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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO (oggetti in

avorio, le borse, le scarpe ecc.)

Giusta deroga prevista dall’art.7, par.3 del Reg. (CE) 338/97, per l’importazione e la (ri)esportazione di oggetti personali e domestici, così come definiti al Capo II - Definizioni - del presente manuale, fatte salve le disposizioni sanitarie specifiche previste dalla normativa veterinaria d’interesse, si applicano delle procedure diverse da quelle precedentemente descritte al cap. 5.

Tali procedure, che non si applicano agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione, valgono unicamente per esemplari, compresi i trofei di caccia (non rientranti nell’allegato XIII del regolamento (CE) 865/2006 e s.m.i),che:

facciano parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un Paese terzo,

facciano parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un Paese terzo all'interno dell’Unione europea in caso di importazione, o dall’Unione europea ad un Paese terzo in caso di (ri)esportazione,

siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

La deroga prevista per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari delle specie dell'allegato A qualora siano introdotti nell’Unione europea per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza. In caso di esportazione non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B.

Le procedure relative al controllo dei documenti restano quelle indicate al precedente capitolo 3.

Le procedure formali per consentire le importazioni e le (ri)esportazioni restano quelle indicate al precedente capitolo 5.

Ai sensi dell'articolo 57, par. 5, e dell'articolo 58, par. 4, del Reg. (CE) n. 865/2006, per l’introduzione o la reintroduzione nell’Unione europea e per l'esportazione o la riesportazione delle seguenti voci di allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione/esportazione o un certificato di riesportazione:

a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino ad un quantitativo massimo di 125 grammi per persona; in contenitori contrassegnati individualmente, conformemente all’articolo 66, paragrafo 6;

b) bastoni della pioggia di Cactaceae spp. fino ad un massimo di tre per persona;

c) esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;

d) conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;

e) Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;

f) Conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre Kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti;

g) esemplari di legno di agar (Aquilaria spp. e Gyrinops spp.) — fino a 1 kg di trucioli, 24 ml di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona (complessivamente).

6.1 Importazione

Residenti nell’Unione Europea (così come definiti al Capo II del presente manuale): le importazioni degli oggetti di uso personale appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg.

(CE) 338/97 sono consentite previa presentazione di una licenza di importazione e della prescritta documentazione CITES rilasciata dallo Stato di origine o provenienza.

Per la prima introduzione nell’Unione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia (non rientranti nell’allegato XIII del Reg. (CE) n. 865/2006), implicanti esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del Reg. (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici delle dogane di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di una licenza/certificato di (ri)esportazione emessi dal Paese di origine o provenienza. La prima introduzione nell'Unione di trofei di caccia degli esemplari delle specie o delle popolazioni di cui all’allegato XIII del Reg. (CE) n. 865/2006 si effettua a norma dell'articolo 4 del Reg. (CE) n.

338/97 e necessita di una licenza di importazione.

Per la reintroduzione nell’Unione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici delle dogane di una licenza di importazione se viene presentata la

«copia per il titolare», debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia di una licenza/certificato di (ri)esportazione emessi dal Paese di origine o provenienza oppure se viene fornita la prova che gli specimen sono stati acquisiti nella Comunità.

Sono in deroga invece le importazioni e reimportazioni di specimen di Allegato C e D.

Non residenti: si applica la deroga così come sopra indicato e nessun documento è richiesto.

6.2 Esportazione

Residenti nell’Unione Europea: per gli specimen di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga.

Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di specimen di Allegato C (nessun documento è richiesto).

Non residenti: per gli specimen di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di specimen di Allegato C (nessun documento è richiesto).

CITES - Manuale operativo 28.11.2016 / 6 (3/3) 6.3 Riesportazione

Residenti nell’Unione Europea: per la riesportazione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del Reg. (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o copia di licenza di esportazione extracomunitaria di cui all'art. 57, par. 3 Reg. (CE) 865/06, oppure se si fornisce la prova che gli specimen sono stati acquistati nella Comunità.

Nei casi di riesportazione di corni di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici è sempre necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.

Non residenti: per la riesportazione da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell'Unione di oggetti personali o domestici acquisiti al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 è richiesta la presentazione all'ufficio doganale di un certificato di riesportazione.

Nei casi di riesportazione di corni di rinoceronte o avorio d'elefante contenuti in oggetti personali o domestici è sempre necessario presentare all'ufficio doganale un certificato di riesportazione.

Negli altri casi si applicano le deroghe. Nessuna documentazione è richiesta.

Le importazioni e (ri)esportazioni di oggetti di uso personale effettuate senza la prescritta documentazione, tranne nei casi in deroga o deroga parziale, sono punite con sanzione amministrativa e, nel caso dell’importazione, con la confisca degli oggetti, secondo la procedura descritta al capitolo 7.

Le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di specimen che non siano oggetto di uso personale e domestico, anche se destinati agli usi personali o domestici, sono regolamentate, tranne nei casi sopra indicati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg.(CE)338/97 restando valide pertanto le procedure formali indicate al precedente capitolo 5 per consentire le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni e i transiti dei medesimi.

7. ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA