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Disposizioni transitorie Art. 29 91

Art. 30 Adeguamento dei contratti esistenti

1 Se disposizioni dei contratti esistenti violano le prescrizioni sull’accesso alla rete o sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete, esse non sono valide.

2 Se l’invalidità di disposizioni non più conformi al diritto arreca un danno spropor-zionato a una delle parti contraenti, questa ha diritto a una compensazione sotto forma di prestazioni pecuniarie o altre controprestazioni.

Art. 31 Entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato L’impiego delle entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato di cui all’articolo 32 LAEl deve essere approvato dalla ELCom. La proposta alla ElCom secondo l’articolo 20 capoverso 1 deve riportare gli altri costi nella rete di trasporto e illustrare in che modo questi non sono coperti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Sezione 4:92

Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2008

Art. 31a Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio e fattore di correzione

1 Il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio relativi ad impian-ti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 è, nel periodo 2009–2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lette-ra b. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b.

2 I gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l’articolo 13 capoverso 1 oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla ElCom che il tasso d’interesse per questi impianti possa essere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1.

3 Se il corrispettivo per l’utilizzazione della rete per il 2009 è inferiore a quello dichiarato per il 2008, la ElCom può approvare per il 2009 l’applicazione del corri-spettivo del 2008.

91 Abrogato dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).

92 Introdotta dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).

Art. 31b93

Art. 31c Applicazione delle nuove tariffe, pubblicazione e rimborso

1 I gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31a e 31b.

2 Pubblicano queste tariffe secondo l’articolo 10 al più tardi entro il 1° aprile 2009.

3 Rimborsano al più presto la differenza rispetto alle tariffe fatturate fino alla fine di marzo 2009, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009.

Art. 31d Diritto transitorio

1 Gli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a–31c si applicano, al momento della loro entrata in vigore, alle procedure pendenti dinanzi alle autorità o agli organi giudiziari.

2 Su domanda o d’ufficio, le decisioni di autorità che non sono state impugnate possono essere adeguate agli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a–

31c, se l’interesse pubblico per l’applicazione di queste disposizioni prevale sull’in-teresse privato per l’attuazione della decisione.

Sezione 4a:94

Disposizione transitoria della modifica del 1° novembre 2017

Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti

1 Entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l’80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misura-zione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità.

2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelli-gente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente:

a. i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete;

b. i produttori che allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione.

3 e 4 ...95

5 Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misu-razione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch’essi costi computabili.

93 Abrogato dal n. I dell’O del 30 gen. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 559).

94 Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).

95 Abrogati dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381).

Art. 31f Impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti per l’esercizio della rete

Se ha installato e utilizzato sistemi di controllo e di regolazione intelligenti presso i consumatori finali prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, il gestore di rete può continuare a utilizzarli fintanto che il consumatore finale non lo vieti espressamente. Il consumatore finale non ne può vietare l’impiego secondo l’articolo 8c capoverso 6.

Art. 31g Tariffe per l’utilizzazione della rete

Le tariffe per l’utilizzazione della rete dell’anno tariffario 2018 sono disciplinate dal diritto previgente.

Art. 31h Ritiro e rimunerazione dell’elettricità proveniente da impianti che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento Fino al 31 dicembre 2018, il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, gli altri gruppi di bilancio e il gestore di rete devono ritirare e rimunerare secondo il diritto previgente l’elettricità proveniente da impianti che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento secondo gli articoli 14 capoverso 1 o 105 capover-so 1 OPEn96.

Sezione 4b:97 Disposizioni transitorie della modifica del 3 aprile 2019

Art. 31i Trasferimento di quadri di comando

1 La società nazionale di rete trasferisce entro due anni i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare, di sua proprietà al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 aprile 2019, che tuttavia ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d non appartengono alla rete di trasporto, versando un indennizzo integrale al proprietario della centrale. Per le modalità del trasferimento si applica per analogia l’articolo 33 capoversi 5 e 6 LAEl.

2 Se l’esercizio produttivo di una centrale nucleare viene definitivamente interrotto entro il termine transitorio di cui al capoverso 1, il quadro di comando nel passaggio a questa centrale non deve essere più trasferito.

Art. 31j98

Art. 31k Fornitura di elettricità secondo l’articolo 6 capoverso 5bis LAEl I gestori della rete di distribuzione possono avvalersi del diritto di rifornire di elettri-cità i consumatori finali con servizio universale alle condizioni di cui all’articolo 6

96 RS 730.03

97 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381).

98 Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6141).

capoverso 5bis LAEl per la prima volta nell’anno tariffario 2019 e per l’ultima volta nell’anno tariffario 2022.

Sezione 4c:99

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2020

Art. 31l

1 Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell’energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se:

a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; o b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019.

2 Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisi-ti previsrequisi-ti dagli arrequisi-ticoli 8a e 8b, il gestore di rete può urequisi-tilizzare, se necessario, siste-mi di siste-misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità.

3 I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili.

4 Per l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31e sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

5 Per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31f.

6 I sistemi di misurazione intelligenti che non consentono ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare e scaricare i propri dati di misurazione nel modo prescritto dall’articolo 8a capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 2 lettera c devono essere riequipaggiati quanto prima, al più tardi entro il 30 giugno 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2.

99 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6141).

Sezione 5: Entrata in vigore100

Art. 32 ...101

1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.

2 L’articolo 11 capoversi 1 e 4 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

3 L’articolo 2 capoverso 2 lettera d entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 ...102

100 Introdotta dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).

101 Abrogata dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).

102 Abrogato dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).

Allegato 1103 (art. 13 cpv. 3bis)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

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