CXV SESSIONE STRAORDINARIA
DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA' NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PRESIDENTE. Adesso abbiamo quello che era il primo punto all’ordine del giorno.
OGGETTO N. 3
DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA' NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Relazione della Commissione Consiliare: II referente Relatore di maggioranza: Consr. Lupini (relazione orale) Relatore di minoranza: Consr. Fronduti (relazione orale) Tipo Atto: Disegno di legge regionale
Iniziativa: G.R. Delib. n. 1978 del 23/12/2009 Atti numero: 1711 e 1711/bis
PRESIDENTE. Prego, Consigliere Lupini, per la sua relazione.
LUPINI, Relatore di maggioranza. Il presente testo di legge si inserisce nel quadro delle indicazioni contenute in diverse risoluzioni del Consiglio dell’Unione Europea, in materia di qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale al fine di tutelare e migliorare il patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico.
Il Consiglio invita gli stati membri:
− a intensificare gli sforzi per una maggiore conoscenza e promozione dell’architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica;
− a promuovere la qualità architettonica attraverso adeguate politiche nel settore della costruzione pubblica;
− a favorire lo scambio di informazioni e di esperienze in campo architettonico.
La risoluzione del 16.01.2001 riconosce che la creazione architettonica, la qualità edilizia e il loro inserimento armonico nell’ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e
dell’assetto urbano, nonché del patrimonio collettivo e privato, rivestono un interesse pubblico.
L’architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascun paese. Essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana e costituisce il patrimonio di domani.
La dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono perciò essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitaria.
Un’architettura di qualità, migliorando il quadro di vita e il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale.
Va ricordato che il Titolo V della Costituzione riserva all’esclusiva competenza statale (art.
117) la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, mentre indica allo stesso articolo come materia di legislazione concorrente, le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione delle attività culturali.
Si può, quindi, affermare che la legislazione sulla promozione della qualità architettonica, anche attraverso un uso più frequente delle forme concorsuali, è materia di legislazione concorrente.
Nel proprio Statuto la Regione Umbria si pone l’obiettivo della qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale in armonia con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesaggistiche.
È utile ricordare lo straordinario patrimonio storico, paesaggistico e culturale del territorio umbro, che impone una particolare cautela di fronte a qualsiasi azione di trasformazione e richiede un elevato standard qualitativo sulla progettazione delle opere nella loro esecuzione e nella gestione degli ambienti costruiti.
Ogni consistente modificazione del territorio regionale è infatti un’operazione complessa che deve coniugare nuove esigenze funzionali e di fruizione degli spazi con l’obbligo di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, monumentale e paesaggistico.
Il presente testo di legge vuole rispondere all’obiettivo regionale della qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, in coerenza con il proprio Statuto e con le indicazioni convergenti dell’Unione Europea e dello Stato italiano.
Scopi specifici della legge sono:
1) La maggiore diffusione presso le amministrazioni delle procedure concorsuali, già normate per la parte procedurale dal Codice degli appalti, articoli da 99 a 119 del Decreto Legislativo 163/2006, perché ritenute più idonee delle procedure di affidamento nell’individuare e approfondire la problematica dei progetti complessi o di progetti nei quali diverse impostazioni possono condurre a esiti assai diversi tra loro.
2) La maggiore incentivazione della procedura concorsuale, concorso di idee o concorso di progettazione, anche presso soggetti proponenti pubblici e privati, diversi dalle amministrazioni locali per la progettazione di edifici e di aree urbane di particolare rilevanza.
3) L’assunzione di un ruolo attivo da parte della Regione nella diffusione dello strumento concorsuale per tutte le tematiche territoriali che appaiono caratterizzanti e ricorrenti nella realtà regionale.
4) Un’incentivazione rivolta alla locale Università degli Studi a conformare parte dei propri programmi di specializzazione post-laurea su progetti finalizzati di rilevante interesse per la realtà regionale.
5) Una nuova tutela e valorizzazione della risorsa culturale costituita dai progetti e dalle realizzazioni di architettura contemporanea di elevata qualità.
6) La diffusione di una pratica più estesa dei processi partecipativi nelle collettività locali nella determinazione di forma e qualità del proprio ambiente di vita.
Il testo si articola in tre titoli e un allegato.
Con il Titolo I vengono descritti gli obiettivi generali della legge e definite le possibili forme concorsuali finalizzate alla promozione della progettazione di qualità.
La legge intende, infatti, incentivare la ricerca della qualità in ogni pratica professionale che riguardi l’architettura, il disegno urbano e del paesaggio, il miglioramento delle conoscenze presso gli operatori di settore, gli utenti e le pubbliche amministrazioni dei valori della forma urbana e del paesaggio quali fondamentali espressioni della cultura e dell’identità delle comunità insediate. Per questo si intende favorire il confronto tra idee e soluzioni progettuali diverse per tutti quegli interventi che assumono particolare interesse in termini di valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.
La Regione è chiamata a promuovere l’attività progettuale di qualità sia attraverso incentivi economici sia favorendo la collaborazione istituzionale, i processi decisionali delle comunità locali su questioni che riguardano i rispettivi territori. I comuni debbono individuare le aree di particolare interesse, la cui trasformazione deve avvenire attraverso specifiche procedure concorsuali e attivano processi informativi e di partecipazione alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.
Le università e i centri di ricerca stipulano specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche su tematiche territoriali di interesse regionale per diffondere la conoscenza delle buone pratiche, l’uso di nuove tecnologie e di nuovi materiali, la qualificazione del disegno urbano.
La legge intende favorire la collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di competenze diverse al fine di redigere proposte progettuali di qualità innovative, a elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale.
Per la promozione della progettazione di qualità sono previste le seguenti forme concorsuali:
− Il concorso di progettazione e concorso di idee promosse dall’Amministrazione pubblica.
− Il concorso a tema di iniziativa della Regione.
− Il concorso di progettazione di iniziativa privata.
− Il premio di architettura e di disegno urbano.
− La borsa di studio di ricerca e sperimentazione.
− La dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.
Il Titolo II, “Procedure concorsuali”, entra nello specifico illustrando le quattro fattispecie concorsuali.
Va segnalato che il bando di gara per il concorso di progettazione promosso dalle amministrazioni pubbliche deve prevedere somme a disposizione da assegnare a giovani progettisti, diversi dal vincitore, ritenuti particolarmente meritevoli.
Per incentivare la procedura concorsuale da parte di organismi di diritto pubblico o privato e da parte di soggetti privati le amministrazioni locali hanno la possibilità di ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie e il costo di costruzione da un minimo del 5 a un massimo del 20%.
Attraverso l’allegato A vengono individuate le opere e i piani per i quali è previsto l’utilizzo della forma concorsuale in quanto rivestono particolare rilevanza e incidenza sulla forma urbana, sull’assetto del territorio e del paesaggio. Vengono definiti i parametri anche quantitativi relativi ai piani attuativi, ai progetti integrati o di trasformazione urbana di iniziativa pubblica.
Fanno parte dell’allegato anche: la riqualificazione di aree industriali dismesse di dimensioni superiori a 3 ettari; le opere pubbliche riguardanti installazioni a elevato impatto ambientale come i termovalorizzatori, impianti di depurazione per più di 30 mila abitanti equivalenti, centrali eoliche e di produzione energetica con potenza superiore a 5 megawatt.
Il Titolo III, “Promozione dell’architettura di qualità”, è composto da 7 articoli.
L’articolo 10 istituisce il premio regionale di progettazione per l’architettura ed il disegno urbano, che deve valutare oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista. Il premio viene attribuito per architetture già ultimate agibili e fruibili rispetto alle quali la Regione deve organizzare eventi espositivi e occasioni di dibattito.
L’articolo 11 istituisce borse di studio riservate a giovani laureati delle università con sede in Umbria sui programmi di ricerca e progettazione, ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale.
L’articolo 12 prevede l’adozione da parte della Giunta di un rapporto annuale sul monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e sugli obiettivi per l’anno successivo.
L’articolo 13 istituisce la Commissione regionale per la progettazione di qualità.
L’articolo 14 prevede la tutela del diritto d’autore dei prodotti pubblicati negli eventi ed attraverso i media.
L’articolo 15 prevede la richiesta presso il Ministero competente da parte della Regione dell’attestato di bene culturale per le architetture contemporanee di particolare pregio al fine di una loro maggiore conoscenza e per evitare indebite manomissioni o demolizioni.
L’articolo 16, infine, norma finanziaria, prevede l’impegno di spesa di 30 mila euro a valere sul bilancio di previsione regionale del 2010 a copertura dei diversi interventi incentivanti previsti dal presente atto.
La Commissione Consiliare II, nella seduta di lunedì scorso, ha approvato a maggioranza il presente testo di legge, incaricando il sottoscritto di relazionare per la maggioranza e il collega Fronduti per la relazione di minoranza.
ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE MARA GILIONI
PRESIDENTE. Grazie, Consigliere Lupini. Per la relazione di minoranza il Consigliere Fronduti, prego.
FRONDUTI, Relatore di minoranza. Giustamente il Consigliere Lupini ha iniziato il suo intervento, che condivido pienamente essendo anche lui un ingegnere, da un excursus tecnico proprio del ruolo dell’architetto e infatti questa è la filosofia di fondo che la direttiva europea ha voluto interpretare riaggiornando quel tema tanto caro al Rinascimento che fece proprio con Brunelleschi il ruolo dell’architetto come non tanto il disegnatore quanto l’uomo di grande intelligenza, di sapere, conoscenza di geometria, di matematica e di scienza. E questo è il punto più delicato, l’excursus - ve lo ricordo solo a titolo informativo ma anche di conoscenza culturale, come giustamente ha sottolineato il Consigliere Lupini - e ricordiamoci che nei tempi preromanici, romanici il significato dell’architettura era quello dell’attività tecnica intellettuale per modificare l’ambiente fisico in relazione alle esigenze della vita associata.
Platone ed Aristotele ponevano l’architettura invece come arte inferiore rispetto alle altre arti. Il primo trattato fu di Vitruvio (I sec. a.C.), dove l’architettura disciplina un alto livello concettuale con ottima conoscenza delle scienze matematiche, fisiche, geometria e scienza. L’architettura paleocristiana sembra distruggere questo valore attribuito alla progettazione ponendolo addirittura accanto all’agricoltura e alla nautica.
Solo nel secolo XII, con la costruzione delle grandi cattedrali gotiche, riemerge l’individualità professionale dell’architetto e dell’architettura.
Nel XV secolo Brunelleschi spezza l’organizzazione unitaria del cantiere medioevale introducendo una moderna divisione sociale del lavoro: da un lato, l’attuale intellettuale architetto e, dall’altro, le maestranze esecutrici dei progetti. L’architetto, quindi, non è più riducibile ad arte meccanica ma è frutto di speculazione intellettuale di alto livello.
Con la Rivoluzione industriale e l’impetuoso sviluppo delle città ottocentesche, con gli enormi squilibri sociali conseguenti, la qualità viene sommersa dalla quantità. Voi