Art. 148 Delitti
1 È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. ...64
b. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento col-lettivo di capitale;
c. ...65
d. rivolge senza autorizzazione o senza approvazione appelli al pubblico per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;
e. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle pre-scrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
f. nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospet-to e nel prospetprospet-to semplificaprospet-to o in altre informazioni:
1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
g. trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto e del prospetto semplificato:
1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto,
3. non li presenta o non li presenta entro il termine prescritto alla FINMA,
64 Abrogata dal n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
65 Abrogata dal n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
4. ...66
h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o alla FINMA;
i. ...67
j. in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono;
k. divulga, anche dopo la fine dei rapporti ufficiali o di servizio oppure dell’esercizio della professione, un segreto di clienti che gli è stato confidato in qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una dire-zione del fondo o di cui ha avuto conoscenza in virtù della sua fundire-zione.
2 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.68
Art. 149 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);
b. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un inve-stimento collettivo di capitale;
c. rivolge appelli al pubblico per un portafoglio collettivo interno;
d. non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni;
e. offre al pubblico un prodotto strutturato senza che:
1. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a, 2. vi sia un prospetto semplificato,
3.69 nel prospetto semplificato siano menzionate le indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera c.
2 È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.
66 Abrogato dal n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
67 Abrogata dal n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
68 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
69 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.70
4 ...71
Art. 15072 Perseguimento penale in caso di violazione del segreto di clienti Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.
Art. 15173
Titolo settimo: Disposizioni finali e transitorie
Art. 15274 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.
Art. 153 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 154 Disposizioni transitorie per i fondi di investimento svizzeri
1 Le procedure di modifica dei regolamenti dei fondi e di cambiamento di direzione del fondo o di banca depositaria pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il diritto procedurale anteriore.
2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono:
a. pubblicare un prospetto semplificato per ogni fondo immobiliare e per ogni altro fondo per investimenti tradizionali;
b. fornire alla FINMA la prova che i gerenti patrimoniali di investimenti collet-tivi di capitale svizzeri da esse incaricati sottostanno a una vigilanza statale.
70 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
71 Abrogato dal n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
72 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
73 Abrogato dal n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
74 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
3 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono sottoporre per approvazione alla FINMA il testo adattato dei regola-menti dei fondi.
4 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 155 Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale esteri
1 Entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge gli investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA e presentare un’istanza di approvazione. Essi possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di approvazione.
2 La FINMA si pronuncia sull’approvazione entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 156 Disposizioni transitorie per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri
1 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare e presentare alla FINMA un prospetto semplificato per ogni investimento collettivo di capitale estero da essi rappresentato in Svizzera e ivi paragonabile a un fondo immobiliare o a un altro fondo per investimenti tradizionali.
2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono fornire alla FINMA la prova della designazione di una società di audit (art. 126 segg.).
Art. 157 Disposizioni transitorie per i titolari dell’autorizzazione e gli investimenti collettivi di capitale svizzeri
1 Entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge le persone seguenti devono annunciarsi alla FINMA:
a. le SICAF;
b. i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.
2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge essi ne devono soddisfare le esigenze e presentare un’istanza di autorizzazione o di approvazione.
Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di autorizza-zione.
3 La FINMA pronuncia sull’autorizzazione o sull’approvazione entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
4 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 158 Disposizioni transitorie per i soggetti giuridici che utilizzano una designazione ai sensi dell’articolo 12
1 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti giuri-dici la cui designazione viola l’articolo 12 devono adeguarla.
2 Se l’adeguamento di designazione richiesto non è effettuato entro i termini, la FINMA accorda una proroga al soggetto giuridico. Trascorsa infruttuosa la proroga, la FINMA pronuncia lo scioglimento del soggetto giuridico in vista della sua liqui-dazione e designa i liquidatori.
Art. 159 Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200775
75 DCF del 22 nov. 2006
Allegato (art. 153)