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la storicizzazione del divieto delle usure

2.7. Il deposito irregolare e la commenda

Nella esperienza giuridica basso medievale si erano venuti tipizzando alcuni contratti che tendevano a dare risposta alle esigenze del mercante di provvedersi capitali necessari alla sua mercatura.

C'era la garanzia per il finanziatore di contare su un adeguato compenso ma a sua volta garantiva a chi avesse fornito il denaro il divieto del prestito ad usura.

Due furono gli strumenti contrattuali che risposero a questa esigenza: da una parte la commenda e dall'altra il deposito che si convenne qualificare irregolare.61

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cfr. U. SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del

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La commenda e i contratti ad essa assimilabili sono mutui destinati al finanziamento di una serie di affari, in cui un terzo senza interferire nell'amministrazione della mercatura, la finanziava partecipando al relativo rischio solo nel limiti del conferimento e dividendo con il mercante gli eventuali utili che dalla gestione degli affari si fossero ricavati.

Restava comunque fermo che il mercante era il solo a cui competeva il rischio di impresa nei confronti dei terzi, i quali non avrebbero dovuto conoscere né l'esistenza né tantomeno l'identità del finanziatore che rimaneva estraneo ai negozi di mercatura finanziati e non assumeva perciò in essi nessuna responsabilità personale verso i terzi.

Anche il deposito ha lo scopo di mettere capitali a disposizione dell'attività mercantile, attraverso l'affidamento da parte di un banchiere di una somma di denaro destinata ad essere investita in affari di mercatura e ad essere restituita al depositante con l'aggiunta di un interesse.

Quando si parla di interesse si intende una partecipazione al profitto di impresa da parte di colui che direttamente (nel caso di deposito irregolare fatto al mercante che lo impegnava) o indirettamente (nel caso dell'intermediazione del banchiere) aveva fornito capitali.

Queste due figure contrattuali erano, se non proprio del tutto identiche, assai largamente assimilabili fra loro visto che tendevano al soddisfacimento delle medesime esigenze.

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Nonostante queste evidenti similitudini questi contratti non furono unificati sotto la stessa figura normativa del mutuo, perché conservano l' onerosità a discapito del precetto lucano.62

La soluzione al divieto storicizzato fu trovata da un personaggio che non fu né un giurista né un intenditore delle cose di mercatura: Tommaso D'Aquino.63

Osservò che la commenda così come il deposito irregolare realizzavano più una società che un mutuo.

Fu questa la ragione per cui un contratto di finanziamento si trovò inserito nel sistema delle società commerciali da cui è

62 C'era in verità qualche variante significativa fra la commenda e il mutuo: - l'obbligo della corresponsione degli interessi senza bisogno di stipulare nessun patto aggiunto al contratto principale - il vincolo per il mercante di investire le somme ricevute nel negozio di mercatura vista del quale il contratto era stato stipulato - le clausole che escludevano il finanziatore dalla diretta gestione della mercatura finanziaria - il calcolo degli interessi in ragione dell'utile realizzato e non della somma conferita - il rischio che nei rapporti interni con il mercante il finanziatore si assumeva nei limiti del capitale conferito. U. SANTARELLI, Mercanti

e società di mercanti, pp. 177 e seguenti.

63 Tra i più grandi intellettuali del Medioevo la cui influenza è viva ancora oggi, come dimostra una bibliografia in perenne rinnovamento, Tommaso d’Aquino è stato forse il più geniale utilizzatore della rivoluzione culturale conseguente all’introduzione del corpus aristotelico in Occidente. Ritenendo l’uomo, per natura, un «animale sociale e politico», egli ha dedicato pagine importanti allo studio della società civile, considerandola la sua più alta realizzazione; in particolare, ha saputo innovare la riflessione sulla politica, dandole uno statuto scientifico e cercando di porne in evidenza le modalità di istituzione e funzionamento in vista del fine che, a suo avviso, deve essere proprio di ogni formazione politica. O.BAZZICHI, San Tommaso, in Enciclopedia Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-tommaso-d-aquino/

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derivata fino a noi la società in accomandita semplice, che riproduce il contratto di commenda.

L'operazione interpretativa di qualificare un mutuo come società riuscì a riconoscere lecita l'onerosità tipica delle esigenze della mercatura.

L'universo civilistico restò legato al principio della naturale sterilità del denaro, mentre quello commercialistico nacque contrassegnato dalla liceità dell'interesse compensativo.

Il diritto commerciale fu in altri termini il diritto dell'usura lecita senza rappresentare una sprezzante contravvenzione al divieto biblico.

E' una distinzione che appariva imposta dalle esigenze storiche ma che è rimasta vitale fino ad i giorni nostri.

2.8 .I monti di pietà

Tutti questi sforzi interpretativi non scalfirono la pratica dello strozzinaggio ai danni dei più poveri.

Le situazioni di bisogno estremo erano difficili da arginare e la società dei mercanti si sforzò di trovare una soluzione a questo problema che comunque all'apparenza mercantile non era.

I Monti di pietà furono le istituzioni deputate al soccorso dei poveri per sottrarli dall'attrazione degli usuari.

Alla loro fondazione provvidero spesso i frati degli ordini mendicanti, che all'interno delle città mercantili avevano fatto della povertà volontaria il loro carattere specifico e distintivo.

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I mezzi economici per finanziare questi istituti di beneficenza erano spesso imponenti e per questo furono forniti dalle corporazioni mercantili, che realizzarono quella beneficenza che non era estranea alla prospettiva personale del mercante e alla stessa gestione della mercatura.

In questi istituti il mutuo non fu assolutamente gratuito, perché era pur necessario pagare i costi di gestione ma la copertura di questi costi trasferita senza altra aggiunta sui tassi di interesse praticati, li rendeva più leggeri di quelli pretesi dagli usurai.

L'antico divieto risultava disatteso nella sua assoluta formulazione.