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DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 13 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ESPRESSA Destinatari

Tutti i dipendenti, fatto salvo quanto previsto per i dipendenti in part time non superiore al 50 per cento per seconda attività lavorativa

13.1) Organo competente e avvio del procedimento

Il procedimento si intende avviato quando il dipendente regionale interessato allo svolgimento dell’attività presenta al Direttore generale dell’Assemblea legislativa specifica richiesta tramite l’apposito modulo (v. Par. 13.2), completa dei pareri di seguito precisati (v. Par. 13.3) e a tal fine fa fede il ricevimento della richiesta stessa al protocollo.

Alla domanda l'interessato potrà unire, a titolo di collaborazione, la richiesta del soggetto a favore del quale intende svolgere l’attività.

In caso di richiesta del Direttore generale dell’Assemblea legislativa il procedimento si intende avviato quando la domanda, completa dei pareri di seguito precisati, è presentata al Direttore generale competente in materia di personale della Giunta regionale.

Il Direttore generale dell’Assemblea legislativa è competente anche nei seguenti casi:

A) vi siano richieste di autorizzazione da parte di dipendenti in posizione di comando o distacco secondo quanto precisato all’art.

16;

B) vi siano richieste di autorizzazione che, a prescindere dalla struttura di appartenenza del richiedente, riguardino materie rientranti in via esclusiva nelle attribuzioni del Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Al Direttore generale dell’Assemblea legislativa va anche indirizzata la richiesta presentata da dipendenti assegnati:

 al Gabinetto del Presidente e alle strutture ad esso dipendenti funzionalmente;

- alla Segreteria Particolare del Presidente, alle Segreterie Particolari dei Vicepresidenti e degli altri membri dell’Ufficio di Presidenza;

- alle Segreterie Particolari dei Presidenti delle Commissioni assembleari;

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 alle Segreterie Particolari dei Presidenti dei gruppi assembleari.

13.2) Contenuto della richiesta

Nella richiesta (per la quale è messo a disposizione apposito modulo) il dipendente deve indicare:

- l'oggetto dell'incarico e le modalità di svolgimento;

- i dati del soggetto a favore del quale svolge l'incarico (denominazione, indirizzo/sede amministrativa ed eventuale PEC, codice fiscale/partita iva). Se non immediatamente disponibili, tali dati dovranno comunque essere comunicati con sollecitudine;

- la quantificazione, anche in via presuntiva, dell'impegno di tempo richiesto. In forza del limite previsto dal precedente art.7, tale quantificazione dovrà essere espressa in ore;

- la quantificazione, anche in via presuntiva, del compenso;

- la data di svolgimento dell'incarico se espletato in una singola giornata ovvero il periodo se dura per un tempo maggiore.

Nella richiesta il dipendente dichiara:

- che l'incarico non rientra fra i compiti della struttura di assegnazione, ovvero della Direzione di assegnazione se il richiedente è un dirigente di struttura o in staff alla Direzione stessa;

- che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni della presente direttiva;

- che l'incarico verrà svolto fuori dall'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'amministrazione;

- che egli assicurerà in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.

Oltre a queste dichiarazioni nel modulo messo a disposizione sono indicate, per utilità di chi presenta la richiesta e di chi rilascia il parere preventivo su di essa, le disposizioni del Codice di comportamento della Regione, che integrano la disciplina della materia.

Nello stesso modulo è inserito uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale l'interessato dichiara, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi delle leggi vigenti, che l'incarico non ha avuto inizio ovvero la data in cui ha avuto inizio e, in tal caso, che è ancora in corso o la data in cui è terminato (fattispecie, quest’ultima, non autorizzabile).

Nel caso in cui l'incarico iniziato risulti ancora in corso, l’interessato dovrà specificare (di norma su separata lettera allegata all’istanza) i motivi per cui non è stata richiesta preventiva autorizzazione (v. l’art.6, Par. 6.3).

31 13.3) Parere preventivo del dirigente o organo di riferimento La richiesta deve essere previamente esaminata al fine di verificare che:

A) L'incarico non sia ricompreso nei compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso trova applicazione il precedente art.11;

B) Secondo i criteri illustrati in precedenza, l'incarico non rientri in ipotesi di divieto assoluto o di incompatibilità generali e specifiche, anche sotto il profilo organizzativo.

Rientrano tra le verifiche da effettuare secondo i precedenti articoli, anche quelle derivanti dall’applicazione del Codice di comportamento della Regione. È infatti generale obbligo dei dirigenti osservare e vigilare, con particolare attenzione, sui potenziali conflitti di interesse, in ordine all’applicazione delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori.

Nel caso di richiesta da parte di un dirigente, l’attestazione va resa anche con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art. 5.

C) Non vi siano impedimenti derivanti da ragioni di opportunità, soprattutto in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'amministrazione regionale.

A seguito delle verifiche sopra specificate viene rilasciato, in apposito spazio previsto nel modulo di domanda compilato dall’interessato, il parere preliminare sull'autorizzabilità dell’attività da parte:

- dei Responsabili di Servizio per i dirigenti in staff e per i dipendenti direttamente assegnati al Servizio;

- del Direttore generale per i dirigenti di struttura, per i dirigenti in staff alla Direzione, per i dirigenti professional e per i dipendenti direttamente assegnati alla stessa;

- del Capo di Gabinetto del Presidente per i dirigenti in staff e delle strutture che ad esso si riferiscono, nonché per i dipendenti direttamente assegnati al Gabinetto;

 dei Dirigenti responsabili dei servizi che afferiscono al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea per i dipendenti assegnati ai medesimi servizi;

- del Presidente dell’Assemblea legislativa per il Direttore generale e per i dipendenti direttamente assegnati alla propria Segreteria particolare;

- dei Vicepresidenti e degli altri membri dell’Ufficio di Presidenza per i dipendenti direttamente assegnati alle rispettive Segreterie Particolari;

32 - dei Presidenti delle Commissioni assembleari per i dipendenti direttamente assegnati alle rispettive Segreterie Particolari;

 dei Presidenti dei Gruppi assembleari per i dipendenti direttamente assegnati alle rispettive Segreterie Particolari.

13.4) Istruttoria e termini

Occorre verificare, preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Regione, sotto tutti gli aspetti evidenziati nella presente direttiva, e - come già sopra indicato - anche l'assenza di impedimenti derivanti da ragioni di opportunità, soprattutto in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'amministrazione.

Per valutare le caratteristiche dell'attività da autorizzare, il Direttore competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto previsto all’art. 13.1, può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa, al Responsabile della struttura alla quale è assegnato il dipendente, a ordini e collegi professionali e comunque a tutti i soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine.

In queste ipotesi il sotto indicato termine di conclusione del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento degli elementi di valutazione richiesti, dandone formale comunicazione all’interessato.

Un eventuale provvedimento di diniego dovrà essere preceduto dalla comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all’accoglimento, concedendo il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti. La predetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data motivazione nel provvedimento di diniego.

Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso, con atto espresso, entro il termine massimo di 30 giorni, che decorrono dal ricevimento al protocollo della richiesta dell'interessato.

Qualora tra la presentazione della richiesta di autorizzazione e la data indicata per lo svolgimento dell’incarico intercorrano meno di 30 giorni, nello spazio disponibile all’interno del modulo per ulteriori specificazioni vanno indicati i motivi che non hanno consentito al dipendente di presentare prima la richiesta, essendo il suddetto termine concesso all'amministrazione per l’istruttoria e, in caso di esito positivo, per l'autorizzazione.

Fermi restando gli adempimenti procedimentali di cui sopra e le relative responsabilità, decorso il termine per provvedere,

33 l'autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con l’eccezione delle tipologie di incarichi di cui all’art.14.

Il Direttore competente, secondo quanto previsto all’art. 13.1, comunica l’atto finale:

- al dipendente interessato,

- al Responsabile della struttura cui lo stesso è assegnato, - al soggetto conferente,

- alla struttura regionale che si occupa di anagrafe delle prestazioni–dipendenti.

In tale comunicazione sono fornite le informazioni per porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge in materia di anagrafe delle prestazioni (v. il successivo art. 18).

13.5) Necessità di rinnovare l'istruttoria per attività in corso di svolgimento da parte di dipendenti soggetti a mobilità interna Nel caso in cui un dipendente che sta svolgendo un'attività già autorizzata dall'amministrazione regionale sia sottoposto a mobilità interna, occorre che l'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali, venga rivalutata dalla nuova struttura di assegnazione. A tal fine il dipendente, anche su segnalazione della struttura di appartenenza, presenta apposita istanza secondo la procedura prevista per la specifica tipologia di attività.

Art.14 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE IMPLICITA Destinatari:

Tutti i dipendenti, fatto salvo quanto previsto per i dipendenti in part time non superiore al 50 per cento per seconda attività lavorativa

Si individuano di seguito le tipologie di attività per le quali non è necessaria un'autorizzazione espressa, poiché per le loro caratteristiche si intendono autorizzate decorso un determinato periodo di tempo dalla domanda, senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione, secondo le modalità istruttorie sotto precisate.

14.1) Partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili (valutazione di persone fisiche) in numero non superiore a 10 all'anno. Ulteriori precisazioni per questa tipologia di incarichi sono contenute nell’art. 9, Par. 9.4.

14.2) Incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti all’art. 12, che non superino l'importo di Euro 1.400,00 ciascuno

34 per un massimo di 5 all'anno e che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi soggetti ad autorizzazione implicita comporti il superamento dell’importo complessivo di Euro 7.000,00, considerando tutti gli incarichi del dipendente nell'anno solare, l’istruttoria riguardante la richiesta seguirà le modalità di cui all’art.13 (autorizzazione espressa). Con identiche modalità si opererà anche in caso di superamento dei limiti numerici e di importo previsti nel presente articolo.

I suddetti limiti potranno essere periodicamente adeguati, con riferimento all'aumento del costo della vita determinato dagli indici ISTAT, con atto del Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Per l’autorizzazione di tali incarichi il procedimento è il seguente:

A) Il dipendente, prima di iniziare l’attività, presenta la richiesta di autorizzazione secondo quanto già indicato all'art.13, Par. 13.1, 13.2 e 13.3 e tramite il medesimo modulo.

B) Il Direttore competente, secondo quanto previsto all’art. 13.1, può, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta:

- chiedere ulteriori chiarimenti all'interessato o alla sua struttura di appartenenza o comunque a tutti i soggetti che ritiene opportuno interpellare, con sospensione del termine del procedimento (della quale è data formale comunicazione all’interessato) fino al ricevimento dei chiarimenti stessi;

- adottare un provvedimento di diniego, previa comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all’accoglimento, concedendo il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti. La predetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data motivazione nel provvedimento di diniego.

C) Decorsi 20 giorni dall'arrivo della richiesta senza che sia stato adottato alcun provvedimento o che siano state chieste ulteriori informazioni, l'attività si intende autorizzata. Il Direttore competente, secondo quanto previsto all’art. 13.1, comunica il perfezionamento dell’autorizzazione:

- al dipendente interessato,

- al Responsabile della struttura cui lo stesso è assegnato, - al soggetto conferente,

- alla struttura regionale che si occupa di anagrafe delle prestazioni–dipendenti.

35 In tale comunicazione sono fornite le informazioni per porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge in materia di anagrafe delle prestazioni (v. il successivo art. 18).

I 20 giorni sopra indicati decorrono dal ricevimento al protocollo della richiesta dell'interessato.

Qualora tra la presentazione della richiesta di autorizzazione e la data indicata per lo svolgimento dell’incarico intercorrano meno di 20 giorni, nello spazio disponibile all’interno del modulo per ulteriori specificazioni vanno indicati i motivi che non hanno consentito al dipendente di presentare prima la richiesta, essendo il suddetto termine concesso all'amministrazione per l’istruttoria e, in caso di esito positivo, per il perfezionamento dell'autorizzazione.

Se, in tali casi, il Direttore competente, secondo quanto previsto all’art. 13.1, conclude l’istruttoria nel minore tempo a disposizione, ne dà atto nella sopra citata comunicazione di avvenuto perfezionamento della stessa.

Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della concessione di altre autorizzazioni.

Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei pubblici dipendenti di cui all’art.18.

Si applica inoltre quanto previsto nell’art.13, Par. 13.5, nel caso in cui un dipendente che sta svolgendo un incarico già autorizzato dall'amministrazione regionale sia sottoposto a mobilità interna.

Art.15 PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LA SECONDA ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI IN PART TIME NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO

Destinatari

Tutti i dipendenti in part time non superiore al 50 per cento per seconda attività lavorativa

I dipendenti con rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento possono svolgere anche le attività di cui all’art. 2 della presente direttiva, con i limiti e le modalità previste agli artt. 3, 4 e 12.

In particolare:

15.1) I dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time non superiore al 50 per cento per seconda attività devono precisare, con il maggior dettaglio possibile, l'attività lavorativa che intendono svolgere nell’ambito della specifica procedura prevista per la trasformazione stessa. In tale sede l’amministrazione valuta l’eventuale sussistenza, nella

36 seconda attività, di un conflitto di interessi, anche potenziale, secondo i criteri esposti negli articoli che precedono.

15.2) I dipendenti già in part time non superiore al 50 per cento per motivi personali che intendono intraprendere una seconda attività lavorativa, devono comunicarlo alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa almeno 30 giorni prima del suo inizio, descrivendo l’attività con il maggior dettaglio possibile, al fine di consentire la predetta valutazione da parte dell’amministrazione.

15.3) I dipendenti già in part time non superiore al 50 per cento per seconda attività che intendono modificare l’attività stessa, devono comunicarlo alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa almeno 30 giorni prima del suo inizio, descrivendo la variazione con il maggior dettaglio possibile, al fine di consentire la predetta valutazione da parte dell’amministrazione.

Se nei 30 giorni successivi alle comunicazioni dei dipendenti già in part time non superiore al 50 per cento l'amministrazione non solleva eccezioni inerenti la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, secondo quanto indicato negli artt. 3, 4 e 12, l'attività dichiarata nella comunicazione stessa può essere intrapresa.

Se, nei medesimi casi, il dipendente già in part time non superiore al 50 per cento non sia in grado di rispettare il termine di 30 giorni per la comunicazione, a causa di ragioni che lo stesso deve documentare, resta in facoltà della Direzione generale dell’Assemblea legislativa valutare la possibilità di effettuare la suddetta verifica in termini inferiori.

15.4) I dipendenti assunti presso le strutture speciali dell’Assemblea legislativa, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, con contratto part-time al 50%, devono precisare, qualora abbiano una seconda attività lavorativa, con il maggior dettaglio possibile, le caratteristiche dell’attività stessa, al fine di consentire valutazione da parte dell’amministrazione prima della sottoscrizione del contratto stesso.

Nel caso in cui un dipendente in part time al 50 per cento per seconda attività sia sottoposto a mobilità interna, occorre che la valutazione sull’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, sia rinnovata con riferimento alle competenze della nuova struttura di appartenenza.

Art.16 PROCEDIMENTO RIGUARDANTE I DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO O DISTACCO

Destinatari

Tutti i dipendenti in posizione di comando o distacco

37 I dipendenti in posizione di comando o di distacco devono richiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza, il quale deve attivarsi per raggiungere un'intesa con l'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

16.1) Dipendenti dell’Assemblea legislativa in comando o distacco presso altre amministrazioni

Il Direttore generale dell’Assemblea legislativa, a seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione da parte del dipendente interessato, deve chiedere l'intesa all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e può prescinderne se tale amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In questo caso il termine per provvedere, da parte dell’Ente, è di 45 giorni dall'avvio del procedimento. L’intesa si intende acquisita se la richiesta di autorizzazione del dipendente interessato, rivolta al predetto Direttore generale, contiene, nello spazio del modulo riservato al parere preventivo di compatibilità di cui all’art. 13, timbro e firma del dirigente responsabile dell’ente presso cui il dipendente è comandato o distaccato ovvero del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato all’interno dell’ente stesso.

16.2) Dipendenti di altre amministrazioni in comando o distacco presso l’Assemblea legislativa

In caso di richiesta di intesa da parte dell'ente di appartenenza del dipendente, sulla stessa si pronuncia il dirigente (o il diverso organo di riferimento di cui all'art.13, Par. 13.1) preposto alla struttura regionale presso cui l'interessato presta servizio, trasmettendo all'amministrazione di appartenenza, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, un parere in ordine all'autorizzabilità dell’incarico in base alla presente direttiva.

Nel caso in cui le richieste o le comunicazioni previste all’art.

15 (part time non superiore al 50 per cento) siano presentate da un dipendente in comando o distacco, le valutazioni di cui agli artt.

3, 4 e 12 inerenti la seconda attività sono svolte dall'ente presso il quale il dipendente svolge la propria opera.

Conseguentemente:

• nell’ipotesi di un dipendente regionale in comando o distacco presso altra amministrazione, l’amministrazione deve acquisire dall'ente presso il quale il dipendente presta servizio un parere riguardante l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nella seconda attività dichiarata;

• nell’ipotesi di richiesta da parte dell’ente di appartenenza di un dipendente in comando o distacco presso l’Assemblea legislativa, il suddetto parere dovrà essere rilasciato sulla seconda attività in conformità a quanto stabilito nella presente direttiva, in relazione alle competenze della struttura regionale presso la quale il dipendente stesso presta la propria attività lavorativa.

38 Si applica inoltre quanto previsto nell’art.13, Par. 13.5, nel caso in cui un dipendente che sta svolgendo un’attività già autorizzata dall'amministrazione regionale, secondo una delle procedure di cui al presente Capo, faccia rientro in Assemblea legislativa o venga destinato a prestare servizio presso struttura o ente diverso dal precedente. Qualora tali eventi riguardino dipendenti comandati o distaccati con rapporto di lavoro part time al 50 per cento, si applica quanto indicato nell’art.15.

Art.17 PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Destinatari

Tutti i dipendenti, in riferimento alle attività di cui all’art.8, fatto salvo quanto previsto per i dipendenti in part time non superiore al 50 per cento per seconda attività lavorativa

Il dipendente che intende svolgere un'attività che rientra nelle tipologie di cui all'art. 8 deve darne comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima dell’inizio, al Direttore generale dell’Assemblea legislativa (o al diverso organo di riferimento di cui all'art.13, Par. 13.1), tramite apposito modulo messo a disposizione, contenente preventiva attestazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente di riferimento (o del diverso organo di cui all'art.13, Par. 13.3).

Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione il Direttore generale dell’Assemblea legislativa (o il diverso organo di riferimento di cui all'art.13, Par. 13.1) verifica l’eventuale sussistenza del suddetto conflitto (v. art.3), comunicandone l’esito al dipendente

Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione il Direttore generale dell’Assemblea legislativa (o il diverso organo di riferimento di cui all'art.13, Par. 13.1) verifica l’eventuale sussistenza del suddetto conflitto (v. art.3), comunicandone l’esito al dipendente

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