• Non ci sono risultati.

- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –

Articolo 41 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del D.lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di Cividale del Friuli garantisce, in ogni caso, l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 42 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Ai sensi dell’art. 1 comma 821 lettera d) della L.27/12/2019, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è di almeno Mq.

300.

Articolo 43 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 44 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni dei manifesti, come disciplinato nell’articolo successivo.

Articolo 45 - Misura del canone

1. La misura del canone sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione di cm.70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone di cui sopra è maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il canone è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Articolo 46 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. L’affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto, perviene all’ufficio preposto.

3. Ai fini dell’esecuzione del servizio di affissione a cura del Comune, la data di uscita viene concordata all’atto della prenotazione, in modo da garantire l’ottimizzazione della gestione del servizio.

4. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all’ufficio affissioni almeno 3 giorni lavorativi prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio;

l’affissione è garantita entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dei manifesti, ovvero entro diverso termine stabilito all’atto della prenotazione.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

6. Entro 3 giorni dall’affissione, su richiesta del committente, il Comune od il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data prevista di inizio affissione, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

9. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

10. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

11. Il Comune od il Concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell’eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni è conservato il registro cronologico delle commissioni disponibile per la pubblica consultazione.

Articolo 47 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33 del presente Regolamento.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che le affissioni abusive, a condizione che sia corrisposto un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possano continuare a restare esposte per il periodo commisurato all’importo pagato a seguito della regolarizzazione.

Articolo 48 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli enti pubblici, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per “via esclusiva” l’assenza di ulteriori soggetti o indicazioni commerciali;

b) per i manifesti relativi a manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché la riduzione sia espressamente prevista nell’atto di concessione del patrocinio stesso;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, turistiche, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali; il patrocinio deve risultare da apposito atto e/o certificazione da presentare all’atto della richiesta di prenotazione degli spazi;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale;

e) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti

f) per i manifesti, privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale, concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; la gratuità deve essere comprovata all’atto della richiesta di prenotazione;

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

3. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di riduzione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 49 - Esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cividale del Friuli o dall’Ente sovracomunale che esercita le funzioni per conto del Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

b) i manifesti relativi a manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché l’esenzione sia espressamente prevista nell’atto di concessione del patrocinio stesso;

c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; la disposizione di legge da cui discende l’obbligatorietà deve essere espressamente indicata all’atto della richiesta di prenotazione;

Articolo 50 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 51 - Rimborsi e compensazioni

1. Per le somme versate e non dovute si applicano le disposizioni previste dall’articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 52 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente capo e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del capi I, II, IV, V e VI del presente Regolamento.

Documenti correlati