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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Nel documento CITTA DI CAVA DE TIRRENI (pagine 4-8)

Articolo 9 - Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una o più delle seguenti modalità, stabilite dal Dirigente responsabile:

a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;

b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;

c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale.

e) on-line tramite rete Internet.

5 2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti di cui al precedente comma, e le modalità d’indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 10 - Termine di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, dagli specifici regolamenti disciplinanti le singole entrate, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

2. La quota dell’ imposta municipale propria (IMU) sugli immobili di spettanza comunale - dovuta per l’anno in corso - può essere corrisposta, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in sette rate mensili di pari importo e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l’ultima con scadenza entro il 16 dicembre successivo.

La presente disposizione trova applicazione, ove compatibile, anche in caso di successivi interventi del legislatore in materia.

3. In relazione alle somme dovute a titolo di tributi, interessi e sanzioni per effetto di accertamenti del Comune - anche se definiti con adesione del contribuente - per atti di riscossione coattiva, nonché a seguito di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, il funzionario responsabile di ciascuna entrata tributaria dispone, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, munita della documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del richiedente, la dilazione del pagamento delle somme dovute, compresi sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 36 rate mensili, di pari importo non inferiore a € 50,00. Sulla rateazione si applicano gli interessi al tasso legale. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato o ritardato pagamento di tre rate, anche se non consecutive.

4. Il funzionario responsabile in seguito alla richiesta di rateizzazione di cui al comma 3, per debiti di importo superiore ad € 5.000,00, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare. La garanzia è sempre richiesta per importi da rateizzare pari o superiori a

€ 10.000,00.

4 bis. In alternativa alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, il debitore può versare, in un’unica soluzione, all’atto della presentazione dell’istanza di rateizzazione, il 30% del dovuto, ferma la rateizzazione dell’importo residuo.

5. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel quinquennio precedente:

a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;

b) ha, verso il Comune, debiti di qualsiasi natura scaduti e non pagati;

c) si è sottratto al pagamento dei tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l’insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dal regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni.

6. Per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni di norme del codice della strada si fa riferimento all’art. 202 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992.

Articolo 11 - Pagamento dell’imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.

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TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 - Rinvio alle leggi dello Stato

1. All’azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 13 - Controllo delle comunicazioni e dei pagamenti agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili

1. E’ eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504. Conseguentemente sono eliminate:

a. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs.n°504/1992;

b. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs.n°504/1992, come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs.n°473/1997.

2. E’ introdotto l’obbligo per il contribuente di comunicare al comune gli acquisti, le vendite cessazioni o altre modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno, entro il primo semestre dell’anno successivo. Tale comunicazione, debitamente sottoscritta, deve contenere tutti i dati catastali identificativi degli immobili, compresa la rendita, con l’indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti della soggettività passiva, e le generalità dei danti o aventi causa. Per la sua mancata, o tardiva, presentazione si applica la sanzione amministrativa pari all’imposta dovuta per ciascuna unità immobiliare non comunicata con un minimo di € 51,65 ed un massimo di € 516,45.

3. Nei casi di successione ereditaria, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, pur esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione ICI ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001 n. 383, sono però tenuti a comunicare, entro il termine del comma precedente, dati e circostanze necessari ai fini del controllo della correttezza dei pagamenti (es.: destinazione dell’immobile ad abitazione principale, inagibilità od altro) non rilevabili dalla dichiarazione di successione.

4. Resta fermo l’obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento rispettivamente in acconto e saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso, effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel territorio del comune. Il versamento può essere eseguito anche in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno d’imposta.

5. Nell’ambito dell’attività di controllo, l’Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari, se i dati non sono in possesso dell’amministrazione oppure non è in grado di reperirli.

6. L’Ufficio verifica - servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui ai

precedenti punti 2 e 3, ed anche, ove possibile, mediante collegamenti con l’Agenzia del Territorio, la

Conservatoria dei registri immobiliari, gli Archivi Notarili e con altri sistemi informativi immobiliari - la

situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell’anno di imposta considerato,

determinando l’importo dovuto.

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7. Il funzionario responsabile ICI, sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, in caso di omesso o insufficiente versamento da parte del contribuente, emette un apposito atto denominato

“avviso di accertamento per omesso versamento ICI” contenente la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, è pari al 30% dell’ammontare di imposta che risulta non versato in autotassazione in modo tempestivo o reso tempestivo mediante il ravvedimento operoso, nonché la sanzione per la mancata o tardiva presentazione della comunicazione di cui al precedente punto 2). Le sanzioni non sono riducibili ad un quarto.

8. L’avviso deve contenere, altresì, l’indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri adottati per eseguire la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Esso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di decadenza di cui all’art. 17 del presente regolamento.

Articolo 14 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

4. Ciascun Dirigente responsabile di entrate comunali cura periodicamente, di concerto ed in collaborazione con l’ufficio relazioni con il Pubblico, la redazione e la distribuzione di materiale informativo sui diritti e gli obblighi dei contribuenti/utenti.

5. Ai procedimenti amministrativi relativi alle entrate comunali di applicano in quanto compatibili le norme del regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti approvato ai sensi della Legge n. 241/90.

Articolo 15 - Potenziamento dell’azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziate congrue cifre:

a) per il potenziamento dell’attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

b) per la formazione del Catasto presso il Comune, prelevando una percentuale sul gettito complessivo dell’ICI per la somma necessaria;

2. E’ stabilito un compenso incentivante al personale addetto, in percentuale pari al tre per cento del gettito della maggiore imposta comunale sugli immobili accertata e/o liquidata, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio dovuto a seguito dell’azione di controllo.

3. Il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto successivamente alla riscossione delle somme accertate.

4. Il compenso incentivante sarà corrisposto, di regola, due volte l’anno entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, a seguito di relazione del Dirigente responsabile, attestante le maggiori somme riscosse rispettivamente nel primo e secondo semestre di ogni anno.

5. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante con compete.

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Articolo 16 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente, non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 17 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete ed inesatte e l’azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l’imposizione, salvo proroghe stabilite dalla legge.

Articolo 18 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza e procedere alla riscossione.

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi e per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal “Dirigente responsabile del servizio”. Questi provvede a predisporre l’idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell’applicazione delle contribuzioni determinate dall’Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Nel documento CITTA DI CAVA DE TIRRENI (pagine 4-8)

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