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L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».

Il citato comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento». Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per:

NOTA BENE

- Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2020, inoltre, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire:

 con bonifico bancario o postale,

 o mediante ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

l'acquisto di medicinali;

dispositivi medici;

e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dal 2020 dovranno essere pagate con modalità tracciabili:

 le spese veterinarie (art. 15, comma 1 lett. c-bis) del TUIR);

 le spese funebri (art. 15 comma 1 lett. d) del TUIR);

 le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art. 15 comma 1 lett. e), e-bis) del TUIR);

 i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art.

15, comma 1 lett. f) del TUIR) e per il rischio di non autosufficienza (art. 15, comma 1 lett. f) del TUIR);

 le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico (art. 15, comma 1 lett.

h) del TUIR), di enti che operano nel settore dello spettacolo (art. 15, comma 1 lett. i) del TUIR), di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15 comma 1 lett. i-ter) del TUIR) e di associazioni di promozione sociale (art. 15 comma 1 lett. i-quater) del TUIR);

 le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art. 15 comma 1 lett. i-quinquies) del TUIR);

 le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (art. 15 comma 1 lett. i-sexies) del TUIR);

 le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti (art. 15 comma 1 lett. i-septies) del TUIR);

 le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR);

 le spese per asili nido (art. 1 comma 335 della L. n. 266/2005)

6.1 Gli altri mezzi di pagamento

L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

In linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che "altri mezzi di pagamento" siano quelli che "garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria".

Esempio

Una applicazione ("app") di pagamento via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC, se è un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, può soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall'articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020.

A patto, però, che dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Ciò posto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti appena descritti, l'utilizzo dello stesso darà diritto all'Istante di fruire della detrazione dall'imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.

ATTENZIONE!

- In presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall'imposta ai sensi del citato articolo 1, comma 679 della legge di bilanci 2020, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità:

 il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto,

 l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento

 e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

6.2 Rimodulazione delle detrazioni

La norma relativa alla tracciabilità dell’onere detraibile è entrata in vigore a braccetto con la rimodulazione della misura delle detrazioni.

Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:

OSSERVA

- Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro, le detrazioni non spettano.

RICORDA

- l reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto:

• al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

• e di quello delle relative pertinenze, di cui all’art. 10 co. 3-bis, TUIR.

DAL 01.01.2020 - RIMODULAZIONE ONERI DETRABILI ART.15, TUIR

REDDITO COMPLESSIVO QUOTA DELL’ONERE DETRAIBILE

> 120.000 EURO 100% DELL’ONERE

< 120.000 EURO LA QUOTA % RISULTANTE DAL RAPPORTO:

[(240.000 – REDDITO COMPLESSIVO)/120.000 euro]

per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.

per l’intero importo dell’onere sostenuto, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

Esempio

Mario Rossi ha un reddito complessivo nell’anno 2020 pari a 180.000 euro, egli ha erogato erogazioni liberali in favore di istituti scolastici detraibili ex art. 15 del TUIR per 60.000 euro.

La detrazione IRPEF del 19% spetta su 30.000 euro perché:

• 60.000 euro x [(240.000 - 180.000)/120.000 euro] = 30.000 euro.

Se avesse avuto un reddito di 220.000 euro, invece, la stessa detrazione spetta su 10.000 euro determinati come:

• 60.000 euro x [(240.000 - 220.000)/120.000 euro].

Se avesse avuto un reddito di 245.000 euro, invece, non avrebbe goduto di alcuna detrazione.

Ai sensi del comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 nella determinazione del reddito complessivo si deve tenere conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario per i lavoratori autonomi (art. 1 comma 54 della L. 190/2014).

Sono esclusi dalla parametrazione:

DAL 01.01.2020 - RIMODULAZIONE ONERI DETRABILI ART.15, TUIR

NORMA DESCRIZIONE ONERE

ONERI ESCLUSI

art. 15 comma 1 lett. a) e b) del TUIR

• interessi passivi su prestiti e mutui agrari,

• interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

art. 15 comma 1-ter del TUIR

ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale

art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR

Spese mediche per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);