TITOLO II............................................................................................................................................ 6
Art 52 - Determinazione del canone per le affissioni garantite
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite di cui all’articolo precedente, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune
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2. La misura del canone di cui al comma 1 è disciplinato dal capo II del presente titolo con applicazione delle disposizioni previste per i casi di riduzione, esenzione e modalità delle pubbliche affissioni.
TITOLO IV
DICHIARAZIONE – VERSAMENTO – ACCERTAMENTO Art. 53 - Dichiarazione
1. Ai sensi del comma 835 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
a) dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
b) per le occupazioni occasionali la dichiarazione deve essere consegnata almeno tre giorni prima dell’occupazione all’ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. Per i seguenti casi, che non necessitano di autorizzazione, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o Concessionario, obbligatoriamente prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e del pagamento del relativo canone, ove non esente:
a) pubblicità tramite locandine;
b) pubblicità su autoveicoli;
c) autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via;
g) altre forme di pubblicità soggette ad autorizzazioni di enti terzi.
4. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione
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Art. 54 - Termini di versamento del canone
1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Per l’anno 2021 il versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per tale anno, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00 è consentito il versamento con un numero di rate anticipate fino ad un massimo di quattro, senza applicazione di interessi.
9. Il versamento del canone per le occupazioni mediante passi carrai è effettuato in un’unica soluzione anticipata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Se l’importo del canone è pari o superiore a 500,00 €, è consentito il pagamento in due rate di pari importo e senza interessi entro le scadenze del 31 marzo e del 31 agosto.
10. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione all’atto del rilascio dell’autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell’inizio dell’occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni previste dal presente regolamento.
12. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall’ufficio competente alla riscossione.
Art. 55 - Accertamenti
1. L’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all’art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al concessionario del servizio.
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3. Il Comune o il concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’ applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1, della legge 160/2019.
4. Non si fa luogo all’emissione di atti di accertamento se l’ammontare dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a 20,00
Art. 56 - Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione
comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
d) effettuate da persona diversa dal titolare dell’autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:
a) un’indennità pari al canone, maggiorato del 50 per cento, calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore, né superiore al doppio, dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall’articolo 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera g) del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all’importo dovuto e/o non versato alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma 3 calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall’articolo 13 de d. lgs.
472/97 (ravvedimento) che si richiama in quanto non compatibile. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento.
5. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell’art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il
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ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l’adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Art. 57 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell’ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Per la rateizzazione richiesta su avviso di accertamento esecutivo o altro titolo di riscossione coattiva, si applica la disciplina della rateazione prevista dalla Legge 160/2019 commi 796-801, nei limiti delle 36 rate mensili. Per le rateazioni chieste in fase antecedente alla notifica di titolo esecutivo, si applica la vigente disciplina del regolamento comunale di contabilità.
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Art. 58 - Norme transitorie
1. L’entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
a. procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E’ ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
4. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del d. lgs 446/97 e dell’articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, e le conseguenti tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
5. Con l’approvazione del presente regolamento, fatte salve le singole disposizioni ivi espressamente richiamate sono abrogati i precedenti regolamenti COSAP e ICP/DPA.