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Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (pagine 49-0)

CAPO II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente (D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3), deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.

3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi (d.lgs. 152/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.

6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia (l. 257/1992, il D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013).

7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.;

8. Le procedure di sicurezza sono normate dal d.lgs. 81/2008, art.li 118-119-120-121.

50 Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. In riferimento al d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali

2. In riferimento all’art. 6 della l.r. 19/1999 si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o piu' delle seguenti condizioni:

1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed integrazioni si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o piu' delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unita' immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unita' stessa o superiori a 20 metri quadrati per unita' immobiliare, qualora cio' comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b),

c), d), e), f);

b) aumento di entita' superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri:

superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;

c) riduzione di entita' superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

distanza da altri fabbricati, dai confini di proprieta', dalle strade;

d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non

attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna

delle singole unita' abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli

articoli 7 e 20 della l. 47/1985

a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unita' immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unita' stessa o superiori a 20 metri quadrati per unita' immobiliare, qualora cio' comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b),

c), d), e), f);

b) aumento di entita' superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri:

superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;

c) riduzione di entita' superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

distanza da altri fabbricati, dai confini di proprieta', dalle strade;

d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non

attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna

delle singole unita' abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della l. 47/1985.

51 Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi

di realizzazione dell'opera

Per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera si rimanda ai contenuti del d.lgs. 81/2008.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (comma 1, d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.).

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura (l’articolo 5 del d.p.r. 285/1990).

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

4. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008.

L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

52 Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.

4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III D

ISPOSIZIONI PER LA QUALITA

'

URBANA

,

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

,

FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a) resistenza meccanica e stabilità;

b) sicurezza in caso di incendio;

c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;

d) sicurezza nell'impiego;

e) protezione contro il rumore;

f) risparmio energetico e ritenzione del calore;

g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

53 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte;

il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

6. Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

7. I locali di cui al comma precedente dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- superficie non inferiore a 0,005 volte la Sul dell'edificio di riferimento con il minimo

di mq. 4 ed altezza minima interna di m. 2,40;

- pareti e pavimenti impermeabili e facilmente lavabili e munite di raccordi arrotondati;

- porte metalliche a tenuta di dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 2,00;

- ventilazione meccanica controllata con ambiente in depressione e con adeguati

sistemi di evacuazione;

- una presa d'acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;

- scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio allacciati alla rete di smaltimento in

conformità alle normative vigenti;

- accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina e antiinsetti.

8. Qualora siano realizzati in apposite costruzioni nei cortili, potranno andare in deroga al rapporto di copertura di cui all'articolo 40 comma 3 ed essere muniti di sistema di ventilazione naturale

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

54 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Non sono previsti requisiti e parametri prestazionali integrativi.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. In riferimento all’Art. 14 del DPR 380/2001 il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato:

1. esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni.

(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014) 2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014);

2. specifiche deroghe ai parametri edilizi degli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e

55 delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, sono richiamate dal d.lgs. 102/2014, articolo 14 e dall’articolo 12 del d.lgs. 28/2011.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

In riferimento all’art. 11 (prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale) della legge regionale 5/2010:

1. La Regione si dota di strumenti idonei per la individuazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi, connessi alla esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon ai sensi dell' articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995, sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all' articolo 10 septies del d.lgs. 230/1995 e le zone caratterizzate dalla presenza di radioattività naturale.

3. Nelle more delle definizione delle linee guida e dei criteri di cui all' articolo 10 septies, comma 2 del d.lgs. 230/1995 la Regione, avvalendosi del supporto dell'ARPA, effettua una prima mappatura delle aree regionali ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon. L'elenco delle aree è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

4. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione competente per materia, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia, adotta linee guida:

a) per la prevenzione e la riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon;

b) per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici a rischio;

c) per la pianificazione urbanistico territoriale e per la progettazione e costruzione delle nuove edificazioni, nelle aree individuate ai sensi del comma 3.

5. Le linee guida di cui al comma 4 sono pubblicate integralmente sul BUR.

6. Nelle aree individuate ai sensi del comma 3 la pianificazione urbanistico-territoriale locale ed i regolamenti edilizi tengono conto della problematica connessa al gas radon, sulla base delle linee guida regionali di cui al comma 4.

7. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità del monitoraggio periodico a cura dell'ARPA, nelle aree di cui al comma 3.

8. La Regione promuove altresì l'effettuazione di uno studio epidemiologico nelle aree individuate ai sensi del comma 3.

9. L'attività di informazione e divulgazione sui rischi connessi all'esposizione al gas radon ed all'applicazione delle misure di prevenzione è curata dal sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata

56 in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali (D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma) e per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

a. per le nuove costruzioni, nei casi di:

1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui

2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui

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