• Non ci sono risultati.

ART. 49 – La partecipazione del Segretario all'adunanza

1) Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2) Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

3) Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala, si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

ART. 50 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma63

1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale ed è composto di un testo scritto e della connessa registrazione audio e/o video del dibattito consiliare svoltosi sul tema.

2) Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, a cura del Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, da altro dipendente comunale da lui designato.

63 Articolo modificato con delibera di CC n. 45 del 2/11/2017

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

ART. 50 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale.

2) Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, a cura del Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, da altro dipendente comunale da lui designato.

3) Il verbale costituisce il fedele resoconto per riassunto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.

5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza indicare particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, ne i nominativi dei Consiglieri intervenuti.

7) Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8) Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

3) Il verbale, nella parte scritta, costituisce il fedele resoconto per riassunto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il numero dei consiglieri presenti all’atto dell’appello ed all’atto dell’eventuale verifica dei presenti, i motivi principali delle discussioni, le motivazioni in fatto ed in diritto dell’atto, gli emendamenti votati, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3.bis) il verbale è integrato dalle registrazioni audio e/o video delle discussioni consiliari acquisite nel corso dei lavori sotto la vigilanza del Segretario Comunale da personale preposto; queste sono parte integrante e sostanziale del verbale di deliberazione e vengono raccolte nel formato digitale indicato nel «Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi»

per essere archiviate unitamente al testo scritto della deliberazione cui si riferiscono.

4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore di norma ricorrendo all’audio e/o video registrato. Qualora sia necessario, per chiarezza del documento scritto, il Segretario può sinteticamente far cenno, nello scritto, al dibattito intervenuto in aula, rinviando comunque alla registrazione per l’integrale discussione svoltasi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nella parte scritta del verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.

5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate nel testo scritto del verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza indicare particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, né i nominativi dei Consiglieri intervenuti mentre la documentazione digitale audio/video è soggetta a segretazione.

7) Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8) Lo scritto del verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale e con la sua sottoscrizione questi attestano, anche per implicito, la corretta raccolta e conservazione dell’audio e/o video della discussione consiliare.

ART. 51 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

1) Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione nei termini previsti all'art. 33.

2) All'inizio della adunanza, il Presidente invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale depositato dell'adunanza precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni. Se non ci sono osservazioni i verbali vengono dati per letti e si procede a votazione per l'approvazione.

3) Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste, debbono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia cancellato o inserito nel verbale.

4) Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

5) Delle proposte di rettifica approvate, si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6) I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

7) Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale.

8) I capigruppo consiliari possono richiedere copia della registrazione, previa richiesta scritta al Sindaco.64

64 Comma così modificato con delibera di CC n. 45 del 2/11/2017

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

[Viene disposta la conservazione dei supporti magnetici fino all'avvenuta approvazione del verbale.] I capigruppo consiliari possono richiedere copia della registrazione, previa richiesta scritta al Sindaco

PARTE IV LE VOTAZIONI

ART. 52 – Modalità generali

1) L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 53 e 54.

3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

4) La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5) Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a- questione pregiudiziale: la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b- emendamenti: secondo l'ordine di presentazione determinato dal Presidente;

c- testo definitivo risultante: i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 53 – Votazioni in forma palese

1) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano (salvo i casi di votazioni per appello nominale). Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale essa verrà effettuata.

2) Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché

immediatamente dopo la sua effettuazione prima della proclamazione del risultato.

5) I nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono vengono annotati a verbale.

ART. 54 – Votazione per appello nominale

1) Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

2) Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si" favorevole alla deliberazione proposta, e del

"no", alla stessa contrario.

3) Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4) Il voto espresso da ciascun Consigliere, nelle votazioni per appello nominale, è annotato a verbale.

ART. 55 – Votazioni segrete

1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede.

2) Vengono individuati, su proposta del Sindaco, tre Consiglieri come scrutatori. Questi assisteranno il Presidente nell'accertare l'esito delle votazioni. La minoranza deve sempre essere rappresentata con un proprio Consigliere tra gli scrutatori.

3) Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento recanti il timbro e la sigla del Segretario;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta dal Consiglio.

4) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5) Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6) Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti.

7) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 56 – Esito delle votazioni

1) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2) I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3) In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5) L'esito della votazione viene accertato dal Presidente, il quale effettua la proclamazione dei risultati.

6) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 57 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti65.

2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

65 Comma così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei presenti.»

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 – Entrata in vigore66

1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

2) Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni.

3) Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.

66 Articolo così modificato con delibera di CC n. 9 del 28/3/2008.

Testo originario, approvato con delibere CC n. 16 del 31/3/1998 e n. 47 del 30/07/1998 (in vigore dal 6/8/1998):

«1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2) Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni.

3) Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all’adozione dello Statuto, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale

Documenti correlati