Capo IV Ferie e festività
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 87
Clausole speciali per i Ministeri
1. I Ministeri continuano a corrispondere:
a) le indennità di amministrazione di cui all’art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;
b) l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 33 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente.
2. In materia di trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l’art. 30, comma 3, del CCNL del 16 febbraio 1999, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
b) l’art. 20, comma 3 del CCNL del 12/6/2003; c) l’art. 21, comma 3 del CCNL 12/6/2003; d) l’art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003;
e) l’art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 aggiunto dall’art. 17, comma 12, del CCNL del 16/5/2001.
3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell’art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995.
Art. 88
Clausole speciali per le Agenzie
1. Le Agenzie continuano a corrispondere:
a) le indennità di amministrazione di cui all’art. 13 del CCNL 10/4/2008, nei valori e secondo la disciplina previgente.
b) l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 14 del CCNL 10/4/2008, nei valori e secondo la disciplina previgente.
2. In materia di trattamento economico, le Agenzie continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
b) l’art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
c) l’art. 79, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004; d) l’art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004.
3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell’art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004.
4. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato di un importo pari allo 0,30% del monte salari dell’anno 2015.
Art. 89
Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici
1. Gli enti pubblici non economici continuano a corrispondere:
a) l’indennità di ente di cui all’art. 35 del CCNL 1/10/2007, nei valori e secondo le discipline previgenti;
b) l’indennità di bilinguismo di cui art. 39 del CCNL 14/2/2001, nei valori e secondo la disciplina previgente;
c) l’indennità di guardiaparco di cui all’art. 37 del CCNL 1/10/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;
d) l’indennità di cui all’art. 25, comma 6 del CCNL 9/10/2003.
2. In materia di trattamento economico, gli enti pubblici non economici continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l’art. 4, comma 10 del CCNL Enti pubblici non economici del 14 marzo 2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
b) l’art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003;
c) l’art. 34, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici 1/10/2007; d) l’art. 25, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003; e) l’art. 22 comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003; f) l’art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003;
g) l’art. 35, comma 4 del CCNL 1/10/2007 e l’art. 6, comma 4 del CCNL 18/2/2009; h) l’art. 7, comma 1 del CCNL 1/7/1996, come modificato e integrato dall’art. 42, comma 1 del CCNL 14/2/2001, con riferimento all’art. 69, comma 1 del presente CCNL;
3. E’ confermata altresì la previgente disciplina sul fondo per i trattamenti accessori delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 36, comma 2 del CCNL 1/10/2007. 4. E’ confermata la previgente disciplina del valore nominale dei buoni pasto per gli enti pubblici non economici non destinatari dell’art. 5, comma 7 del D.L. n. 95/2012. 5. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell’anno 2015.
Art. 90
Clausole speciali per Enac
1. L’Enac continua a corrispondere:
a) l’indennità di ente per il personale dell’area tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell’area operativa di cui all’art. 61, comma 1, lett g) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
b) indennità professionale per il personale dell’area tecnica, economica ed amministrativa di cui all’art. 61, comma 1, lett. h) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
c) indennità professionale per il personale dell’area operativa di cui all’art. 61, comma 1, lett. i) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
d) indennità aeronautica per gli ispettori di volo di cui all’art. 61, comma 1, lett. j) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
e) l’indennità di mansione ai centralinisti telefonici non vedenti di cui all’art. 65, comma 2, lett. m) del CCNL 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
f) l’indennità di bilinguismo al personale in servizio nelle regioni e province autonome in cui vige istituzionalmente, di cui all’art. 65, comma 2, lett. n) del CCNL 19/12/2001 nei valori e secondo le discipline previgenti;
g) l’indennità sostitutiva dell’indennità aeronautica di cui all’art. 65, comma 2, lett. o) del CCNL 19/12/2001, nei valori e secondo le disciplina previgenti.
2. In materia di trattamento economico, l’Enac continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l’art. 28, comma 3 del CCNL 19/2/2007, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
b) l’art. 64, comma 1, lett. g) del CCNL 19/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
c) l’art. 64, comma 2 del CCNL 19/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
d) l’art. 64, comma 3 del CCNL 19/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
e) l’art. 30, comma 3 del CCNL del 19/2/2007; f) l’art. 31, comma 3 del CCNL del 19/2/2007; g) l’art. 18, comma 3 del CCNL del 30/11/2009; h) l’art. 18, comma 4 del CCNL del 30/11/2009;
i) l’art. 18, comma 2 del CCNL del 30/11/2009, ai fini della determinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 77, comma 1;
j) l’art. 74 del CCNL 19/12/2001; k) l’art. 34 del CCNL del 19/2/2007;
l) art.48, integrato dall’art. 67 CCNL 19/12/2001, e 49 del CCNL RAI del 14/7/1997; m) art. 27, comma 4 del CCNL 19/2/2007;
3. Sono confermate altresì le seguenti discipline:
a) art. 20, comma 9, ultimo periodo CCNL RAI 14.7.1997;
b) art. 24 del CCNL del 19/12/2001, relativamente alla disciplina del trattamento economico spettante in caso di malattia;
c) art. 39 CCNL RAI del 14/7/1997, artt. 68 e 79 del CCNL 19/12/2001, art. 6 CCNL integrativo del 30/5/2007;
d) art. 96 del CCNL 19/12/2001;
e) art. 69, comma 1, lett. g) del CCNL 19/12/2001.
4. Si confermano, altresì, le disposizioni contrattuali relative alla sezione dei professionisti diplomati.
5. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato, per il personale non dirigente, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell’anno 2015.
6. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui all’art. 6 del CCNL 18/3/2010 è incrementato, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell’anno 2015.
Art. 91
Clausole speciali per AGID
1. AGID continua a corrispondere:
a) l’indennità di qualificazione professionale di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) del CCNL del 12/4/2011, nei valori e secondo le discipline previgenti;
b) l’assegno ad personale di cui all’art. 64, comma 1, lett. d), ove spettante;
2. In materia di trattamento economico, AGID continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) art. 69, comma 2, terzo alinea del CCNL del 12/4/2011, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
b) art. 69, comma 3 del CCNL del 12/4/2011, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
c) art. 65 comma 1, del CCNL 12/4/2011; d) art. 71 del CCNL 12/4/2011;
3. Sono confermate altresì le seguenti discipline: a) art. 25, commi 1 e 5, CCNL del 12.04.2011;
b) art. 37, comma 7, lett. a) del CCNL del 12.4.2011.
4. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato di un importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2015.
Art. 92
Clausole speciali per Cnel
1. Il Cnel continua a corrispondere l’indennità di amministrazione di cui all’art. 67 del CCNL 14/02/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti.
2. In materia di trattamento economico, il Cnel continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) art. 71, comma 2, terzo alinea del CCNL del 14/2/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
b) art. 5, comma 2 del CCNL del 4/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
c) art. 39, comma 2, lett. b) del CCNL del 18/7/2006, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4;
d) art. 35, comma 3 del CCNL del 18/7/2006; e) art. 14, comma 3 del CCNL del 18/11/2008.
3. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato di un importo pari allo 0,67% del monte salari dell’anno 2015.
Art. 93
Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del CCNQ del 13 luglio 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 19 del d.lgs. 218/2016, al personale dell’ex ISPESL transitato all’INAIL ed al personale dell’ex ISFOL trasferito all’ANPAL continuano ad applicarsi, in via transitoria e fino agli accordi definiti nella prossima tornata contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti per il personale appartenente agli Enti di ricerca.
Art. 94
Clausola speciale e transitoria
1. Per i dipendenti dell’amministrazione economica finanziaria, incluse le Agenzie fiscali, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cui sono state affidate le mansioni della terza area, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei CCNL della tornata 1998-2001 e 2002-2005, viene confermato l’inquadramento, tenuto conto della professionalità raggiunta, nella posizione economico e giuridica acquisita attraverso le procedure concorsuali di cui sopra.
2. La conferma dell’inquadramento di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente contratto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze in organico previste per le strutture interessate.
Art. 95
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i
profili professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia, saranno collocati nell’ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni, a seconda della complessità dei compiti, nonché del livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, dagli stessi richiesto.
3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, queste ultime individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, anche tenendo conto della normativa di settore. 4. Pertanto, tenuto conto dei sistemi di classificazione allo stato vigenti nelle amministrazioni del comparto ed al fine di garantire una sostanziale omogeneità nell’ambito del comparto, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione
Area C – Area Terza o equivalenti
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. b) Settore Informazione
Area C – Area Terza o equivalenti
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per l’Area B, l’Area seconda o categorie equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree.
7. L’istituzione dei profili di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito dei lavori della Commissione di cui all’art. 12 del presente contratto, anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro.
TITOLO XI