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- DISCIPLINA DEI PASTINI

Art. 60 - Disposizioni generali

Le aree soggette alla disciplina dei pastini sono individuate dall’elaborato PO1.6 - aree a pastini.

La sistemazione del terreno cosiddetto a “pastini” costituisce una peculiarità del territorio antropizzato originariamente destinato all’agricoltura, da tutelare e preservare per l’elevato interesse paesaggistico e ambientale che riveste.

È caratteristica dei terreni naturali in pendio e consiste in un susseguirsi di terrazzamenti, vale a dire nell’alternanza di fasce prevalentemente pianeggianti e muretti di contenimento storicamente realizzati a secco, in pietra carsica o arenacea.

Ferme restando le specifiche norme del Regolamento edilizio vigente, è ammessa la modifica dei terreni in pendio, con la realizzazione di nuovi terrazzamenti, mediante l’elevazione di muri di sostegno o la sopraelevazione di quelli esistenti fino ad un’altezza complessiva di 2,50 m anche mediante lavori di scavo e di riporto, solo quando la distanza in proiezione orizzontale tra il ciglio di due muri successivi, o tra il ciglio del muro ed il confine di proprietà, non sia inferiore alla differenza di quota tra i cigli stessi o il ciglio e il confine.

Nel caso di interventi di recupero o ricostruzione dei pastini, l’altezza dei muri di contenimento non deve superare quella dei muri preesistenti.

Nelle aree caratterizzate da pastini esistenti e per i pastini di nuova realizzazione, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le funzioni di biodiversità e quelle di contenimento della terra e di drenaggio dell’acqua piovana dei terrazzamenti, per inibire la mobilizzazione della coltre del suolo e i possibili fenomeni erosivi e per prevenire frane e smottamenti.

Sono ammessi:

− la realizzazione, il recupero o la ricostruzione di muri di contenimento a secco, in calcare o arenaria, conformemente al substrato litologico del sito di intervento;

− la realizzazione di muri a vista a secco, che deve garantire l’aspetto esteriore di muro a secco in blocchi sbozzati di pietra calcarea o in arenaria, conformemente al substrato litologico del sito di intervento, con l’evidenza del drenaggio tra le pietre. Posteriormente al paramento, di spessore minimo di 30 cm, potrà essere realizzato un manufatto di contenimento, anche in cls armato o meno, non visibile dall’esterno, dove, attraverso una percentuale minima di fori del 5%, deve essere garantita la percolazione delle acque a tutti i livelli. Tale percentuale deve essere garantita per ogni mq. di superficie esterna del manufatto di contenimento, comunque misurata.

Art. 61 - Recupero funzionale dei pastini nelle zone del mosaico ambientale Per le zone E4.1, E4.2, E4.3 del sistema ambientale:

1) è ammessa la realizzazione di rampe in terra, di raccordo tra pastini adiacenti, anche con la modifica dell’andamento del suolo per consentire un più agevole passaggio da una quota all’altra e favorire la conduzione agricola. Le rampe devono essere realizzate nelle parti estreme del pastino, relative al terreno di proprietà. La realizzazione di tali rampe non dovrà in alcun modo pregiudicare l’equilibrio geostatica del versante;

2) è ammesso l’allargamento della superficie dei pastini esistenti fino ad un massimo di 3,00 m di larghezza complessiva;

3) è ammessa la realizzazione di piccole strutture per l’attività agricola con le modalità previste dalle norme di zona;

4) la copertura delle strutture previste al punto precedente, va realizzata ad una falda, oppure piana con tetto verde vegetale;

5) le strutture previste al punto 3) vanno realizzati con pietra a vista per i muri perimetrali;

6) in alternativa alle strutture previste al punto 3), possono essere realizzati depositi agricoli di massimo 30 mq e altezza massima 2,20 m, scavati nello spessore dei pastini, entro la differenza di quota tra un pastino e l’altro;

7) è consentita la captazione delle acque piovane con il ripristino dei canali e con piccole cisterne ricavate nel suolo e tettoie di raccolta acqua con superficie massimo di 2 mq. Sono ammessi i serbatoi per l’acqua esterni con volume massimo di 2 mc. Sono escluse le piscine.

8) le verifiche di regimazione delle acque meteoriche devono essere rigorose, individuando i sistemi di assorbimento delle stesse, di canalizzazione, di recapito finale, adottando tutti i sistemi deputati a rallentare il defluire delle acque in forma torrentizia, a contrastare l'attività erosiva e di allagamento, anche attraverso la posa di vasche di accumulo atte a contrastare le situazioni meteoriche maggiormente critiche, trattenendo nella fase emergenziale l'eccesso idrico che direttamente coinvolge la proprietà interessata, nello spirito dell'invarianza idraulica;

9) è ammesso il recupero e rifacimento delle scale in pietra.

Nelle zone del mosaico ambientale E2 e le zone F2, F3 ed F4 è consentito il recupero o ricostruzione dei muri di contenimento nei limiti stabiliti ai punti precedenti.

Art. 62 - Criteri vincolanti per le aree pastinate ricadenti nelle zone del sistema insediativo

Gli interventi devono integrarsi nelle sistemazioni a pastino esistenti come indicato nei seguenti criteri vincolanti:

1) le nuove costruzioni devono inserirsi nel sito garantendo la leggibilità del sistema delle pastinature, utilizzando volumi semplici, proporzionati al contesto, con sviluppo longitudinale parallelo all’andamento dei muri di sostegno in pietra esistenti;

2) sul terreno pastinato le nuove costruzioni possono essere realizzate con un unico piano fuori terra con altezza massima di 3,50 m. La nuova costruzione deve essere arretrata dal profilo a valle del pastino di almeno 1,50 m. Su tale lato della costruzione non sono ammesse terrazze che sbordino oltre la distanza suddetta;

3) le coperture delle nuove costruzioni devono essere realizzate a una o a due falde, con colmo parallelo all’andamento dei pastini, oppure devono essere piane con tetto verde vegetale;

4) nel caso di ampliamenti di edifici esistenti, i nuovi volumi devono integrarsi a quelli esistenti e adattarsi alla morfologia del luogo. Vanno privilegiati volumi semplici e proporzionati al contesto;

5) negli ampliamenti di edifici esistenti può essere mantenuto l’allineamento anche se inferiore a 1,50 m dal profilo a valle del pastino;

6) gli scavi devono essere limitati, mantenendo inalterato il peculiare andamento plani-altimetrico del terreno;

7) i pastini eventualmente manomessi per le necessità del cantiere, a fine lavori, devono essere ripristinati secondo lo stato antecedente;

8) la mitigazione/integrazione dei volumi deve avvenire attraverso l’utilizzo di materiali e cromatismi che si adattino al paesaggio;

9) non sono ammessi volumi tecnici all’esterno degli edifici;

10) è ammessa la realizzazione di volumi interrati anche per ricavare locali destinati a parcheggi;

11) nel realizzare infrastrutture viarie e di accesso, parcheggi e reti tecnologiche possono essere apportate limitate modifiche planialtimetriche ai pastini in corrispondenza del sedime delle stesse. Il disegno delle strade carrabili deve rispondere oltre che agli aspetti funzionali anche al corretto inserimento nel contesto paesaggistico. L’inserimento deve essere garantito attraverso la scelta del tracciato finalizzata a limitare al massimo i movimenti di terra, utilizzando preferibilmente tracciati esistenti. I materiali di rivestimento e per le protezioni di sicurezza e la sistemazione dei bordi devono essere compatibili con il contesto paesaggistico.

Vanno realizzate sistemazioni del suolo che raccordino l’andamento del terreno ai lati dell’area oggetto di intervento;

12) le verifiche di regimazione delle acque meteoriche vanno effettuate seguendo le modalità previste dall’articolo 61;

13) i progetti relativi agli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere corredati da una relazione geologica che attesti che l’intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali ed il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

TITOLO IV - SISTEMA DELLA PRODUZIONE, DELLE ATTIVITÀ MARITTIME,