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1. I lavori sono finanziati con Delibera di Giunta Regionale n. 973 del 09.08.20176.

Art. 26 ANTICIPAZIONE

1. L’importo e le modalità di erogazione dell’anticipazione verrà calcolata cosi come disposto dal comma 18 dell’art. 35 del 50 del 2016.

2. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 27 PAGAMENTO IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute all’Appaltatore ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 25.000,00 (euro venticinquemila).

Non potranno essere contabilizzati materiali a piè d’opera e, per la determinazione dello stato di avanzamento, l’importo sarà valutato secondo le percentuali convenzionali indicate nella tabella riportata all’art. 5 comma 1 del presente Capitolato, in proporzione all’entità dei lavori eseguiti accertati in corso d’opera in contraddittorio tra Appaltatore e Direzione dei Lavori.

2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Nuovo Codice dei Contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’ATER del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010.

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4. Ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione.

5. L’ATER provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno inseriti in ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori, in applicazione del PSC.

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata (restando pertanto sospesi i termini per l’emissione del certificato di pagamento dal momento della richiesta fino all’acquisizione del relativo documento):

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori o subaffidatari, ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del Dlgs 50 del 2016;

b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte dell’Ater, nel caso di importo di € 10.000,00 che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati e/o atti aggiuntivi.

9. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dall’ATER nei singoli pagamenti, in osservanza della vigente normativa.

10. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica indirizzata al Codice Univoco della Stazione Appaltante, che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento e che contenga almeno le seguenti informazioni:

a. Causale indicante il SAL o il Saldo a cui si riferiscono;

b. Identificativi del contratto;

c. Codice Unico di Progetto;

d. Codice Identificativo Gara;

e. Aliquota IVA definita per ogni pagamento;

f. Imponibile;

g. Modalità di pagamento.

11. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza dell’ATER da ogni responsabilità conseguente.

12. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’Appaltatore, pertanto, con la firma del contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

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13. L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG (e CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento.

14. L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

Art. 28 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori remunerati in Euro è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P..

Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo e agli adempimenti connessi.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 ( quindici ) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26, comma 2 del presente Capitolato, nulla ostando, sarà corrisposta entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione da parte dell’Appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Nuovo Codice dei contratti e di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ater prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

6. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le disposizioni di cui all’art. 30.

Art. 29 REVISIONE PREZZI

1. Sia la decisione di ricorrere o meno alla procedura della revisione dei prezzi, sia i meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dall’ATER, che deve darne evidenza nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi. Le clausole non devono alterare la natura generale del contratto, ma devono quantificare e definire le modifiche facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Art. 30 ANTICIPAZIONE NEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell’ATER, di cedere a terzi tutto o parte del contratto. Conformemente a quanto previsto all'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, potrà soltanto consentirsi, previa autorizzazione scritta dell’ATER e nel rispetto delle leggi vigenti, il subappalto o il cottimo delle sole opere indicate dall'Appaltatore al momento dell'offerta. Anche in tal caso l'Appaltatore

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resterà unico responsabile nei confronti dell’ATER, manlevando totalmente questi da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o di richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dell'esecuzione delle opere subappaltate.

Art. 32 CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai fini dell'opponibilità alle Stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

2. Le Amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'Esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

3. Le cessioni di crediti siano effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

4. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPO VI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE