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Direttiva sull’emissione acustica ambientale delle

3.1 Obblighi legislativi per il rumore

3.1.2 Direttiva sull’emissione acustica ambientale delle

La direttiva 2000/14/CE [12] sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, è stata emanata per aggiornare la legislazione esistente e salva-guardare il mercato interno attraverso la fusione di sette direttive relative al rumore emesso da prodotti e due direttive sulle procedure di prova. È stata recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002 [16].

Il testo iniziale della direttiva, a livello europeo, e del suo recepimento, a livello italiano, hanno subito modifiche e correzioni come riassunto in Figura 4 e in Figura 5.

La direttiva si applica a 57 tipi di macchine/attrezzature per l’uso all’aperto e include settori molto diversi tra loro; i settori più coinvolti sono quelli delle macchine da costru-zione, da giardinaggio, quelli per servizi nelle città e i gruppi elettrogeni.

Di tutte le 57 macchine/attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, 22 di esse sono soggette a limiti, mentre le rimanenti hanno solo l’obbligo di marcatura della potenza sonora. L’elenco delle macchine/attrezzature soggette a limiti è riportato nell’art.12 mentre quello delle macchine soggette alla sola marcatura è riportato nell’art.13.

Elemento peculiare della direttiva è la richiesta di dichiarare il livello di potenza sonora garantito sia per le macchine soggette alla sola marcatura che per quelle con i limiti.

Tale parametro non è il risultato di una misura isolata, ma deriva da un’analisi statistica della variabilità della rumorosità dell’attrezzatura in esame al variare dell’esemplare e del metodo di rilevazione. Quindi la direttiva richiede un approccio statistico che inclu-de la stima inclu-dell’incertezza dovuta a variazioni di produzione e quella relativa alla pro-cedura di prova seguita, per ottenere il livello di potenza sonora misurato.

Come per le altre direttive di approccio globale, al costruttore sono offerti diversi moduli di verifica della conformità. Tuttavia, poiché la direttiva risale al 2000 e non è stata ancora soggetta a revisione, i moduli in essa indicati non sono esattamente quelli indicati nella decisione n. 768/2008/CE [4].

Figura 4 Direttiva 2000/14/CE e s.m.i.

(Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell’8 maggio 2000)

Schema riepilogativo delle modifiche apportate alla direttiva 2000/14 e del recepimento italiano

I moduli di dichiarazione della conformità previsti dalla direttiva, secondo quanto pre-scritto all’articolo 14, sono quattro. Il primo di questi moduli (esplicitato nell’allegato V della direttiva ‘Controllo interno di fabbricazione’) è rivolto alle macchine per le quali non sono previsti limiti cogenti (art.13) e ha attività a carico esclusivo del fabbricante per l’apposizione della marcatura CE e l’indicazione del livello garantito. Gli altri tre moduli sono rivolti alle macchine soggette a limiti di rumore (art.12) e prevedono sem-pre il coinvolgimento di un organismo notificato, seppure con un livello di coinvolgi-mento differente:

n modulo esplicitato nell’allegato VI della direttiva ‘Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici’ coinvolge l’orga-nismo notificato sia prima della prima immissione sul mercato sia nelle fasi di pro-duzione. L’organismo notificato deve valutare la documentazione tecnica ma non deve necessariamente effettuare prove di emissione acustica;

n modulo esplicitato nell’allegato VII della direttiva ‘Verifica dell’esemplare unico’, coinvolge l’organismo notificato nella verifica di rispondenza della documentazione tecnica alle caratteristiche della macchina e nell’effettuazione delle prove di emis-sione acustica;

n modulo esplicitato nell’allegato VIII della direttiva ‘Garanzia di qualità totale’ coinvol-ge l’organismo notificato in un ruolo più ampio e fortemente collegato alla struttura organizzativa del fabbricante.

Pur avendo alcune caratteristiche in comune con la famiglia delle direttive di ‘nuovo approccio’, gli elementi principali della direttiva 2000/14/CE sono tuttavia più corretta-mente descritti come di ‘vecchio approccio’ in quanto la direttiva stabilisce valori limite sulle emissioni sonore di alcune macchine/attrezzature ma soprattutto indica, per ogni

Figura 5 Decreto legislativo n. 262

Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Schema riepilogativo delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 262

tipologia di macchina, la specifica procedura di prova da seguire e non lascia al costrut-tore la libertà di scegliere tra le norme armonizzate.

La direttiva richiede (art. 11) che su ogni esemplare di macchina sia applicata un’eti-chetta che, oltre alla marcatura CE, riporti il valore del livello di potenza sonora garan-tito. Richiede inoltre (art. 8) che il costruttore rediga una dichiarazione di conformità nella quale certifica che la macchina è conforme al disposto della direttiva. Il costrut-tore risulta così il solo responsabile della dichiarazione.

Con il tempo, la Commissione europea ha considerato l’opportunità di procedere a una possibile revisione della direttiva 2000/14/CE e nel 2011, in un’ottica di semplifica-zione del contesto normativo, si è trovata ad esaminare la possibilità di fondere la direttiva 2000/14/CE con la direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine). Questa possibi-lità è sorta perché in entrambe le direttive vi sono considerazioni sulla riduzione delle emissioni sonore e vi è pure una sovrapposizione molto significativa tra i loro campi di applicazione. Al termine di diversi studi e discussioni, la Commissione ha deciso di mantenere separate le due direttive soprattutto per l’inconciliabilità di alcune caratte-ristiche peculiari alla direttiva 2000/14/CE [12] quali, i limiti di emissione legati a speci-fiche procedure di prova e l’etichetta riportante il livello garantito di rumorosità.

È attualmente in atto il processo di revisione della direttiva 2000/14/CE che prevede il riesame degli elenchi di macchine (art. 12 e art. 13), la revisione dei limiti di emissione o la definizione di nuovi valori per le macchine di nuova introduzione nell’elenco del-l’art. 12, l’aggiornamento delle procedure di prova, l’adeguamento delle procedure di valutazione della conformità e, più in generale, l’analisi di tutte le parti della direttiva che possano essere migliorate.

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