ALLEGATO II (c) Concessioni tariffarie accordate dall’Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della
ARTICOLO 4 Denominazioni protette
Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:
(a) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:
− i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
− le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, lettera b) per le bevande spiritose e lettera c) per i vini aromatizzati;
− le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2;
(b) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell’Albania:
− i riferimenti al nome "Albania" o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
− le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, lettera b) per le bevande spiritose e lettera c) per i vini aromatizzati.
ARTICOLO 5
Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e all’Albania
1. In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
(a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
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(b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono all’Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
(a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell’Albania e
(b) possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.
ARTICOLO 6
Protezione delle indicazioni geografiche
1. In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A:
(a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e
(b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all’Albania di cui all’appendice 1, parte B:
(a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell’Albania e
(b) possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.
3. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte contraente utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs dell’OMC per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4. Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte contraente.
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5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora
− la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
− l’indicazione geografica in questione sia tradotta;
− tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile",
"imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
6. Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.
7. Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3 dell’accordo TRIPs.
8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte contraente a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte contraente di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6 dell’accordo TRIPs.
ARTICOLO 7
Protezione delle menzioni tradizionali
1. In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell’appendice 2:
(a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell’Albania, e
(b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
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2. L’Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
(a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni, e
(b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell’appendice 2.
4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 4.
ARTICOLO 8