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Disabili, minori, discriminazione e prospettive di contenzioso strategico

Il principio di uguaglianza e di non discriminazione nel riconoscimento della cittadinanza di disabili

3. Disabili, minori, discriminazione e prospettive di contenzioso strategico

Le due sentenze in commento sono da ritenersi fondamentali per il contenzioso strategico in materia di cittadinanza in quanto basano le rispettive decisioni sul principio di eguaglianza sostanziale.

La Consulta, in particolare, individua nel principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali, a prescindere dalle condizioni personali, la base giuridica della decisione di accoglimento. Un passaggio evidentemente estensibile ad altre situazioni nelle quali, senza adeguato motivo, una particolare condizione personale risulti rilevante al fine di escludere o limitare l’accesso alla cittadinanza. Una decisione dunque importante non solo per la soluzione del caso specifico e per porre limiti alla discrezionalità dell’Amministrazione ma anche perchè passibile di essere utilizzato in casi analoghi.

Non a caso il Tar del Lazio, nella sentenza per ultimo citata, partendo proprio dalla sentenza della Consulta, chiarisce ulteriormente che l’art. 2 Cost., nell’imporre alla Repubblica il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili, «sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità», delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell’ordinamento la dignità e il valore della persona.

In coerenza con tale prospettiva, l’art. 2 Cost. non può essere disgiunto dall’art. 3, secondo comma, Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l’uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. Tale lettura si collega, al primo comma del medesimo articolo che, a protezione della stessa inviolabilità dei diritti, garantisce il principio di uguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali».

Dunque, Il Tar del Lazio opta per una lettura costituzionalmente orientata - partendo dall’insegnamento della Consulta nella sentenza del 2017 citata - e conclude

ritenendo che il criterio reddituale non può essere applicato allo stesso modo “in relazione a soggetti che non versano nelle medesime condizioni e che pertanto non sono equiparabili “ e che una diversa lettura “si porrebbe in insanabile contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, oltre che con la normativa unionale e sovranazionale”.

A ben vedere la forza espansiva di queste due sentenze, proprio in quanto fanno leva sui meta-principi derivanti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, ben possono essere applicati in altri casi rispetto a categorie di persone, diverse dai disabili, per le quali è prevista una tutela rafforzata e per i quali il principio di eguaglianza sostanziale impone trattamenti differenziati.

Si pensi ad esempio ai minori per i quali è previsto, anche in forza dell’art. 117 della Costituzione, che in tutti i procedimenti che li riguardano debba essere sempre tutelato e garantito il preminente interesse degli stessi.

Orbene, nel caso di studio proposto dal Prof. Morozzo della Rocca nel primo capitolo del presente lavoro, ben può succedere che, a causa delle lungaggini procedurali, un minore non potrà acquistare la cittadinanza ai sensi dell’art. 14 della legge 91/1992 perchè divenuto ormai maggiorenne.

In quell’esempio proposto, come il lettore si ricorderà, il figlio tredicenne del richiedente la cittadinanza per naturalizzazione poi concessa dopo 5 anni, avrà già compiuto i diciotto anni al momento dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e quindi è rimasto straniero “anche se figlio di un cittadino (neo)italiano;

e ciò benché, al contrario del padre, abbia vissuto in Italia la maggior parte della sua vita e si sia interamente formato nella scuola italiana.”

Come osservato dal Prof. Morozzo della Rocca “Anche in questo caso, dunque, la norma finisce con il fare dipendere dal rispetto dei tempi procedimentali da parte dell’Amministrazione (con riguardo però, questa volta, ad un procedimento di cui è formalmente parte solo il genitore, benché il figlio sia pure destinatario, in qualità di terzo interessato, dei relativi effetti) l’acquisto o meno della cittadinanza da parte del figlio, il che pone alcuni ulteriori problemi giuridici.”

Orbene, anche in forza dei principi generali enunciati nelle sentenze in commento potrà essere avvalorata l’ipotesi di dover consentire al neo maggiorenne di

poter comunque presentarsi davanti all’Ufficiale dello stato civile per chiedere la registrazione e relativa certificazione dell’acquisto della cittadinanza iure communicatione, “predisponendosi ovviamente ad impugnare davanti al tribunale civile il diniego oppostogli dall’ufficio.1

L’esito di tale impugnazione, ove il giudice non giunga ad operare una

interpretazione costituzionalmente orientata, potrebbe essere la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art.14 nella parte in cui richiede il mantenimento del requisito della minore età ad libitum, in violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, con riguardo in particolare alla violazione del criterio del preminente interesse del minore nei procedimenti che lo interessano (anche nel caso in cui non ne sia parte in senso formale).

1 MOROZZO DELLA ROCCA P. , Profili civilistici del mancato acquisto della cittadinanza ope legis ai sensi dell’art.14 della legge n. 91/1992, in Fam. e Dir., 2014, p.406 ss.

Anche in questo caso, le condizioni personali dell’interessato (essere minorenne al momento della presentazione della domanda da parte del genitore e subire effetti negativi a causa dei ritardi della pubblica amministrazione), destinatario di una tutela rafforzata - in quanto minore - riconosciuta dalla Costituzione, dal diritto unionale e internazionale impongono che allo stesso sia riconosciuto il diritto di ottenere la cittadinanza ai sensi dell’art. 14 della legge in commento anche se il procedimento relativo al genitore si concluderà allorquando l’interessato è divenuto maggiorenne.

4. Minori e diritto a presentare istanza di naturalizzazione