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Per i diritti e i bolli applicati per i singoli adempimenti societari si rinvia alla Guida Nazionale pubblicata sul sito di Unioncamere e sul sito della Camera di commercio di Ancona nella sezione Registro Imprese.

6.1. Determinazione dell'importo dei diritti di segreteria

L’importo dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo da applicare alle pratiche vengono stabiliti dall’utente in fase di impostazione degli importi, poiché la protocollazione delle pratiche avviene in modo automatico, secondo i parametri individuati dall’utente.

In sede di istruttoria l'ufficio controlla la corretta impostazione in base al tariffario ministeriale e alle presenti disposizioni e, se necessario, adegua gli importi; il sistema

17 invia in automatico la ricevuta di protocollo con gli importi rettificati.

In caso di addebito non corretto è comunque possibile richiedere il rimborso all’ufficio ragioneria, con il modello e secondo le modalità indicate nel sito camerale. Il rimborso verrà effettuato a favore dell’impresa interessata e non dell’intermediario alla spedizione.

6.2. I diritti da applicare in caso di più domande o denunce

Il decreto di approvazione delle tabelle dei diritti di segreteria stabilisce che “Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto più elevato.”

Per atto va inteso l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata, il verbale di assemblea, ecc.

Sulla interpretazione di questa nota è stato chiesto l’intervento del Ministero, che non ha mai risposto. Nel perdurare della incertezza sull’applicazione della nota, Il Conservatore dispone che se più domande o denunce derivano direttamente dal contenuto di un atto, si applichi solo il diritto più elevato. A titolo esemplificativo si applicherà un solo diritto in caso di nomina o rinnovo cariche contenuto nello stesso verbale, in caso di modifiche straordinarie e ordinarie contenute nel medesimo atto notarile, in caso di trasferimento quote e contestuale comunicazione del socio unico o della ricostituzione della pluralità dei soci, ecc.

In caso di presentazione di più denunce REA con la medesima pratica, se la data effetto è la stessa per tutti gli eventi, verrà richiesto un solo diritto di segreteria; se le date effetto risultano diverse, verrà richiesto un diritto per ogni diversa data.

La denuncia REA sconta autonomo diritto di segreteria anche se presentata contestualmente ad un adempimento del Registro delle Imprese (a meno che non sia ad esso conseguente come, ad esempio, la denuncia di una nuova attività contestuale alla variazione dell'oggetto sociale)

6.2.1. Società di capitali: costituzione di società unipersonale e comunicazione di socio unico con unica pratica

Per questo caso, l’ufficio Registro Imprese di Ancona non si attiene a quanto sopra ma a quanto indicato nella guida interattiva Unioncamere (scheda 3.1.1) disponibile sul sito della CCIAA di Ancona che prevede quanto segue:

in caso di costituzione di società unipersonale, se con la stessa pratica si intendono comunicare anche le generalità del socio unico, ai sensi dell’art. 2470, è necessario integrare il deposito nel modo seguente:

Diritti di segreteria: 90 euro, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato

Imposta di bollo: il notaio assolve con il M.u.i. - modello unico informatico anche l'imposta di bollo per la comunicazione al registro delle imprese di socio unico), esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa

6.2.2. Trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata con un unico socio e comunicazione socio unico con un’unica pratica

L’ufficio Registro Imprese di Ancona, pur trattandosi di una trasformazione, in mancanza di una previsione normativa specifica, applica quanto previsto per la costituzione di srl unipersonale e la contestuale comunicazione di socio unico (vedi punto precedente).

Pertanto, se con la pratica di trasformazione da società in nome collettivo in società unipersonale si intende comunicare anche le generalità del socio unico, ai sensi dell’art. 2470, è necessario integrare il deposito nel modo seguente:

Imposta di bollo: il notaio assolve con il M.u.i. - modello unico informatico anche l'imposta di bollo per la comunicazione al registro delle imprese di socio unico), esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato o se PMI innovativa

Diritti di segreteria: 90 euro, esente se start up innovativa e, per i primi cinque anni, se incubatore certificato

6.2.3. Società di capitali: comunicazione del versamento del capitale sociale e aggiornamento dei versamenti sulle singole quote di s.r.l.

Per questo adempimento il Conservatore non si attiene a quanto stabilito dalla direttiva ministeriale del 27 aprile 2015, richiamata anche nella Guida Nazionale, ma ritiene di applicare uno solo diritto di segreteria di 90,00 euro - imposta di bollo ordinaria.

6.2.4. Società di capitali: trasferimento quote e comunicazione socio unico con unica pratica

L’iscrizione dell’atto di trasferimenti di quote e la comunicazione di SOCIO UNICO possono essere effettuati con un’unica pratica. In tal caso il Registro Imprese richiede un solo diritto (90 euro) e un solo bollo (65 euro) in conformità a quanto indicato nel par. 6.2 delle presenti disposizioni.

6.3. Fusione/Scissione con partecipanti start up (e/o

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incubatori) e altri soggetti giuridici

Nel caso in cui alla fusione o scissione partecipano start up (e/o incubatori) ed altri soggetti giuridici diversi da start up e incubatori, la pratica di fusione/scissione della start up (e/o dell’incubatore) è esente da diritti e bolli. La precisazione è dovuta al fatto che nella guida interattiva Unioncamere (ad. es. schede 16.7.1 – 16.7.2 – 16.7.3) questo caso non è espresso chiaramente.

6.4. Società di persone: atto notarile di modifica dei patti sociali conseguente a decesso o recesso o esclusione non comunicato

Per l’ iscrizione dell’atto di modifica dei patti sociali conseguente ad un precedente decesso (o recesso o esclusione) non comunicato, l’ufficio Registro Imprese applica un solo diritto (90 euro) e un solo bollo (59 euro).

Qualora il decesso (o il recesso o l'esclusione) sia avvenuto dopo il 14/9/2015 (data di approvazione da parte della Corte dei Conti della relativa direttiva ministeriale), l'adempimento sarà considerato tardivo e quindi sanzionato.

6.5. L’imposta di bollo per le cooperative

Ogni domanda di iscrizione/deposito al registro delle imprese presentata da società cooperative (ad eccezione delle sociali) è assoggettata all’imposta prevista per le società di capitali.

6.6. Iscrizione di società con contestuale inizio attività

Poiché la ricevuta di Comunicazione Unica è “titolo per l’avvio dell’attività dell’impresa”, in caso di inizio attività contestuale all’iscrizione, la data di inizio attività non potrà che coincidere con la data di presentazione della domanda di iscrizione e quindi sarà sicuramente diversa dalla data dell’atto costitutivo.

Per l’adempimento saranno richiesti sia i diritti di iscrizione (attualmente 90.00 euro, sia quelli della denuncia REA pari a 30.00 euro)

6.7. Rilascio della firma digitale a persone fisiche che

intendono costituire una start up

Il Registro delle Imprese non rilascia gratuitamente il dispositivo di firma digitale ai soggetti che intendano costituire con procedura informatica (senza l'intervento del notaio) una start up innovativa, in quanto il rilascio del dispositivo non sarebbe finalizzato alla presentazione della domanda di iscrizione ma alla sottoscrizione degli atti; non rientrerebbe, quindi, nella voce della tariffa ministeriale dei diritti di segreteria che prevede il rilascio gratuito "in occasione della prima domanda di iscrizione o modifica o deposito atti...."

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