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2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può

successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, il CNEL non può assumere altro dirigente nel posto

precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del

licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di

mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16: Clausole speciali

1. Le assenze retribuite di cui all’art. 25, comma 1, terzo alinea del CCNL del 19 gennaio 2007 sono godute in misura corrispondente a n. 18 ore complessive nell’anno.

2. Il comma 2 dell’art. 34 (Mobilità) del CCNL del 19 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

“2.Laddove il dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico presso

l’amministrazione e la stessa l’abbia negato, all’atto del conferimento di un nuovo incarico o del rinnovo di quello precedentemente ricoperto, il medesimo dirigente ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un’altra amministrazione pubblica

disponibile al conferimento di un incarico coerente con la professionalità posseduta dal dirigente. Il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito da un preavviso di quattro mesi”.

3. L’art. 35 ( Accordi di mobilità) del CCNL del 19 gennaio 2007 è integrato dal seguente comma:

“9-bis. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi comprese quelle previste dal presente articolo ”.

4. All’art. 66, comma 1, (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 19 gennaio 2007 è aggiunto il seguente paragrafo:

“Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti

potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo -contabile.”

5. Il comma 3 dell’art. 66 (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 19 gennaio

2007 è così sostituito:

“3. Ciascuna amministrazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni, polizze con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall’Amministrazione, con oneri a proprio carico”.

Art. 17: Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l’anno per dipendente in servizio a tempo indeterminato, è ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo dei permessi sindacali per il personale dirigente del CNEL, a decorrere dal 1° luglio 2009, è pari a 76 minuti e 30 secondi annui per dipendente in servizio.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 sono ripartiti tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate dall’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

4. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l’espletamento del loro mandato, sono individuati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo al CNEL di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e,

comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

6. Il CNEL comunica trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato l’Ente provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata.

7. L’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, il CNEL compensa l’eccedenza

nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dell’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

9. Il CNEL è tenuto ad individuare il responsabile del procedimento dell’invio dei dati al Dipartimento della funzione pubblica nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le

eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Qualora l’Amministrazione non ottemperi, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 5, oppure conceda ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, sarà direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8.

10. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e, una volta osservate le modalità fissate dall’art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento della Funzione

pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

TITOLO III

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