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organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex art. 10, D. Lgs. n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex art. 6, L. n. 266/1991 e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ex art. 7, L. n. 383/2000

associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ex art. 5, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 242/1999 LIMITATAMENTE AI LAVORI DESTINATI AI SOLI IMMOBILI O PARTI DI IMMOBILI ADIBITI A SPOGLIATOI

“comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti

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Circolare n. 24/E/2020: CONDOMìNIO – NOTA BENE

Il legislatore fa espresso riferimento ai ‘‘condomìni’’ (definiti civilisticamente ex artt. da 1117 a 1139 C.c.) e non alle “parti comuni” di edifici,

intendendo per tali quelle particolari forme di comunione in cui coesistono la proprietà individuale dei singoli condòmini (appartamento/box/cantine, etc)

ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Il condomìnio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’art. 1117 C.c.,

ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, I tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti

di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti

ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o

dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti, C.c..

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OTTOBRE2020

Circolare n. 24/E/2020: CONDOMìNIO – NOTA BENE

Conseguentemente a quanto detto nella slide precedente, il superbonus non si applica agli interventi realizzati

sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario

o in comproprietà fra più soggetti.

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni di un condomìnio minimo (con n° unità < 8) senza amministratore (in quanto la nomina non è obbligatoria),

per fruire del superbonus

non è necessario richiedere il codice fiscale del condomìnio in quanto può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti, salvo dimostrazione che gli interventi siano stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

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Per semplificare l’adozione di deliberein sede assembleare condominiale, all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020,

contenente gli incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici,

viene aggiunto, per effetto dell’art. 63 del D.L. n. 104/2020, un nuovo comma secondo il quale:

‘‘le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo

sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti

e almeno un terzo del valore dell'edificio’’.

Dovrebbe restare fisso che per la validità dell’assemblea occorre:

✓ in prima convocazione, l’intervento di tanti condòmini che rappresentano almeno 2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio;

✓ in seconda convocazione, con l’intervento di tanti condòmini che rappresentano almeno 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipantial condominio

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OTTOBRE2020

Con la specifica che il superbonus si applica alle persone fisiche (sia residenti che non residenti in Italia)

‘‘al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni’’, il Legislatore ha inteso escludere espressamente dall’agevolazione

i beni relativi all’impresa (art. 65, TUIR) e quelli strumentali (art. 54, c. 2, TUIR).

Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni,

esclusivamente per le spese sostenute:

✓ sugli immobili appartenenti all’ambito “privatistico”;

✓ per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini, a prescindere dalla circostanza che tali immobili siano strumentali o

‘‘beni merce’’.

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Ai fini della detrazione, nulla di nuovo, le persone fisiche che sostengono le spese, al momento di avvio dei lavori/sostenimento delle spese (se antecedente)

devono:

possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

detenere l’immobile

in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione

dei lavori da parte del proprietario

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000

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OTTOBRE2020

Possono fruire della detrazione

anche i familiari del possessore o detentore dell’immobile

(coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto

sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e a condizione che:

siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile

oggetto dell’intervento al momento di avvio dei lavori/

sostenimento delle spese (se antecedente)

le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile,

anche diverso dall’abitazione principale, nel quale possa esplicarsi la convivenza (quindi non locato/concesso in comodato)

La condizione di convivenza può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

non essendo necessaria la sottoscrizione di un contratto di comodato

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GLOSSARIO (v. Decreto MISE 06/08/2020)

edificio unifamiliare

un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare

unità immobiliare

funzionalmente indipendente

qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per acqua/gas/energia elettrica/riscaldamento di proprietà esclusiva

accesso autonomo dall’esterno

accesso indipendente all’unità immobiliare non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva

unità immobiliari

funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site

vanno individuate verificando la contestuale sussistenza di ‘‘indipendenza funzionale’’ ed ‘‘accesso autonomo dall’esterno’’, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte

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OTTOBRE2020

INTERVENTI REALIZZABILI SU: TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

 Parti comuni di edifici residenziali in condominio (*) Sia trainanti che trainati

 Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze Sia trainanti che trainati

Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze

Sia trainanti che trainati

Singole unità immobiliari residenziali e relative

pertinenze all’interno di edifici in condominio Solamente trainati

N.B. restano sempre escluse dal superbonus del 110%

le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9

(per queste ultime l’esclusione opera solo per le unità non aperte al pubblico)

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(*) ULTERIORI PRECISAZIONI SUGLI INTERVENTI