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La legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale).

La legge è composta delle seguenti misure:

- Capo I: Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile

- Capo II: Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario - Capo III: Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la

produzione di energia

38 - Capo IV: Disposizioni relative al Green public procurement

- Capo V: Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi - Capo VI: Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

- Capo VII: Disposizioni in materia di difesa del suolo

- Capo VIII: Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua

- Capo IX: Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati

- Capo X: Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali - Capo XI: Disposizioni varie in materia ambientale

All’interno del Capo III, all’art. 71, al fine di “promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità” viene promossa l’istituzione delle “Oil free zone”, “un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili” [L. 221/2015 art.71].

All’interno della legge, la costituzione delle Oil free zone è demandata alle comunità locali e agli enti locali in intesa con gli enti parco e viene approvato l’avvio di sperimentazioni e attività di ricerca che permettano di valorizzare le risorse presenti sui territori, specie quelli montani; viene infatti specificato che “le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l’innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione” [L. 221/2015 art.71].

1.4.3 – Il recepimento della Regione Piemonte

Nel 2016 il Consiglio Regionale del Piemonte recepì quanto sancito all’interno dell’art. 71 della legge 221/2015 e, sulla base delle indicazioni fornite, venne redatta una prima bozza di legge regionale che prevedeva la possibilità di dar vita ad una vera comunità energetica.

Dopo più di un anno di iter, fatto di ritocchi e modifiche, la legge venne approvata all’unanimità nell’agosto 2018.

39 Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12

La Legge regionale del Piemonte 3 agosto 2018, n. 12. “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche” pone il Piemonte all’avanguardia a livello nazionale incentivando l’autoproduzione e condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. All’interno dell’art. 1 viene sancito che il Piemonte, seguendo gli standard europei e nazionali di lotta alle emissioni e al cambiamento climatico, “promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici” [L. 12/2018].

La legge favorisce la nascita di piccole cooperative di produzione e di consumo di energia, formate da comunità di persone, enti e imprese, per ottenere elettricità e calore tramite fonti rinnovabili presenti a livello locale. All’interno dell’art. 2 viene sancito che

“ 1. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.

2. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.” [L. 12/2018].

Stando a quanto definito, le comunità energetiche piemontesi possono essere formate sia da enti pubblici (comuni, società municipalizzate…) che privati (residenti, industrie, commercianti…) e, fin dalle prime fasi di progettazione, si dovrà puntare ad ottenere un target di autoconsumo pari al 70%

dell’energia totale consumata dalla comunità.

All’interno dell’art. 3 relativo alle competenze delle comunità energetiche viene sancito che la comunità, grazie anche all’aiuto della Regione attraverso inventivi ad hoc, “può stipulare convenzioni con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia” e deve sottoscrivere, entro 12 mesi dalla sua costituzione, un “documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici” [L. 12/2018].

Con l’approvazione di questa legge la Regione Piemonte permette la concretizzazione delle comunità energetiche superando l’ostacolo normativo nazionale che prevede che il produttore non possa essere considerato anche distributore (cosiddetti “prosumer” ovvero colui che non si limita al solo consumo di

40 energia ma partecipa anche alla produzione) e che non vi possa essere una “contatto” tra enti pubblici e soggetti e aziende privati se non tramite una regolamentare procedura di assunzione.

1.4.4 – I Decreti per le isole Minori italiane

Le isole sono territori isolati il cui sostentamento energetico tramite fonti rinnovabili può portare concretamente ad un modello energetico 100% rinnovabile caratterizzato da una chiusura del ciclo dei materiali e da una corretta gestione delle risorse idriche.

Oggigiorno le isole italiane sono lontane da tutto ciò anche se, come sottolineato in precedenza, le potenzialità in questi territori sono enormi. Ad ora, l’approvvigionamento avviene tramite navi cisterna che trasportano sulle isole il combustibile successivamente trasformato in energia elettrica dalle numerose centrali presenti.

Per porre fine a questa situazione occorre operare verso una transizione energetica di questi territori che, negli ultimi anni, è stata al centro dell’attenzione europea e parlamentare attraverso decreti specifici di seguito riportati.

Entrambi i Decreti e le relative misure interessano le isole italiane minori non interconnesse, con superficie superiore a 1 km2, distanti più di un km dal continente e con popolazione superiore a 50 abitanti, così come di seguito elencate: Capraia, Giglio, Ponza, Ventotene, Tremiti, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria, Ustica, Lipari, Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Lampedusa, Linosa, Capri e Gorgona.

DM Isole Minori del 14/02/2017

Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017 “Copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili” emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/05/2017, all’interno dell’art. 1 “individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili al fine di limitare, e progressivamente abbandonare, l’utilizzo di impianti di generazione da fonti fossili e, in particolare, stabilisce:

 gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili

 gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili

 le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi” [DM 14/2017].

41 Quanto sancito all’interno del Decreto per gli artt. 2 (Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030) e 6 (Progetti integrati innovativi), viene riassunto all’interno della tabella posta in allegato al Decreto stesso e di seguito riportata:

Tabella 1: Allegato 1 del DM Isole Minori del 14 febbraio 2017. (Fonte: DM 14/02/2017).

L’obiettivo FER indicato in tabella deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2020 tramite l’

“installazione, presso utenze domestiche e non domestiche… di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale all’installazione di 2 metri quadri di solare termico” [DM 14/02/2017 art. 2 c. 1 lettera a], e l’ “installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1” [DM 14/02/2017 art. 2 c. 1 lettera b].

Alla produzione concorrono gli impianti da FER già in esercizio, quelli di futura installazione compresi i potenziamenti degli attuali e tutti gli impianti inseriti in progetti di ristrutturazione edilizia. [DM 14/02/2017 art. 2 c. 2].

Attraverso successivi decreti verranno stabiliti nuovi obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30.

ISOLA

OBIETTIVO FER kW elettrici (Art. 2, comma

1, lettera b)

OBIETTIVO superficie solare termico mq (Art. 2,

comma 1, lettera a)

PRODUZIONE annua convenzionale MWh elettrici (Art. 6, comma 1)

Società elettriche

Capraia 180 250 2760 ENEL Produzione

Giglio 700 780 10300 SIE Soc. Impianti Elettrici

Ponza 720 870 11500 SEP Soc. Elettrica Ponzese

Ventotene 170 200 2700 ENEL Produzione

Tremiti 240 290 3920 Germano Industrie Elettriche

Favignana 900 1070 15470 SEA Soc. Elettrica Favignana

Levanzo 40 40 600 I.C.EL.

Marettimo 120 150 2040 S.EL.I.S. Marettimo

Pantelleria 2720 3130 44170 S.MED.E. Pantelleria

Ustica 280 370 4870 Imp. Elettrica D'Anna Banaccorsi

Alicudi 20 20 400 ENEL Produzione

Filicudi 80 90 1400 ENEL Produzione

Lipari 2110 2520 34800 SEL SNC Lipari

Panarea 130 200 3140 ENEL Produzione

Salina 580 570 9160 ENEL Produzione

Stromboli 220 250 3870 ENEL Produzione

Vulcano 300 470 7280 ENEL Produzione

Lampedusa 2140 2370 37660 S.EL.I.S. Lampedusa

Linosa 170 210 2800 S.EL.I.S. Linosa

Capri 1000 4850 66600 SIPPIC S.p.a. (gestione temporanea)

42 Elemento importante del Decreto è la determinazione degli incentivi: in base al decreto, l’incentivo viene definito che la tariffa base unitaria deve essere definita tramite provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presente, è chiamato “costo evitato efficiente” e “per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore dell’energia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori, è riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ed è commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta” [DM 14/02/2017 art. 4 c. 1 lettera b].

In riferimento alle reti elettriche presenti sull’isola, il decreto prevede il loro ammodernamento e rafforzamento al fine di renderle idonee ad accogliere una produzione di energia da FER [DM 14/02/2017 art. 5].

All’articolo 6 del decreto viene evidenziato che “è promossa la realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1” [DM 14/02/2017 art. 6 c. 1].

La percentuale che le FER dovranno soddisfare in relazione alla produzione annua convenzionale varia al variare della quantità di energia prodotta di cui all’Allegato 1 (Tabella 1).

I progetti sopra indicati dovranno rispettare dei requisiti minimi quali:

- incremento costante anno dopo anno della produzione di energia da FER, - alto grado di innovazione del progetto,

- replicabilità in altri contesti isolani,

- basso grado di impatto ambientale grazie all’applicazione del progetto in aree già ambientalmente o paesaggisticamente compromesse,

- contenuti tempi di realizzazione.

I contributi previsti dal decreto per tali progetti sono previsti per un massimo di 10 milioni di euro.

Decreto Direttoriale n. 340 del 14/07/2017

Il Decreto Direttoriale 14 luglio 2017 n. 340 “interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori”, emanato dal emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato sulla GU n. 189 del 14/08/2017.

43 Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato un programma per realizzare interventi integrati finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, favorire modalità di trasporto a basse emissioni e attivare misure di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nelle isole minori italiane non interconnesse.

Il 14 agosto 2017 è stato reso disponibile, fino al gennaio 20189, un finanziamento di 15 milioni di euro.

[27] a cui possono accedere:

- I Comuni delle isole minori non interconnesse

- Soggetti privati i cui impianti a fonti rinnovabili sono connessi agli interventi proposti dai Comuni.

Gli interventi che hanno attinto al fondo dovranno essere autorizzati e resi attuativi entro la fine del 2019.

9 La prima finestra temporale di candidatura si sarebbe dovuta concludere il 13 novembre 2017 ma il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Decreto Direttoriale n. 503/CLE del 02/11/2017, ha prorogato di 60 giorni il termine per la presentazione di progetti di efficientamento energetico, mobilità sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici per poter attingere ai fondi messi a disposizione dal Decreto Direttoriale n. 340 del 14 luglio 2017. (Fonte: UNIEM (Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori)).

“L'antica distinzione tra uomo e natura, tra abitante di città e abitante di campagna, tra greco e barbaro, tra cittadino e forestiero, non vale più:

l'intero pianeta è ormai diventato un villaggio, e di conseguenza il più