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“Per il commercio e l’industria”

Articolo 18 Disposizione finale

Qualora le condizioni assicurative non prevedano norme derogatorie, trovano applicazione le disposizioni di legge.

16. Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione)

Parte generale

Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Sezione speciale Art. 1 Cose assicurate

La copertura assicurativa è operante per le merci elencate in polizza a condizione che siano stoccate nei congelatori e nelle celle frigorifere indicate nella stessa quale luogo assicurato.

Art. 2

Rischi e danni assicurati

(1) L’Assicuratore garantisce la copertura assicurativa per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della cosa assicurata in conseguenza dei sinistri di seguito elencati:

a) guasti meccanici o elettrici degli impianti frigoriferi dovuti, a titolo esemplificativo, a difetti di materiale o di fabbricazione, cortocircuiti, difetti d’isolamento, sovratensioni o anche a imperizia, negligenza o malafede;

b) incendio, fulmine, esplosione;

c) furto con scasso e rapina;

d) danni provocati dall’acqua, eccetto quelli dovuti ad acqua alta e inondazioni;

e) tempesta, grandine, sovraccarico di neve, frane in roccia, caduta massi e smottamenti;

f) fuoriuscita di soluzione idrosalina, ammoniaca o altri fluidi refrigeranti;

g) interruzione dell’alimentazione dovuta a guasti della rete pubblica di fornitura dell’energia elettrica;

h) interruzione dell’approvvigionamento idrico dovuta a guasti della rete idrica pubblica.

I sinistri sub lett. b, c ed e devono essere valutati, in funzione del contesto, secondo le Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), le Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB) e le Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB).

(2) A prescindere dalla causa che li ha originati, la copertura assicurativa non è operante per danni occorsi:

a) in caso di disordini interni, sciopero, azioni di persone in sciopero o in serrata che s’introducono all’interno del terreno aziendale o vi rimangono illecitamente, violazioni della neutralità, eventi bellici di ogni natura, occupazione o invasione militare, disposizioni dei pubblici poteri, sottrazione o sequestro da parte di qualsivoglia forza o autorità,

in caso di terremoti e di eventi ascrivibili ad un effetto dannoso dell’energia nucleare,

salvo il caso in cui il Contraente dimostri che tra il danno e detti eventi non sussiste un nesso diretto né indiretto;

b) per errori e vizi presenti alla stipula dell’assicurazione che erano – o avrebbero dovuto essere - noti al Contraente, all’Assicurato o alle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive;

c) per azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato o dalle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive.

Si configura una colpa grave nel caso in cui vengano prescritte o impostate colposamente una temperatura o una umidità inappropriate per le merci in questione oppure, a fronte di un avviso di interruzione della fornitura elettrica o idrica, le persone anzidette abbiano colposamente omesso di prendere i provvedimenti necessari e ragionevoli per evitare il danno;

d) come conseguenza, laddove sia comprovabile la sussistenza di un nesso diretto, della normale usura degli impianti di refrigerazione e in seguito a segni d’invecchiamento, corrosione, ruggine o altri depositi;

e) per calo o variazione delle merci dovuta a fattori naturali;

f) per trattamento preliminare o confezionamento della merce inappropriato o affetto da vizi e per condizioni della merce non perfette al momento dello stoccaggio, per congelamento inappropriato, per stoccaggio inadeguato;

g) per messa in servizio precoce dell’impianto di refrigerazione successivamente a un danno, prima che sia concluso il ripristino definitivo dello stesso e prima che sia garantito un regolare esercizio.

Art. 3 Luogo assicurato

L’assicurazione è operante all’interno della Repubblica d’Austria per merci negli impianti di refrigerazione indicati in polizza quale luogo assicurato. Qualora le merci assicurate siano allontanate dal luogo indicato in polizza la copertura assicurativa decade, salvo il caso in cui l’Assicuratore garantisca la prestazione anche al di fuori del luogo assicurato in forza di pattuizioni particolari.

Art. 4

Valore assicurato e premio (1) Il valore assicurato corrisponde al valore di tutte le merci stoccate.

(2) La somma assicurata costituisce la base per il computo del premio.

Art. 5

Obblighi del Contraente prima del sinistro

(1) Il Contraente deve provvedere, sia direttamente sia anche tramite la sua gestione aziendale, affinché gli impianti di refrigerazione utilizzati per lo stoccaggio di merci assicurate siano in condizioni tecnicamente perfette e funzionanti, che gli stessi siano oggetto di accurata manutenzione e non siano sollecitati costantemente o intenzionalmente più di quanto sia tecnicamente ammesso.

(2) Il Contraente deve consentire a un incaricato dell’Assicuratore che abbia specifico mandato di effettuare in qualsiasi momento un’ispezione completa dei suoi macchinari.

(3) Il mancato o inesatto adempimento di tali obblighi in capo al Contraente comporta la perdita del diritto alla prestazione dell'Assicuratore. Gli effetti giuridici di tale pattuizione sono disciplinati dal § 6, cc. (1), (1a) e (2) della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).

Art. 6

Obblighi del Contraente in caso di sinistro

(1) Qualora il Contraente chieda un indennizzo a fronte di un danno incombente o di un danno occorso deve osservare i seguenti obblighi:

a) per quanto possibile, deve prevenire o ridurre il danno e osservare le indicazioni date in merito dall'Assicuratore; se le circostanze lo permettono, egli deve procurarsi dette istruzioni;

b) deve denunciare il danno all’Assicuratore appena ne viene a conoscenza. Qualora il danno ecceda presumibilmente EUR 72,67, la denuncia deve essere comunicata telefonicamente, via fax, e-mail o telegrafo. I danni conseguenti a furto con scasso, rapina e incendio devono essere immediatamente denunciati anche all’autorità di polizia;

c) deve consentire all’Assicuratore, per quanto ragionevolmente pretendibile, di svolgere qualsiasi ricerca per chiarire le cause e l’ammontare del danno, nonché il suo obbligo indennitario, verbalizzare su richiesta o fornire per iscritto tutte le informazioni utili a tale scopo e produrre certificazioni. Su richiesta, entro un termine adeguato di almeno due settimane deve altresì presentare a sue spese un elenco da lui sottoscritto delle cose presenti il giorno del sinistro e di quelle interessate dal sinistro stesso, se possibile indicandone il valore immediatamente prima del danno;

d) fintantoché non si è accertato il danno, non può modificare la situazione prodotta dal sinistro senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.

(2) Per l’accertamento del danno il Contraente deve fornire all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le indicazioni, siano esse scritte o verbali.

(3) Qualora il Contraente violi uno dei predetti obblighi, l’Assicuratore è esonerato dalla prestazione indennitaria, salvo il caso in cui la violazione non sia stata commessa con dolo o colpa grave.

Nel caso di violazione per colpa grave degli obblighi di cui al punto 1, l’Assicuratore è tenuto alla prestazione se detta violazione non è rilevante per l’accertamento del sinistro, né per l’accertamento o l’entità della prestazione in capo all’Assicuratore medesimo. Nel caso di violazione per colpa grave dell’obbligo di salvataggio di cui al punto 1, lett. a, l’Assicuratore è tenuto alla prestazione se il danno non sarebbe stato inferiore con il regolare adempimento dell’obbligo.

Qualora si ometta la denuncia all’autorità di polizia, l’indennizzo può essere negato fino alla resa di tale denuncia.

(4) In caso di danni conseguenti all’interruzione dell’approvvigionamento energetico o idrico pubblico, il Contraente deve presentare un certificato della centrale elettrica o idrica competente che attesti la causa e la durata della sospensione del servizio. L’Assicuratore può negare la liquidazione dell’indennizzo fino alla produzione di tale certificato.

Art. 7

Prestazione risarcitoria

(1) Salve le disposizioni dell’art. 8 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), l'ammontare della prestazione risarcitoria viene individuato in funzione del valore assicurato all'atto del sinistro (valore di rimpiazzo), nell'ipotesi di cose danneggiate della differenza tra detto valore e il valore dei resti, da individuarsi sulla scorta di quanto recuperabile con gli stessi.

Per ogni sinistro rimane a carico del Contraente la franchigia minima indicata in polizza.

(2) Determinano il valore di rimpiazzo:

a) nel caso di merci oggetto dell’impresa commerciale, di materie prime procurate dal Contraente per produrre merci e di prodotti naturali, i costi di rimpiazzo all’atto del sinistro, detratte le spese eventualmente risparmiate;

b) nel caso di merci prodotte dal Contraente (prodotti in lavorazione o finiti), i costi di riproduzione, detratte le spese eventualmente risparmiate.

Come riferimento si assumono i prezzi (di mercato se disponibili) all’atto del sinistro e i costi di riproduzione all’atto del sinistro.

Nell’ipotesi in cui il prezzo d’acquisto, detratte le spese risparmiate, sia inferiore ai valori di rimpiazzo di cui alle lett. a e b, questo valore è determinato dal prezzo d’acquisto inferiore.

Qualora prima dello sdoganamento vengano danneggiate merci soggette a dazio, ma stoccate fino a quel momento in franchigia doganale, rendendo così esigibili diritti doganali e altre imposte sui trasferimenti, anche queste somme devono essere considerate per definire il valore di rimpiazzo.

(3) La prestazione risarcitoria viene resa:

a) in caso di totale deterioramento, perdita o di totale deprezzamento delle merci assicurate liquidando il valore di rimpiazzo individuato ai sensi del punto 2, lett. a e b;

b) in caso di deterioramento o perdita di una parte, ovvero di non totale deprezzamento delle merci assicurate risarcendo il danno parziale accertato.

(4) Qualora una merce in refrigerazione interessata da un danno risarcibile a termini di polizza subisca un’ulteriore riduzione di valore a seguito di un trattamento inadeguato art. 2 (2), lett. f ovvero per cause naturali art. 2 (2), lett. e, detta riduzione ulteriore non è oggetto della prestazione risarcitoria.

(5) Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della sottrazione delle altre.

Art. 8 Rimborso delle spese

(1) L’Assicuratore è tenuto a risarcire le spese, anche vane, ritenute necessarie dal Contraente in caso di sinistro per prevenire o ridurre il danno. Qui non sono tuttavia contemplate le spese dovute a danni alla salute per l’adempimento dell’obbligo di salvataggio.

Parimenti, il risarcimento non è garantito anche per interventi dei vigili del fuoco effettuati nell’interesse pubblico o di altri tenuti a prestare soccorso.

(2) L’Assicuratore non è tenuto a versare anticipi. Il rimborso delle spese e l’indennizzo non possono eccedere nel complesso la somma assicurata, a meno che le spese non siano state effettuate su indicazione dell’Assicuratore. In caso di sottoassicurazione viene rimborsata la percentuale di spesa applicata per la liquidazione del danno.

Art. 9 Procedura peritale

Integrazione dell’art. 9 (2), lett. b delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS):

Gli accertamenti che i periti hanno il compito di certificare devono necessariamente includere:

a) la causa che ha originato il danno, sia essa determinata o presunta;

b) il valore di rimpiazzo delle cose assicurate interessate dal danno immediatamente prima del sinistro;

c) qualora si abbiano danni a cose, il valore dei resti;

d) il valore di rimpiazzo delle cose assicurate non interessate dal danno (messe in salvo).

Articolo 10

Rapporto giuridico in caso di sinistro Integrazione dell’art. 12 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS):

Verificatosi un sinistro, la somma assicurata dei gruppi merceologici interessati dal danno si riduce di una somma pari all’indennizzo (in caso di sottoassicurazione solo in proporzione) dal giorno del sinistro fino al termine del periodo di assicurazione residuo, a meno che il Contraente non paghi immediatamente in via supplementare, prima che le cose assicurate subiscano un altro danno, il premio corrispondente all’aumento della somma assicurata rispetto all’importo originario fino alla conclusione del periodo di assicurazione. Qualora si continui a corrispondere integralmente il premio per il periodo di assicurazione seguente, da quel momento l’assicurazione s’intende nuovamente operante per la somma assicurata precedente.