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LA DETERMINAZIONE E IL RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL 2021

1.1. Le risorse del fondo sanitario nazionale

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2021 è stato determinato dall’articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, in 121.370,10 milioni di euro.

Il fabbisogno sanitario è stato successivamente incrementato come segue, raggiungendo l’importo di 122.060,83 milioni di euro:

- 100,00 milioni di euro per un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute da riconoscere ai dipendenti del SSN1;

- 345,00 milioni di euro per il finanziamento di azioni volte al coinvolgimento di altri professionisti sanitari nella somministrazione dei vaccini contro il COVID-192; - 100,00 milioni di euro per il finanziamento delle prestazioni aggiuntive del personale

del SSN in relazione alla somministrazione dei vaccini contro il COVID-193;

- 20,00 milioni di euro per la rivalutazione del fabbisogno di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS4;

- 8,00 milioni di euro per il finanziamento di un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 da corrispondere ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 20215;

- 51,60 milioni di euro per il finanziamento della proroga di quattro mesi delle disposizioni inerenti ai Covid Hotel6;

1 Articolo 1, commi 414 e 415, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2 Articolo 1, comma 463-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, integrato dall’articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3 Articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, integrato dall’articolo 20, comma 2, lettera g), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4 Articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5 Articolo 18-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

6 Articolo 21 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

16 - 5,00 milioni di euro per il finanziamento di cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, del motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria7;

- 28,802 milioni di euro per il finanziamento dell’esenzione di prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid8;

- 8 e 19,932 milioni di euro per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza attraverso il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali e di psicologi9;

- 3,4 milioni di euro per il reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro10;

- un milione di euro per l’ulteriore finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari11;

Il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 122.060,83 milioni di euro, è stato infine rideterminato come segue in diminuzione dell’importo di 664,00 milioni:

- 164,00 milioni di euro destinati al finanziamento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi12;

- 500,00 milioni di euro destinato al finanziamento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi13.

Lo stanziamento complessivo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale per il 2021 cui concorre lo Stato, dunque, ammonta a 121.396.834.000 euro.

7 Articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

8 Articolo 27, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

9 Articolo 33, commi 2 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

10 Articolo 50, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

11 Articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

12 Istituito dall’articolo 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

13 Istituito dall’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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1.2. Il riparto del fondo sanitario nazionale

Sulla base delle intese Stato-regioni n. 152/CSR del 4 agosto 2021, come modificata e integrata dall’intesa n. 203/CSR del 21 ottobre 2021, e n. 153/CSR e 154/CSR del 4 agosto 2021, il fondo sanitario nazionale dell’importo di 121.396.834.000 euro, costituito da:

- 116.295.577.651 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui 1.946.789.750 destinati da specifiche norme di legge a determinate finalità;

- 2.202.714.256 euro vincolati al finanziamento di determinate attività;

- 1.785.447.624 euro finalizzati e già ripartiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-1914;

- 722.503.000 euro destinati al finanziamento di attività e oneri di altri enti15;

- 390.591.469 euro accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l’anno 2021;

è stato ripartito tra le regioni e le province autonome con le deliberazioni del CIPESS n.

70/2021, 71/2021 e 72/2021 del 3 novembre 2021 e, per quanto riguarda le quote premiali, con decreto del ministro della salute 11 agosto 2021, con assegnazione alla Regione Lombardia dell’importo di 19.685.670.103 euro articolato come segue:

- 19.535.439.958 euro (fondo indistinto)16; - 141.279.634 euro (quote vincolate)17;

- 7.903.935 euro (a valere sulle risorse accantonate con la deliberazione 71/2021)18; - 1.046.576 euro (quota premiale)19.

14 Compresi i 3,4 milioni per il reclutamento straordinario, in deroga agli ordinari limiti “assunzionali”, autorizzato dall’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, su cui si veda il capitolo 9.

15 Compresi i 57.049.210,00 per il finanziamento e per i rinnovi contrattuali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia.

16 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE, delibera 3 novembre 2021 - Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (Delibera n. 70/2021), in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 25 del 31 gennaio 2022.

17 CIPESS, delibera 3 novembre 2021 - Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Delibera n. 71/2021), in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2022.

18 CIPESS, delibera 3 novembre 2021 - Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le regioni della somma destinata al finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C (HCV) (Delibera n. 72/2021), in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 30 del 5 febbraio 2022.

19 Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2021 (Ripartizione delle quote premiali relative all’anno 2021 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 261 del 2 novembre 2021.

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2. LA DETERMINAZIONE E IL RIPARTO DEL FONDO