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DISPOSIZIONI GENERALI Art. 34 - Bilancio

Il bilancio comprende l’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 di-cembre di ogni anno.

Deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale nel ter-mine di legge, e deve essere depositato in copia nella sede della società, perché i soci possano prenderne visione, quindici giorni prima della convo-cazione dell’assemblea indetta per l’approvazione.

Il bilancio deve indicare separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo quella effettuata a favore di non soci.

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- nella misura non inferiore a quella prevista dall’art. 2545 quater, comma 1, Codice civile, al fondo di riserva ordinaria;

- la percentuale di cui agli artt. 8 e 11, comma 4, della legge 31.1.1992, n. 59 ai Fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-po della Cooperazione, se obbligatorio per legge;

- la rimanente parte al fondo di riserva straordinaria.

La Cooperativa deve versare entro un mese dall’approvazione del bilancio, al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderisce o, in man-canza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la contribuzione prevista

dalle vigenti disposizioni in materia.

È escluso ogni diritto dei soci alla distribuzione degli utili e delle riserve; le e-ventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno es-sere ripianate utilizzando le riserve ordinarie e straordinarie.

Copia del bilancio dell’esercizio completo delle relazioni e attestazioni di legge dovrà essere trasmesso all’Assessorato regionale competente, entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento di “Confidi Fideo” o di variazione dell’oggetto socia-le, il patrimonio residuo al termine della liquidazione, dedotto il capitale so-ciale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, ai sensi dell’art.

13, della “Legge Confidi”, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale “Con-fidi Fideo aderisca o, in mancanza, secondo la diversa situazione ivi previ-sta. Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conserva-no il potere di gestire “Confidi Fideo”, ai soli fini della conservazione dell’in-tegrità e del valore del patrimonio. L’Assemblea che dichiara lo scioglimen-to di “Confidi Fideo dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidascioglimen-tori scegliendoli anche tra terzi non soci. Avvenuta l’iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle imprese, gli Amministratori cessano dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale. Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compreso il

potere di effettuare la cessione dell’azienda sociale e di rami di questa, sin-goli beni o diritti. Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di effettuare tut-ti gli attut-ti necessari per la conservazione del valore della Società, ivi compre-so l’esercizio provvicompre-sorio della stessa o di singoli rami aziendali, in funzione di un migliore realizzo delle attività, dell’intera azienda o di singoli rami di questa. In qualsiasi momento, l’Assemblea straordinaria, con le maggioran-ze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo stato di liqui-dazione, ove occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l’approva-zione da parte dell’Assemblea ordinaria, alla scadenza prevista nello Statu-to sociale. Nella nota integrativa, i liquidaStatu-tori devono illustrare l’andamen-to, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione. Compiuta la li-quidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Il bilancio finale di liquidazione deve contenere l’importo spettante ad ogni azione nella divisione del capitale residuo dopo l’estinzione di tutte le passi-vità.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquida-zione. Conseguentemente i soci uscenti dopo lo scioglimento anticipato e durante la procedura di liquidazione, se aventi diritto al rimborso del capita-le sociacapita-le, saranno liquidati sulla base del bilancio finacapita-le di liquidazione e dopo l’approvazione del piano di riparto

Articolo 36 – Foro

Per ogni controversia dovesse insorgere tra la cooperativa e i soci, ex soci, garanti e fideiussori di questi ultimi, foro competente è quello del Tribunale di PALERMO, ogni altro foro, anche concorrente, escluso.

Art. 37 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i lo-ro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 38 - Rinvio alle norme generali e speciali

Alla Società si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice civi-le nonché, in quanto compatibili, quelcivi-le previste dal Titolo V del codice me-desimo, in materia di società per azioni.

Alla Società si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le di-sposizioni di disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi previste dall’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e della legge della Regio-ne Siciliana 21.9.2005, n. 11 e successive modifiche, con obbligo di sottopo-sizione a verifica, da parte dell’amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 della richiamata legge regionale, nel caso di mo-difiche dello statuto della Cooperativa.

F.to RANDAZZO Salvatore, Carlo Barabbino notaio

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