Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere comunque denominato così come specificato negli articoli precedenti, ma al netto di IVA, da applicarsi nelle aliquote di legge.
La fatturazione avverrà su base mensile.
I pagamenti saranno disposti a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
Il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 e relativo alla gestione della Fattura Elettronica è P08QDX per il Comune di Canneto sull’Oglio.
Ad oggi vige lo “split payment”.
Le fatture saranno pagate dal Comune solo se il servizio sarà stato svolto in modo effettivo, preciso e puntuale rispetto alle disposizioni del presente capitolato.
Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.
Pagamenti delle fatture e regolarità retributiva e contributiva.
Il Comune considera elemento imprescindibile il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali sia propri dell’appaltatore che dell’eventuale sub appaltatore e sub contraente; pertanto, qualora l'Impresa non adempia, il Comune si riserverà di attivare lo strumento della diffida ad adempiere e della eventuale successiva risoluzione del contratto.
L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’appalto si applica il comma 6 dell’articolo 30 del Codice.
Resta inteso che nessun interesse moratorio sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte al verificarsi delle fattispecie previste dalle normative di cui sopra.
Pagamenti delle fatture e Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento a tali obblighi sarà della tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 115, comma 3 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserito, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Art. IV/2 – IMMODIFICABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO - REVISIONE STRAORDINARIA DEL CORRISPETTIVO
IMMODIFICABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO
A causa della brevità del contratto è stabilito che il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
Vige solo la possibilità della revisione straordinaria di cui al putto di sotto.
REVISIONE STRAORDINARIA
La revisione straordinaria del corrispettivo è consentita previo confronto tra le parti, in aderenza alla pro tempore dominante giurisprudenza che ne prevede la sussistenza solo ed esclusivamente in casi di eccezionalità; per eccezionalità si intende il verificarsi di “circostanze impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento.” A mero titolo di esempio le parti sono a conoscenza che la giurisprudenza non considera la sottoscrizione di un nuovo CCNL il verificarsi di un evento eccezionale.
Le parti sono consapevoli che l’istituto della revisione straordinaria è in stretta vicinanza all’istituto della eccessiva onerosità.
Art. IV/3 – VARIANTI
Le varianti sono ammesse previo ossequio rispetto delle restanti disposizioni contenute nell’art. 106 del Codice.
Nel momento in cui le variazioni di cui al presente articolo non potessero essere, per loro intrinseca natura, valorizzate ai prezzi di aggiudicazione offerte in sede di gara, i prezzi delle variazioni saranno individuati previo confronto tra le parti utilizzando come parametro la stessa proporzione delle prestazioni sinallagmatiche dedotte dal presente capitolato e da quanto offerto in sede di gara.
Art. IV/4 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO a) CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dal Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.
b) SUBAPPALTO
Il Subappalto è consentito se richiesto dalla Ditta in sede di gara ed espletato secondo le modalità dell’art. 105 del Codice.
Art. IV/5 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa ha costituito una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell’art. 103 del Codice; i dati specifici della cauzione sono rinvenibili nel contratto.
Un accertamento, anche successivo, da parte del Comune che la cauzione definitiva non risulta conforme alla lettera d’invito/disciplinare di gara costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..
Il Comune ha facoltà di chiedere all’Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..
Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.
Lo svincolo progressivo della cauzione segue anche le regole indicate nella Determinazione n. 1 del 29/07/2014 dell’ANAC “Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (art.
75 e 113 del Codice), Paragrafo 6.
Art. IV/6 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L’Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
A tale scopo l’Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera (R.C.O.) dai seguenti massimali minimi:
R.C.T. PER SINISTRO € 1.000.000,00
R.C.T. PER PERSONA € 1.000.000,00
R.C.T. PER DANNI A COSE € 1.000.000,00
R.C.O. PER SINISTRO € 500.000,00
R.C.O. PER PERSONA € 500.000,00
In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi modo, verso il Comune e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.
L’Impresa deve consegnare al Comune tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento.
Il Comune si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa.
Resta inteso che:
- l’efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C..
Il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all’Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento.
La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.
Art. IV/7 - CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Impresa, sia
mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione in possesso dell’Impresa che non potrà rifiutarsi di esibire.
L'Impresa agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica da parte degli operatori del Comune restandosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.
In particolare l'Impresa dovrà garantire al personale del Comando P.L. la possibilità di intervenire nella catena lavorativa dell'azienda relativamente ai dati di derivazione del comando stesso per operazioni di natura professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
possono essere la correzione o modifica dei dati, le verifiche e i controlli sullo stato di ogni singolo procedimento l'eventuale archiviazione degli accertamenti per autotutela, etc. .
Art. IV/8 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA
Al verificarsi delle fattispecie specificatamente previste dagli obblighi contrattuali del presente capitolato si applicheranno le relative penali.
Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore: da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 500,00 per ogni inadempimento. In questa fattispecie rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno.
Sono previste le ulteriori penali:
• MANCATO RIPRISTINO DEL SERVIZIO OLTRE LE 24 ORE DALLA CHIAMATA/SEGNALAZIONE: per ogni giorno di ritardo dell’intervento, l’impresa dovrà versare una penale giornaliera pari alla media delle sanzioni accertate nei 7 giorni precedenti il fermo
• MANCATI INTERVENTI DI COLLAUDO E O TARATURA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO NEI TERMINI SOPRA ESPOSTI: per ogni giorno di ritardo dell’intervento, l’impresa dovrà versare una penale giornaliera pari alla media delle sanzioni accertate nei 7 giorni precedenti il giorno in cui l’impresa dovrà effettuare il collaudo / taratura
Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, il Comune potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 500,00 per ogni inadempimento.
In questa fattispecie rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia.
Art. IV/9 – RECESSO
a) RECESSO UNILATERALE DA PARTE DEL COMUNE Vige l’articolo 109 del Codice.
b) RECESSO PER GIUSTA CAUSA
In caso di pubblico interesse, di mutamenti di carattere organizzativo E NORMATIVO interessanti il Comune che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 C.C..
c) CLAUSOLA CONSIP
Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 il Comune si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
d) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Art. IV/10 - RISOLUZIONE a) PER INADEMPIMENTO
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1455 (Importanza dell’inadempimento) del C.C. ed in particolare in caso deficienze, negligenze e/o imperizia nell’esecuzione delle prestazioni, quando le conseguenze delle azioni/omissioni abbiano recato ingenti danni patrimoniali e/o di immagine al Comune, anche in una sola occasione e comunque a causa di ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi delle Codice Civile stesso.
Il Comune potrà in ogni caso intimare all’Impresa inadempiente di eseguire le prestazione dedotte dal presente capitolato, così come previsto dall’art. 1454 “Diffida ad adempiere” del C.C.; in caso di inosservanza della diffida il contratto sarà pertanto considerato risolto di diritto.
Sono considerate clausole risolutive espresse, ai sensi dall’art. 1456 del C.C., oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il verificarsi dei seguenti eventi:
• per non avere iniziato il servizio alla eventuale data fissata comunicata dal Comune;
• applicazione di TRE penalità;
• frode nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• cessazione dell’attività;
• incapacità nell'esecuzione del servizio tale da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità;
• danno d’immagine al Comune;
Si applica altresì ogni altra fattispecie (anche procedurale) espressamente prevista dalla normativa ed in particolare:
- dal Codice Civile,
- dalla normativa sui contratti pubblici, e nello specifico l’ art. 108 comma 3 e seguenti.
L’inadempimento sarà comunicato dal Comune alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’annotazione nel proprio Casellario Informatico.
b) RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA TOTALE
In ottemperanza all’art. 1463 del Codice Civile, vige la disposizione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale allorché l’obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non imputabile.
c) PER EVENTI E FATTI SPECIFICI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 108, commi 1 e 2 del Codice, rubricato “Risoluzione”.
d) ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - IMPEGNO DELLE PARTI ALLA REVISIONE DEL CONTRATTO
Al verificarsi delle fattispecie previste dall’art. 1467 del Codice Civile e dunque nel caso di avvenimenti straordinari ed imprevedibili tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l’equilibrio delle reciproche prestazioni; in mancanza di accordo e/o anche per impossibilità giuridica del Comune, il contratto si intende risolto.
e) ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'effettivo funzionamento della procedura proposta.
Per i primi 6 (SEI) mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Comune una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
Al termine del suddetto periodo, qualora l'aggiudicataria, nonostante ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, il Comune potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (QUINDICI) giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali.
Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo maturato nel corso dei 6 (SEI) mesi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte della Ditta.
Art. IV/11 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOLUZIONE
L’applicazione di penali e/o dell’istituto della risoluzione saranno preceduti da formale contestazione alla quale l’Impresa avrà la facoltà di presentare formali controdeduzioni entro il termine comunicato.
Nell’ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato o l’Impresa non abbia adito le competenti autorità nei termini di legge previsti, il provvedimento è considerato definitivo. L’Impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.
Pagamento degli addebiti.
L’Impresa è tenuta:
- al pagamento delle penali irrogate;
- alla refusione degli ulteriori ed eventuali maggiori danni causati;
- al risarcimento degli importi scaturenti dall’attività sostitutiva di cui all’articolo “Attività sostitutiva del Comune”;
- al pagamento, in caso di risoluzione, di una sanzione corrispondente al valore residuo della cauzione definitiva (“importo pieno della cauzione” detratto dal valore di tutti gli addebiti).
La refusione degli importi avviene:
- rivalendosi su eventuali crediti vantati dall’Impresa derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- incamerando la cauzione definitiva;
- mediante riscossione coattiva, nel caso in cui la cauzione definitiva non copra l’ammontare degli addebiti.
Resta altresì inteso che rimarranno in ogni caso impregiudicate eventuali azioni legali che si rendessero necessarie.
Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
In caso di recesso/risoluzione del Comune, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
Art. IV/12 – ATTIVITA’ SOSTITUTIVA DEL COMUNE
Il Comune si riserva di eseguire o di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio qualora:
- l’Impresa persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni;
- in caso di acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell’Impresa, dopo che la stessa non vi abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite.
In tali casi, oltre all’applicazione delle penali, all’Impresa verranno addebitate integralmente le spese sostenute maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.
Art. IV/13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di CANNETO SULL'OGLIO
quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della