidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazio-ne, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del

direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -sep-tiesdecies , secondo comma e 2545- oc-sep-tiesdecies del codi-ce civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orchidea 91 società co-operativa edilizia» con sede in Roma (codice fisca-le 04206671002), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissa-rio liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966 (codice fiscale BLLGCM66D02A944B), e domiciliato in Roma, via Acciaioli n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il tratta-mento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-blica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04004

DECRETO 27 maggio 2022 .

Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e in-teresse sociale.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, con-cernente la «Disciplina della titolarità e della commercia-lizzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa riparti-zione delle risorse»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor-me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma-zione e all’attuaforma-zione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-tuazione degli altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», che ha previsto la de-lega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi per il recepimento, tra le altre, all’art. 3, della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media au-diovisivi (direttiva sui servizi di media auau-diovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, re-cante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al co-ordinamento di determinate disposizioni legislative, regola-mentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato»;

Visto in particolare, l’art. 33, comma 3, del citato decre-to legislativo 8 novembre 2021, n. 208, alla prima appli-cazione, rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico», il quale prevede che «Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l’Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come an-che definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come de-terminati dall’Autorità ai sensi del comma 4»;

Considerato che gli eventi di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera b) , del citato decreto legislativo 9 gen-naio 2008, n. 9, rubricato «Definizioni», fanno esclusi-vamente riferimento alla tipologia di «evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata sta-bilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell’altro sog-getto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pub-blico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell’area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all’interno del recinto di gioco dell’impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi»;

Visto l’art. 33, comma 4, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, secondo cui «L’Autorità, d’intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di ga-rantire l’integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fe-nomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipo-logia di servizio. L’operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché

idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segna-lazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell’Au-torità di cui alla prima parte del presente comma»;

Tenuto conto che la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su pa-linsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, di cui all’art. 33, comma 1, del citato decre-to legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sarà oggetdecre-to di se-parato provvedimento del Ministero dello sviluppo econo-mico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerata la nota prot. n. 10724 del 19 maggio 2022, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-ni si è espressa in merito al presente decreto, come sta-bilito dal citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

Ritenuto di dover individuare gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, ai sensi del citato art. 33, comma 3 del decreto legislativo n. 208/2021, tra quelli di natura sociale, religiosa o sportiva che richia-mano una vasta platea della popolazione nazionale, supe-riore a quella che abitualmente segue eventi dello stesso genere o che godono di una popolarità generalizzata o co-munque aventi una rilevanza anche economica, sociale, culturale e religiosa a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi di interesse sociale o di grande inte-resse pubblico, come anche definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo del 9 genna-io del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del succes-sivo comma 4 del medesimo art. 33 del sopra richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

2. Per eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico si intendono gli eventi di grande risonanza che, in considerazione del loro contenuto, della platea dei destina-tari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economi-ca, sociale, culturale, sportiva e religiosa, suscitano gli in-teressi della collettività o di un’ampia pluralità di soggetti.

Art. 2.

Eventi di rilevanza sociale o di grande interesse pubblico

1. Sono di interesse sociale o di grande interesse pub-blico, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, i seguenti eventi:

a) il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica;

b) il rito della via Crucis presieduto dal Papa, la san-ta messa presiedusan-ta dal Papa nella domenica delle Palme, la santa messa di Pasqua presieduta dal Papa e benedizio-ne urbi et orbi ;

c) le Olimpiadi, estive e invernali;

d) le Paralimpiadi, estive e invernali;

e) le partite del campionato del mondo di calcio;

O le partite del campionato europeo di calcio;

g) la finale, le semifinali e tutte le partite della nazio-nale italiana della UEFA Nations League ;

h) la finale e tutte le partite della nazionale italiana del campionato europeo Under 21 di calcio;

i) le partite della nazionale italiana di calcio;

j) le partite della Champions League e della Europa League ;

k) la finale della Supercoppa europea di calcio;

1) le partite del campionato italiano di calcio di Serie A;

m) le partite di playoff del campionato di calcio di Serie B;

n) la finale e le semifinali della Coppa Italia di calcio;

o) la finale della Supercoppa italiana di calcio;

p) la Ryder Cup , ove svolta in Italia;

q) il Giro d’Italia;

r) i Gran Premi automobilistici di Formula 1 e di Formula E svolti in Italia;

s) i Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia;

t) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby , sci, cui parte-cipi la squadra nazionale italiana;

u) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai qua-li partecipi la squadra nazionale itaqua-liana;

v) la finale e le semifinali della Coppa Davis , della ATP Cup e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, dei tornei del Grande Slam e degli In-ternazionali d’Italia di tennis;

w) il campionato mondiale di ciclismo su strada;

x) il Festival della musica italiana di Sanremo;

y) l’Eurovision Song Contest , ove svolto in Italia;

z) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;

aa) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

2. La lista di cui al comma 1 è tassativa e potrà essere modificata, qualora risulti opportuno in base al relativo ambito di riferimento, con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3.

Vigilanza e sanzioni

1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete la vigilanza sull’osservanza delle presenti nor-me. Alla medesima è demandato di esercitare, in caso di violazione, le connesse funzioni sanzionatorie e di

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