• Non ci sono risultati.

DISCIPLINA DEL CONDONO EDILIZIO

Le disposizioni sul condono si applicano alle domande presentate ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/03 (conv. Legge n. 326/03), incluse quelle riguardanti opere su aree di proprietà dello Stato o del demanio statale, nonché su aree di proprietà di Regioni, Province o Comuni (si intendono sanate per gli aspetti

94 SCHEDA TECNICA

amministrativi le opere realizzate prima dell’entrata in vigore della legge n. 10/1977, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza).

La domanda di condono va presentata al Comune entro il 10 dicembre 2004; sono fatte salve le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge n. 191/04, potendo comunque gli interessati procede-re, entro la data su indicata, al ritiro, alla modifica e all’integrazione delle stesse (art. 27, commi 1 e 2).

Il richiedente deve effettuare i seguenti versamenti:

 oblazione di cui all’art. 32 D.L. n. 269/03, con relativa quota integrativa (maggiorazione del 10%

rispetto alla misura definita dalla Tabella C allegata al Decreto stesso), corrisposta alla Regione per il finanziamento per il Fondo di rotazione per le spese di demolizione;

 diritti di segreteria (somma maggiorata del 20% rispetto quelli richiesti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi);

 contributo di costruzione di cui all’art. 27 L. R. n. 31/02 (rateizzabile);

 somma relativa alle eventuali monetizzazioni di cui all’art. 27 (rateizzabile).

Nello specifico, per il calcolo del contributo di costruzione, effettuato da professionista abilitato:

 interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia  il doppio di quanto previsto dalla nor-mativa regionale e comunale oppure esattamente quanto dalla stessa previsto in caso di esonero dal contributo di costruzione;

 opere di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo  quanto previsto dalla nor-mativa regionale e comunale con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia (con o senza aumento del carico urbanistico);

 ipotesi di mutamento di destinazione d’uso senza opere, con aumento del carico urbanistico, e di aumento delle superfici utili senza opere  il doppio di quanto previsto dall’art. 26, c. 4 L.R. n.

31/02.

Per le opere di urbanizzazione è prevista la seguente disciplina.

 Nei casi di interventi di nuova costruzione e di aumento di carico urbanistico a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d’uso senza opere e aumento di superfici utili senza opere, il rilascio del titolo in sana-toria è subordinato al pagamento della somma corrispondente alla monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei parcheggi pertinenziali, se non presenti.

 Il Comune può stabilire che siano direttamente gli interessati a provvedere:

1. qualora le opere interessino lotti edificabili non pienamente urbanizzati (in base allo strumento urbanistico vigente al 31 marzo2003);

2. qualora la zona omogenea o l’ambito territoriale interessato dall’intervento presenti una signi-ficativa carenza pregressa di opere di urbanizzazione, rispetto alla quota di standard urbanistici previsti dalla legge regionale o dal piano urbanistico.

In questi casi il Comune comunica al richiedente entro il termine di tre mesi decorrenti dal 10.12.2004

SCHEDA TECNICA che il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione delle opere entro il 31.12.2006. Tale impegno è contenuto in un atto d’obbligo che il richiedente sottoscrive entro 60 giorni dalla comunicazio-ne, a pena di decadenza dalla domanda di condono.

 Per gli immobili abusivi destinati ad usi commerciali, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al versamento del contributo di costruzione e alla disciplina delle opere di urbanizzazione stabilita dalla normativa regionale in materia di urbanistica commerciale.

Alla domanda vanno allegati (art. 27, c. 3):

 gli elaborati grafici delle opere interessate dalla richiesta di sanatoria, con relativa documentazione fotografica;

 l’asseverazione di un professionista abilitato ex art. 29 (disposizione impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale)  in base a quanto dichiarato, il titolo in sanatoria ha il valore e gli effetti del certificato di conformità edilizia e di agibilità (art. 27, c. 6, lett. f);

 le attestazioni dei versamenti su elencati.

Il procedimento amministrativo segue tale iter:

 Lo Sportello unico rilascia il titolo in sanatoria entro il 31 dicembre 2006, dopo aver verificato:

1. completezza della documentazione presentata e di quanto asseverato dal professionista abilitato;

2. correttezza del calcolo e dell’avvenuto versamento del contributo di costruzione e degli altri ver-samenti previsti;

3. osservanza adempimenti fiscali ex art. 32 D.L. n. 269/03.

 Se il procedimento non si conclude nel termine di cui sopra, l’interessato può richiedere allo Sportello unico di pronunciarsi entro il termine di 15 giorni; decorso inutilmente il quale, l’interessato può ri-chiedere l’intervento sostitutivo della Giunta regionale  nomina commissario ad acta che provvede entro 60 giorni.

 Lo Sportello unico svolge controlli di merito su quanto dichiarato dal professionista abilitato, effettuati su un campione di almeno il 20% dei titoli rilasciati (per ristrutturazioni interessanti parti strutturali di edifici, nonché per sopraelevazioni in Comuni sismici il controllo è sistematico).

 Lo Sportello unico può richiedere (una sola volta) agli interessati chiarimenti e integrazione di docu-menti.

 Lo Sportello unico provvede ad acquisire direttamente dall’amministrazione competente ogni atto necessario.

 Va aggiunto che nel caso di opere interessanti determinati immobili è acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Il rilascio del titolo in sanatoria è sottoposto ai seguenti limiti e condizioni.

Ferme restando le ipotesi di cui all’art. 32 D.L. n. 269/03, non è ammesso il rilascio del titolo in sanatoria (alcune delle seguenti disposizioni sono state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale):

 per gli interventi realizzati con contributi pubblici erogati dopo il 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

96 SCHEDA TECNICA

 per gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di titolo di sanatoria in virtù della precedente normativa sul condono, per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o sopraelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari;

 per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legisla-zione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 (art. 33, c. 1);

per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti esistenti e per gli interventi di nuova costruzione di cui alle lettere g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell’Allegato alla L. R. n. 31/02, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003,

 tuttavia, per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti esistenti, conformi alla le-gislazione urbanistica, ma contrastanti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rilascio è ammesso:

1. con aumenti di cubatura del 10% per singola unità immobiliare e comunque con aumenti che non superino complessivamente, per l’intero edificio, a) i 300 m³ nei casi di ampliamenti e so-praelevazioni di edifici produttivi, agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi - obbligo per tali edifici di mantenere una destinazione d’uso non abitativa per 20 anni; b) i 600 m³ nei casi di ampliamenti e sopraelevazioni di edifici produttivi appartenenti alla medesima azienda e ubicati nello stesso Comune; c) la metà delle quote indicate ai punti sopra, per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici situati all’interno del centro storico nonché nelle zone di riqualifica-zione della costa e dell’arenile; i limiti di cui ai punti a) e b) non valgono per gli interventi di chiusura di logge e balconi;

2. con aumenti di cubatura (max 100 m³) per ampliamenti e sopraelevazioni di edifici residenziali monofamiliari e delle singole unità immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari;

3. se non comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari;

4. se, per le sopraelevazioni, siano realizzati entro il 31 dicembre 2006 i necessari interventi di adeguamento antisismico (necessaria certificazione del Comune);

 comunque (art. 33, c. 7), il rilascio del titolo in sanatoria è escluso per gli ampliamenti e le sopraele-vazioni, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, interessanti:

1. edifici vincolati di interesse storico architettonico;

2. zone di tutela naturalistica, sistema forestale e boschivo, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua e zone di tutela della costa e dell’arenile;

3. aree naturali protette e siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS);

4. demanio regionale, provinciale o comunale;

5. aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta oppure destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica;

6. zone ad elevato rischio idrogeologico (D.L. n. 180/98).

SCHEDA TECNICA

 tettoie e manufatti leggeri, nonché le altre strutture di cui alla lettera g.5) Allegato L. R. n. 31/02, non conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003, rispetto dei limiti di cui all’art. 33, c. 3, lettere a) e b), non utilizzabili quali abitazione o ambiente di lavoro con permanenza di persone, ma come depositi, magazzini e simili, oppure per gli usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003.

Il rilascio, inoltre, non è ammesso:

 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera f) dell’Allegato alla L. R. n.

31/02, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003 (il professionista abilitato assevera che l’intervento realizzato rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia);

 tuttavia, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia conformi alla legislazione urbanistica, ma contrastanti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il rila-scio è ammesso se gli interventi medesimi:

1. non comportano aumento delle unità immobiliari (escluse quelle ottenute con il recupero a fini abitativi dei sottotetti in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari);

2. vengono rispettati i parametri minimi dimensionali fissati dall’art. 2, commi 1 e 2, L. R. n.

11/98;

3. vengono rispettati i requisiti igienico sanitari fissati per i locali di abitazione dal D. M. 5 luglio 1975 e del limite del 2,40 m di altezza media interna utile;

4. non vengono destinati ad uso abitativo i locali nei piani totalmente interrati delle costruzioni;

5. non vengono destinati ad usi diversi i locali riservati a parcheggio pertinenziale se non è garan-tita la quota minima di spazi per parcheggi (art. 41-sexies L. n. 1150/1942).

Per gli altri tipi di intervento sono previste le seguenti condizioni per il rilascio del titolo:

 opere di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo (lettere c e d Allegato L. R. n.

31/02) in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 e interessanti immobili vincolati  acquisizione parere - dell’amministrazione competente diversa dal Comune o della Com-missione per la qualità architettonica e il paesaggio, a seconda del tipo di vincolo -, asseverazione del professionista abilitato e rispetto di quanto previsto all’art. 34, c. 2, sopra analizzato;

 manutenzione straordinaria (lettera b Allegato L. R. n. 31/02) in contrasto con gli strumenti urbani-stici vigenti al 31 marzo 2003  le opere non devono interessare elementi strutturali dell’edificio né comportare un aumento delle unità immobiliari;

 mutamento di destinazione d’uso senza opere  sanabile se conforme alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003; necessaria la conformità anche alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla medesima data nei casi di: a) mutamento da uso produttivo o artigianale a commerciale, per manufatti superiori al 400 mq; b) mutamento da uso residenziale a direzionale e viceversa, per manufatti superiori a 100 mq; c) mutamento da agricolo non residenziale a produttivo, artigianale o commerciale, per manufatti superiori a 200 mq; d) mutamento da alberghiero a resi-denziale o commerciale, per manufatti superiori a 150 mq;

98 SCHEDA TECNICA

 aumento senza opere delle superfici utili abitabili, riguardanti unità immobiliari residenziali  ri-spetto standard minimi dimensionali e art. 34, c. 2, lettere b), c), d) ed e) - oneri di urbanizzazione dovuti limitatamente alla quota di superficie utile aggiuntiva;

 mutamento di destinazione d’uso, con aumento del carico urbanistico  rispetto di quanto dispo-sto ai commi 1 e 2 e delle condizioni richieste per la sanatoria dell’intervento specifico.

Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alla legislazio-ne urbanistica e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria è ammesso qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 28.

Tra le “Norme transitorie e finali” si ricorda la disapplicazione di una serie di norme statali (art. 40), non-ché l’abrogazione dei commi 3 dell’art. 8 e 8 dell’art. 10, e dell’art. 25 della L. R. n. 31/02.

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2004, N. 25

Norme in materia di organismi geneticamente modificati

La presente legge, facendo seguito ad esigenze avvertite non solo sul piano nazionale ma anche comuni-tario ed internazionale, disciplina, con le disposizioni di seguito descritte, l’utilizzo degli organismi geneti-camente modificati (OGM) in Emilia Romagna.

A Al fine di evitare la diffusione incontrollata di ogm nell’ambiente e prevenire l’ibridazione delle produ-zioni, è vietata in Emilia Romagna la coltivazione di specie vegetali e l’allevamento di animali gene-ticamente modificati, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per l’adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Ciò nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di ogm nelle sementi e nel materiale di modificazione. In caso di in ottemperamento al divieto è prevista una sanzione amministrativa, irrogata dalla Regione.

B Al fine dello sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore delle biotecnologie, la legge prevede:

 la predisposizione da parte della Regione di un Programma interdisciplinare di ricerca collegato alle iniziative delle autorità statali e comunitarie competenti in materia;

 l’istituzione del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia Romagna, composto da eminenti personalità scientifiche, con funzione consultiva del Piano regionale di coesistenza e delle linee di intervento per l’attività di ricerca, sperimentazione ed informativa.

C Per individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate, semen-tiere e vivaistiche la Regione predispone un apposito elenco.

D Sono previste forme di consultazione ed informazione pubblica sia dei cittadini sia degli operatori agricoli iscritti all’anagrafe delle aziende agricole.

La legge prevede l’esclusione all’accesso dei marchi di qualità (di cui alla l.r. 28 del 1999) per le aziende e industrie che utilizzino:

 ogm comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti;

 mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da ogm.

100 SCHEDA TECNICA

In attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura, i gestori di esercizi commerciali devono verificare che i prodotti in vendita siano dotati di etichettatura indicante la presenza di ogm o di prodotti da essi derivati.

È previsto infine un sistema di vigilanza sull’applicazione della legge, per cui la Regione predispone il Pia-no annuale dei controlli e si avvale per la loro effettuazione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente o di altri Enti o Istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

La presente legge persegue lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell’ambiente. Obiettivi gene-rali sono: la promozione del risparmio energetico; lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili; la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

la promozione di attività di ricerca applicata; l’assunzione degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni fissati dal protocollo di Kyoto del 1998 come fondamento della programmazione energetica regionale, con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli stessi.

Rientrano nel campo di applicazione della legge, le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produ-zione, trasformaprodu-zione, stoccaggio, trasporto, distribuprodu-zione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l’elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizza-zione e all’utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

La legge considera, in particolare “fonti rinnovabili di energia”: l’energia solare, eolica, geotermica, idrau-lica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le bio-masse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono altresì assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l’idrogeno, purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili; l’energia recuperabile da impianti, sistemi e processi produttivi, nonché l’energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, purché commisurati al pieno utilizzo dell’energia termica prodotta.

La legge prevede la programmazione e gli interventi operativi di Regione ed Enti locali in materia energe-tica, con un’articolazione che va in particolare a disciplinare:

A. PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI (Titolo I) B. IMPIANTI E RETI (Titolo II)

C. SERVIZI ED OPERATORI (Titolo III)

D. ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE (Titolo IV) E. AGENZIA REGIONALE PER L’ENERGIA (Titolo)

102 SCHEDA TECNICA

Documenti correlati