4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
4.1.1 Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissioni sonore nell’arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l’anno solare, anche in modo non continuativo quali, ad esempio:
a) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
b) attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all’ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
c) attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
d) attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;
e) attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.
4.1.2 Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 7.
4.2 RUMORE INTERNO
4.2.1 All’interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all’art. 4.1 punto 4.1.1, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs n° 195/06, per i lavoratori ad eccezione delle attività definite nel D.P.C.M. 215 del 16/04/1999 (i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, pubblici esercizi).
4.2.2 Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o di pubblico spettacolo o di pubblici esercizi, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.
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4.3 RUMORE ESTERNO
4.3.1 Lo svolgimento delle attività indicate all’art. 4.1 punto 4.1.1 deve rispettare i limiti di immissione e di emissione assoluti previsti dalla zonizzazione acustica comunale (Allegato A), pertanto tali limiti devono essere rispettati contemporanemente sia nella zona di appartenenza da cui il rumore viene emesso che nelle zone adiacenti in cui il rumore viene immesso, fatto salvo l’esercizio della possibilità di deroga sindacale.
4.3.2 Lo svolgimento delle attività indicate all’art. 4.1 punto 4.1.1, con l’eccezione degli impianti produttivi a ciclo continuo preesistenti all’entrata in vigore del DM 11 dicembre 1996, deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.
4.3.3 I gestori delle attività indicate all’art. 4.1 punto 4.1.1, con le esclusioni previste dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n.
227, devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.
4.3.4 Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell’attività deve formulare una proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l’obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell’immediato.
4.3.5 I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall’art.15 della Legge 447/95.
4.3.6 In caso di non ottemperanza il Comune revoca l’atto autorizzativo all’esercizio dell’attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.
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4.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
4.4.1
Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore, scalda acqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all’edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell’ambiente circostante.
4.4.2 L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, ecc.
4.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO
4.5.1 L’orario di funzionamento delle attività indicate all’art. 4.1 punto 4.1.1 può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l’ARPAV, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.
4.5.2 I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.
4.5.3 Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine per cucina o per tessitura, radio televisioni, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici dovrà essere fatto con particolare moderazione negli orari dalle 13.00 alle 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00.
4.6 SANZIONI
4.6.1 Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui all’art.3 punto 3.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 come disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
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4.6.2 In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dal presente regolamento, lo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive provvede a richiedere tale documentazione ed il procedimento rimarrà sospeso fino all’avvenuta presentazione della documentazione richiesta.
4.6.3 Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.
4.7 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE.
4.7.1 I requisisti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne non sono specificamente normati dal Piano comunale di classificazione acustica. Essi restano comunque soggetti al rispetto delle prescrizioni di legge.
4.7.2 I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, devono essere corredati del progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
4.7.3 Il progetto acustico di cui al punto precedente, sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
4.7.4 Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica per il rilascio del titolo edilizio.
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