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DESCRIZIONE SINTETICA DEI BONUS FISCALI D’ACCESSO

Nel documento Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie (pagine 5-9)

2.1 ECOBONUS

Si tratta di una detrazione disciplinata dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 riguardante gli interventi che migliorano l’efficienza energetica dei fabbricati esistenti già dotati di impianto di riscaldamento presente anche negli ambienti interessati dalla riqualificazione1.

L’articolo 14 prevede che la detrazione si applichi alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 così come previsto dalla legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020).

Gli interventi che migliorano, almeno nella misura minima prevista dalla legge, l’efficienza energetica degli edifici sono di diversi tipi: coibentazione dell’involucro opaco, sostituzione di finestre comprensive d’infissi, sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti (caldaie a condensazione, pompe di calore, etc.), interventi relativi alle schermature solari, etc. A ciascuno di questi interventi è collegato un tetto massimo di detrazione riconosciuta.

A seconda della tipologia di intervento è prevista la detrazione del 50% o del 65%2 suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.

1 Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – che così precisa “In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;

omissis”

2 Per le spese effettuate entro il 31/12/2021 riguardanti gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali (vedasi artt. 1117 e 1117 bis del codice civile) sono previste maggiorazioni delle detrazioni:

 70% se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%

della superficie disperdente lorda dello stesso edificio (ossia della superficie delimitante il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno);

 75% quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel D.M. del 26/06/2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”.

Le detrazioni vanno calcolate su di un limite massimo di spesa ammissibile di € 40.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Parti comuni condominiali – unico proprietario edificio di più unità immobiliari urbane

L’Agenzia delle Entrate ha indicato che il riferimento alle “parti comuni degli edifici condominiali”

presente nel D.L. n. 63/2013 sia per quanto riguarda l’Ecobonus (art. 14), sia per quanto riguarda il

2.2 BONUS FACCIATE

Si tratta di una detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, cc. 219-224) riguardante gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata, inclusi balconi, ornamenti e fregi; non rientrano nelle “strutture opache” vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Il comma 219 prevede che la detrazione si applichi alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, ma la legge di Bilancio per il 2021 ha disposto la proroga per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2021.

A differenza dell’ecobonus, il bonus facciate non prevede un tetto massimo di spesa e l’aliquota di detrazione è particolarmente significativa: il 90% della spesa sostenuta da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Al fine del diritto alla detrazione occorre che gli edifici si trovino all’interno delle Zone A o B individuate dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilate;

- la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

Sismabonus (art. 16) è da intendere in senso oggettivo (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 25 giugno 2021 pag. 300-301 che di seguito si riporta per estratto):

Unico proprietario di un intero edificio

«Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari.

Per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E).

In altri termini, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6). In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” quando l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E, risposta 2)».

- la Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare si considerano parzialmente edificate le Zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%

(un ottavo) della superficie fondiaria della Zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10%

dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare gli specifici requisiti previsti dal “bonus energia”.

Infine, circa gli interventi effettuati sulle facciate dei fabbricati storico artistici, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in merito al bonus facciate precisa che tali immobili sono esclusi dall’obbligo del rispetto della normativa sull’efficienza energetica qualora la competente Soprintendenza, chiamata a rilasciare l’autorizzazione a effettuare i lavori, ritenga che «il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici».

In questi casi i lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus) danno diritto alla detrazione nella misura del 90% e non del 65%. Per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di Ecobonus.

2.3 SISMABONUS

Si tratta di una detrazione disciplinata dal D.L. 63/2013 (art. 16, cc. da 1-ter a 1-octies) e in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Le spese sostenute per gli interventi antisismici sono detraibili nel limite del 50%

e fino ad un massimo di spesa di 96.000 € per unità immobiliare e ripartite in 5 quote annuali di pari importo. In particolare se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tener conto di quelle già sostenute negli anni passati. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate anche se accatastate separatamente (gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio).

Se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute; se si determina il passaggio a due (o più) classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute3.

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1-2-3 (i comuni della nostra diocesi ricadono in zona sismica 2 o 3).

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive4.

3 Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali (vedasi art. 1117 e 1117 bis del codice civile) sono previste maggiorazioni delle detrazioni suddette nella seguente misura:

 75% delle spese sostenute nel caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;

 85% delle spese sostenute quando si passa a due (o più) classi di rischio inferiori.

Le detrazioni vanno calcolate su di un limite massimo di spesa ammissibile di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (euro 96.000 x 8 unità) - cfr. Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 pag. 342.

Interventi condominiali combinati (Ecosismabonus)

Dal 2018 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica (ossia interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo) è possibile usufruire di una detrazione pari:

 80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

 85% se gli interventi determinano il passaggio a due (o più) classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su di un ammontare delle spese non superiore ad € 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

4 Dalla Guida “Sisma Bonus” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate: “Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”.

3 TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN

Nel documento Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie (pagine 5-9)

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