Costituzione che impone al legislatore delegato di conformarsi ai criteri
stabiliti dalla legge delega.
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252 Secondo G. FALCONE, Ipoteca e sequestro conservativo a tutela del credito
sanzionatorio, La riforma delle sanzioni amministrative tributarie (a cura di Tabet G.), G. Giappichelli Editore, 2000, p. 286, “la norma è estremamente chiara nel limitare la garanzia ai crediti che hanno titolo nella sanzione amministrative e non già nella violazione della norma […] sul piano letterale, le parole usate dal legislatore delegante sono univoche nel restringere il concetto di credito a quello che trova titolo nella sanzione, mentre le parole usate dal legislatore delegato indicano una serie di atti tipici, nessuno dei quali, di per sé, può contenere una pretesa impositiva, che per ciò stesso resta fuori dall’ambito della garanzia prevista dall’art. 22 in esame. […] infine, vi è un argomento che a noi sembra di grande spessore e di difficile superabilità da parte di un interprete che voglia rispettare il senso della volontà espressa del legislatore. Ci riferiamo all’art. 1 del D.Lgs. n. 472 che con grande chiarezza indica l’oggetto dell’intervento normativo di riforma in una materia che non veniva modificata da circa settanta anni”; F. PISTOLESI, Ipoteca e sequestro conservativo, in Il nuovo processo tributario, a cura di Baglione-‐Menchini-‐Miccinesi, p. 500, l’espressione “credito” non può che essere riferita alla pretesa concernente (esclusivamente) le sanzioni. Anche secondo P. BIONDO, La tutela cautelare dei crediti tributari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/1997, in Rivista di diritto tributario, 2007, p. 86, “la locuzione “garanzia del credito”, deve, infatti, essere contestualizzata alla normativa in cui è inserita e l’art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede, espressamente, che “il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria”. Mi pare decisivo che, nell’interpretare la volontà del legislatore, risulti come il mitico personaggio abbia inteso riferirsi esclusivamente al credito da sanzioni e non anche alle imposte e agli interessi. Se, infatti, avesse voluto riferirsi anche a questi ultimi, sarebbe stata necessaria un’espressa previsione (peraltro, forse, in violazione della delega) che richiamasse nell’ambito applicativo dell’art. 22 crediti diversi da quelli nascenti dalla sanzione”.
253 G. FALCONE, I crediti tutelari dall’ipoteca e dal sequestro conservativo tributari,
in Il fisco, 1998, p. 7631, commentando la legge delega affermò che “se le parole devono avere un senso, si deve sostenere (alla luce del meccanismo della legge delega voluto dal Costituente) che le norme delegate non potevano essere emanate
(e non sono state emanate) al di fuori o al di là del principio espresso con grande chiarezza dal delegante, sicché la cautela dell'art. 22 (quanto a presupposti, oggetto, effetti e procedura) si riferisce esclusivamente ai crediti sanzionatori (i soli che hanno "titolo" nella sanzione amministrativa pecuniaria). La delega è stata certamente rispettata dal delegato (che forse bene avrebbe fatto a specificare nell'art. 22 espressamente il pensiero del delegante sul punto, e non a parlare genericamente di garanzia del "proprio credito" soltanto). La delega, però, deve essere rispettata anche dall'interprete, operatore pratico, Fisco, giudice o studioso che sia. Qui non si tratta di interpretare una relazione ad una legge o i lavori preparatori; qui si tratta di dare il giusto valore alla volontà del legislatore delegante, che è il vero titolare del potere normativo primario. Un'eventuale estensibilità della disciplina basata sulla generica espressione contenuta nell'art. 22 deve fare pensare subito ad un eccesso di delega, la cui valutazione andrebbe rimessa alla Corte Costituzionale senza pensarci più di tanto”; F. BATISTONI FERRARA, Ambito di applicazione delle misure cautelari “pro fisco”, in GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2008, p. 359, secondo cui “la riforma attuata nel 1997 conforta, a mio parere in maniera risolutiva, la tesi restrittiva già sostenuta dalla dottrina prevalente. Non soltanto il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ha per oggetto la disciplina organica delle sanzioni amministrative in materia tributaria, ma l'art. 3, comma 133, della legge finanziaria per il 1997 che contemplava la delega al Governo, prevedeva espressamente l'attuazione di «un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa tributaria ». Ciò significa -‐ mi par grammatichetta più che logica -‐ che, se il legislatore delegato avesse esteso tale sistema ai crediti che «non hanno titolo » nella sanzione, sarebbe incorso in eccesso di delega, emanando una norma incostituzionale. Il legislatore delegato non è caduto in tale errore e mi par davvero singolare che l'interprete (dottrinale o giurisprudenziale) voglia forzare il testo normativo dettandone un'interpretazione che porrebbe in dubbio la sua legittimità a petto dell'art. 76 della Costituzione”. P. BIONDO, La tutela cautelare dei crediti tributari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/1997, in Rivista di diritto tributario, 2007, p. 85, afferma che “non sia possibile nutrire dubbi sulla riferibilità della tutela cautelare di cui si discute alle sole sanzioni. L’analisi esegetica non può che partire dall’interpretazione della legge delega e da una considerazione sistematica dell’istituto. L’art. 3, comma 133, della legge n. 662/1996 contenente la delega per la revisione organica ed il completamento delle sanzioni tributarie non penali, prevedeva, esplicitamente, con una formulazione chiara, alla lettera i) un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria. Si può, forse, lamentare un difetto di precisazione del legislatore delegato che, nell’art 22 non ha indicato specificatamente i crediti tutelati, ma, in virtù della linearità e chiarezza della delega non vedo davvero ostacoli alla scelta di un’interpretazione restrittiva”. in tal senso anche A. PARDI, Le misure cautelari pro fisco garantiscono solamente le sanzioni pecuniarie, in Il fisco, 2005, p. 3271 e D. CHINDEMI, Misure cautelari a favore del contribuente e dell’amministrazione finanziaria, in www. corsomagistratitributari.unimi.it. Mi pare critico dell’interpretazione estensiva anche A. GIOVANNINI, Ancora incerta la giurisdizione su ipoteca e sequestro conservativo, in Corr. Trib., 2011, p. 2738, secondo cui “nonostante il chiaro dettato legislativo, che non ammetteva in realtà interpretazioni diverse da quelle emergenti dalla sua formulazione letterale, parte della dottrina e della