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– Disposizioni riguardanti le occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività,

effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Tutte le occupazioni realizzate con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni

2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.

ART. 28 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità 1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo

b) occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio: posa di cavi e condutture ecc): è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;

c) distributori di carburante;

d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;

e) passi e accessi carrabili;

f) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, steccati e simili;

g) cartelli pubblicitari e simili;

h) aree per spettacoli viaggianti ;

i) occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi;

j) occupazioni di dehors per bar, ristoranti, esercizi pubblici – senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi;

k) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;

l) occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese tende, tendoni ecc.;

m) occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità;

n) occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;

o) occupazioni destinate alle operazioni di carico e scarico in via esclusiva dalle strutture ricettive.

ART. 29 – Criteri per la graduazione e determinazione del canone 1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

a) durata dell’occupazione ;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta e per eccesso se la frazione

decimale è uguale o superiore a cinquanta;

c) alla zona occupata del territorio comunale sulla base della classificazione delle strade e degli spazi pubblici;

d) tipologia e finalità dell'occupazione .

2. Per le occupazioni aventi carattere temporaneo effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, le tariffe di cui all'art. 21, comma 3, del presente

Regolamento, sono maggiorate del 50%.

3. Alla luce delle prescrizioni del comma 1 del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

ALLEGATO A: Classificazione delle strade e degli spazi pubblici in “CATEGORIE” in base all'importanza su cui insiste l'occupazione. ALLEGATO A valido ai soli fini delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

ALLEGATO B prospetto delle diverse fattispecie di occupazione di suolo soggette a canone.

Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono anche

determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo

del canone dovuto.

4. La determinazione dei coefficienti di valutazione, per le annualità successive alla prima, è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 30 – Classificazione di strade ed aree comunali per la determinazione del canone per le occupazioni

1. Ai soli fini della graduazione del canone in merito alle occupazioni di cui al presente Titolo II, le strade e le aree del Comune sono classificate in quattro categorie, individuate nell'allegato A al presente Regolamento, in relazione alla rilevanza commerciale ricavata dagli elementi di centralità ed intensità abitativa, anche sulla base dei criteri posti dal codice della strada. Qualora venissero intitolate nuove

strade, l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A sarà di mera competenza della Giunta Comunale.

2. Qualora l'occupazione riguardi più strade ricadenti in diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla categoria meno elevata.

ART. 31 – Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato non sono assoggettate a canone.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo la superficie assoggettabile a canone è quella risultante della proiezione al suolo della stessa, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni ed attrezzature per l'attività di spettacolo viaggiante le superficie sono calcolate in ragione del:

a) 50% fino a 100 mq;

b) 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;

c) 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Sarà escluso qualsiasi aumento in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti patronali, ecc.

5. Sono consentite le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate con tavoli e

sedie e richieste, in aggiunta alla superficie già autorizzata per dehor, da imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991 per un periodo massimo di 9 mesi, anche non continuativi, per ciascun anno. Alle occupazioni di cui al presente comma sarà applicata la tariffa giornaliera.

ART. 32 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all’articolo 21, comma 3, è ridotta a un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 33 – Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da

chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019, ovvero da quella deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

2. L'ammontare del canone dovuto all’Ente non può essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente per la specifica fattispecie.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 34 – Occupazioni : Riduzioni per casi particolari

1. Per le occupazioni di cantieri edili che prevedano la riqualificazione della facciata

dell'immobile e/o lo smaltimento di manufatti in amianto, purché dichiarato e documentato, è prevista la riduzione del 50% sull'importo del canone dovuto.

ART. 34 Bis – Passi Carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale, sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi e, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Ai fini dell'applicazione del canone la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

6. Limitatamente all'anno 2022, primo anno di tassazione dei passi carrabili, in deroga a quanto stabilito all'art. 23, comma 6, del presente Regolamento, il versamento del canone è stabilito al 30 settembre. Qualora l'ammontare del canone dovuto per l'anno 2022 sia superiore ad euro 600,00 è ammessa la possibilità di versare l'importo dovuto in due rate scadenti il 30 settembre ed il 30 novembre.

TITOLO III – Disposizioni riguardanti la diffusione di messaggi pubblicitari

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