3. I diritti dell’interessato nel quadro della riforma
3.4. Il diritto di opposizione
Anche il diritto di opposizione non costituisce una novità assoluta238 nel panorama della protezione dei dati personali, ma la sua portata risulta significativamente implementata alla luce della riforma.
Per sgombrare il campo da possibili equivoci, si può proporre in via preliminare una differenziazione con il diritto all’oblio.
Mentre quest’ultimo non postula necessariamente che l’interessato si attivi per tutelare i suoi interessi, potendo fondarsi su presupposti diversi dalla manifestazione di volontà del medesimo soggetto239, il diritto di opposizione, invece, implica indefettibilmente un’iniziativa individuale.
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI,
Parere 8/2012 che fornisce un ulteriore contributo alle discussioni sulla riforma in materia di protezione dei dati (WP 199, 5 ottobre 2012), p. 21.
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V. l’art. 14 della direttiva 95/46/CE.
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Peraltro, può ricordarsi come il Garante Europeo avesse proposto di assicurare la cancellazione automatica, decorso un certo periodo di tempo, anche se l’interessato rimane inerte o addirittura non è consapevole del trattamento operato sui dati che lo riguardano. V. EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, Opinion of the
European Data Protection Supervisor on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - "A comprehensive approach on personal data protection in the European Union" (14.1.2011), p. 18.
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Inoltre il diritto di opposizione, pur costituendo un rimedio di natura inibitoria come il diritto all’oblio, presenta una minore gradazione d’intensità, poiché si traduce nella mera cessazione del trattamento, senza determinare la materiale soppressione dei dati. Questi continuano a essere detenuti e conservati dal titolare del trattamento, il quale, tuttavia, non potrà proseguire le operazioni intraprese, se non per le finalità limitatamente alle quali perduri il consenso dell’interessato.
L’art. 14 della direttiva 95/46/CE prevedeva una fattispecie generale e una speciale di opposizione.
La prima ipotesi è stata ripresa nel dettato del par. 1 dell’art. 21 del regolamento: l’interessato ha il diritto di opporsi <<in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare>> a un trattamento relativo all’espletamento di un compito di interesse pubblico o all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero basato sull’interesse legittimo del titolare del trattamento o di un terzo.
La fattispecie speciale di opposizione è richiamata quasi pedissequamente nel par. 2. Nell’ipotesi di trattamento con finalità di
marketing diretto, il diritto di opposizione è sempre garantito, a
prescindere dalla base legale su cui si fonda il trattamento in questione e - come in passato - sussiste una presunzione assoluta in favore dell’interessato, che non è tenuto ad addurre particolari motivazioni.
La straordinaria novità della riforma si coglie con riferimento alla prima fattispecie. Sotto la vigenza della direttiva, l’interessato doveva dimostrare la sussistenza di <<motivi preminenti e legittimi>>, che giustificassero l’opposizione. In base al regolamento, invece, l’istanza dell’interessato dovrà essere accolta, a meno che il titolare del trattamento <<dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
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sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria>>. Insomma l’onus probandi viene traslato in capo al titolare del trattamento. L’interessato, quindi, non è più chiamato a dimostrare la fondatezza della sua opposizione. Spetta al titolare del trattamento provare che il suo diniego si fonda sui presupposti ammessi dal legislatore.
L’inversione dell’onere della prova contribuisce significativamente a rafforzare la posizione dell’interessato e rende il diritto di opposizione uno strumento rilevante per correggere l’asimmetria di potere informativo tra le parti. Il titolare del trattamento, disponendo di un patrimonio informativo nettamente superiore rispetto al singolo individuo, versa in una condizione più favorevole per poter assolvere l’onere probatorio.
A differenza delle versioni iniziali, il testo finale del regolamento contempla un’ulteriore ipotesi di opposizione nel paragrafo 6: <<Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici […], l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico>>.
L’impatto di questa previsione sulla ricerca scientifica, storica, statistica dipenderà dall’accezione più o meno ampia che si attribuirà alla nozione di “compito di interesse pubblico”.
Per quanto riguarda gli effetti dell’opposizione, il dettato del regolamento è piuttosto contorto e sembra delineare un regime dualistico. Se ci s'interroga sulle conseguenze dell’esercizio del diritto in esame, la risposta non è univoca e non può essere ricavata dalla sola lettura dell’art. 21.
Nel caso di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, è espressamente precluso ogni ulteriore trattamento dei dati per la medesima finalità.
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L’opposizione ex art. 21, par. 1, invece, comporta, medio tempore, una limitazione del trattamento (art. 18, par. 1, lett. d) ) nel senso precedentemente precisato, in attesa di verificare se i motivi legittimi addotti dal titolare del trattamento prevalgano su quelli dell’interessato.
Dall’art. 17, par. 1, lett. c) si desume a contrario che il titolare del trattamento dovrà procedere alla cancellazione dei dati, qualora risulti non sussistere alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento. Analogo esito è previsto in relazione anche all’opposizione ex art. 21, par. 2.
Rebus sic stantibus, non si comprende come mai l’opposizione al
trattamento per finalità di direct marketing possa al contempo dar luogo alla cancellazione e alla limitazione del trattamento, due rimedi significativamente diversi, come si è tentato di mettere in luce nell’analisi del diritto all’oblio.
La limitazione del trattamento consiste nella mera cristallizzazione temporanea dei dati, che non vengono completamente estromessi dal sistema informativo.
Il Garante Europeo aveva già avuto modo di scorgere un difetto di coordinamento tra l’art. 17 e l’art. 21, sollecitando un chiarimento sul rapporto tra le due previsioni e sul comportamento, al quale il titolare del trattamento dovrebbe attenersi nel caso in cui contesti la fondatezza dell’opposizione, facendo sorgere un contrasto con l’interessato, ad esempio nelle more di una decisione dell’autorità di supervisione240.
Purtroppo, questi suggerimenti non hanno avuto seguito e non si è raggiunta una formulazione limpida e lineare. È auspicabile che il Comitato europeo per la protezione dei dati e le autorità di controllo
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EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, Opinion of the European
Data Protection Supervisor on the data protection reform package (7.3.2012), pp.
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compiano uno sforzo chiarificatore, per evitare che l’incertezza sugli effetti dell’opposizione mini l’effettività di tale diritto.
Si apprezza, tuttavia, la scelta del legislatore europeo di specificare che il diritto di opposizione dev’essere <<esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e […] presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato>> (art. 21, par. 4). L’imposizione dell’obbligo di informare l’interessato del diritto di opporsi contribuirà sicuramente ad accrescere negli individui la consapevolezza delle prerogative che possono esercitare e dei rimedi di cui possono avvalersi a tutela del loro diritto alla protezione dei dati personali.