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Il diritto di voto e la regola del voto capitario »

Nelle società cooperative, come si è già accennato, un momento importante per l’espressione del ruolo del socio è quello relativo all’esercizio del diritto di voto45. Il diritto di voto costituisce infatti il potere fondamentale di cui dispone il socio per esprimere la propria sovranità, ed è un diritto inviolabile, essendo limitabile solo da disposizioni di legge e non da disposizioni statutarie46. Però, mentre in Italia questo principio di inviolabilità è assoluto, non essendo prevista la possibilità di un divieto di esercizio del diritto di voto47, in Germania il § 43 Abs. 6 GenG prevede il divieto di voto per il socio che si trovi in conflitto di interessi (Interessenkonflikt)48. In 45 Ciò è evidente, ad esempio, in quanto previsto nel § 68 GenG, in cui è stabilito che il diritto

di voto del socio viene meno al momento dell’invio allo stesso della raccomandata che comunica la delibera di esclusione nei suoi confronti. Cfr. SANGIOVANNI V., Il diritto di voto nella

cooperativa tedesca, in Società, 2004, pag. 782.

46 Cfr. SANGIOVANNI V., op. loc. cit..

47 Tale disposizione è stata infatti abolita in Italia con la riforma del diritto societario.

48 In caso di violazione del divieto è legittimata l’impugnazione della delibera ai sensi del § 51

GenG , in quanto in base a quanto previsto dal § 134 Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco,

di seguito BGB) l’espressione di volontà in violazione di un divieto di legge è priva di effetto. Inoltre è previsto anche il risarcimento per eventuali danni causati alla società secondo quanto disposto dal § 826 BGB: cfr. SANGIOVANNI V., op. cit., pag. 788. In merito al divieto di esercizio del diritto di voto in caso di conflitto di interessi si veda anche CARIO D., Commento sub § 43, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), Genossenschaftsgesetz37, Hamburg, 2011, pag. 536 ss..

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particolare è previsto che il soggetto interessato non possa esercitare il diritto di voto esclusivamente nelle fattispecie previste dalla legge49, ed in particolare quando in assemblea si delibera sull’eventuale responsabilità di tale persona, della sua liberazione da un’obbligazione o della necessità di far valere una pretese nei suoi confronti.

Il voto inoltre è libero, nel senso che il socio è libero nel suo esercizio, sebbene debba rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della società. Tale dovere non può però imporre al socio né di votare né di esprimere il proprio voto in un certo senso, tuttavia gli vieta di perseguire i propri interessi, quando ciò possa ledere la società50. In ragione poi del diritto di parità di trattamento dei soci, il diritto di voto è inoltre esplicitazione della struttura democratica delle banche cooperative in quanto, in esse, vige il c.d. “principio del voto capitario”, secondo il quale “ad ogni testa corrisponde un voto”, a prescindere dalla partecipazione sociale posseduta. Tale principio sembra quindi essere la massima espressione della democrazia cooperativa, ed in Italia è previsto dall’art. 2538, 2° co., c.c. nel quale è stabilito che «ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute». Questa disposizione, applicata sia alle banche di

49 Cfr. SANGIOVANNI V., op. cit., pag. 785. Ciò è evidente in Italia anche in base a quanto

previsto dalla regola di condotta generale nell’esecuzione dei contratti, disposta dall’art 1375 c.c.. Secondo tale articolo infatti «il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». Vi deve quindi essere una reciproca lealtà di condotta tra le parti, per la quale l’una non potrà ledere l’altra. In Germania però, contrariamente a quanto sembra accadere in Italia, pare sia prevista una stringente limitazione delle possibilità di abusare dei propri diritti. Nell’ordinamento tedesco è infatti disposto che nessuno possa esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto stesso gli è stato riconosciuto.

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credito cooperativo che alle banche popolari non essendo diversamente previsto dall’art. 150-bis TUB, è ripetuta comunque anche nella legislazione speciale. L’art. 30, 1° co., TUB, per le banche popolari, e l’art. 34, 3° co., TUB, per le banche di credito cooperativo, prescrivono infatti che «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute».

Anche in Germania vige la regola del voto capitario, che viene disposta dal § 43

Abs. 3 GenG: quest’ultimo articolo della Genossenschaftsgesetz stabilisce che «jedes Mitglied hat eine Stimme», cioè che ogni socio ha un voto indipendentemente dalla

dimensione della partecipazione detenuta o da altre misure di riferimento51, sebbene quest’ultimo aspetto non sia esplicitamente indicato come in Italia.

La regola del voto capitario, presente in entrambi gli ordinamenti, comporta, in altri termini, che ogni socio di banca cooperativa abbia uguale capacità decisoria indipendentemente dal suo apporto economico. Ciò è ancora più evidente in quanto sia in Germania sia in Italia non viene applicata la possibilità prevista dalla disciplina ordinaria di attribuire un voto plurimo in relazione all’ammontare della quota52.

51 Cfr. CARIO D., op. cit., pag. 527.

52 In Italia infatti, sebbene l’art. 2538, 4° co., c.c. preveda per esempio che «ai soci cooperatori

persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri», l’art. 150-bis TUB stabilisce l’inapplicabilità di tali disposizioni.

In Germania invece con la modifica del 9 ottobre 1973 della Genossenschaftsgesetz, entrata in vigore il 1° gennaio 1974, è stata introdotta nel § 43 Abs. 3 Satz 2 GenG la possibilità di attribuire ai soci più voti (Mehrstimmrecht). Ancora una volta però, sebbene non vi siano previsioni specifiche per le banche cooperative, questa possibilità non sembra essere negli statuti delle

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Pertanto per le banche cooperative, tedesche e italiane, a differenza delle altre tipologie di cooperative, si profila il riconoscimento di un carattere di inderogabilità del “principio del voto capitario”53. In entrambi gli ordinamenti sembra quindi esservi la volontà di «assicurare in modo rigoroso l’uguaglianza giuridica della partecipazione dei singoli soci nell’esercizio del diritto di voto»54, ponendo tale principio come «ostacolo all’emersione di posizioni di predominio incompatibili con l’assetto societario cooperativo»55, riflettendo quindi anche «l’esigenza di governo democratico della società»56.

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