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Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, compresi i media e il grande pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato III. Tutti i beni durevoli acquisiti nell'ambito del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione. Laddove l'uso del logo del programma LIFE non sia fattibile, il programma LIFE è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti

strategici visibili al pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE, sulle azioni svolte nell'ambito del programma LIFE e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 22 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali

dell'attuazione dei sottoprogrammi del programma LIFE e ad azioni particolari nell'ambito del programma LIFE, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate dal programma LIFE.

Articolo 23 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 25 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continuano ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.

1 Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

2. La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.

3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro il 31 dicembre 2027.

4. I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento

(UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo del regolamento (UE) 2021/...+.

5. Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla

restituzione di somme indebitamente erogate a norma dei regolamenti (CE) n. 614/2007 o (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per finanziare il programma LIFE.

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al PE-CONS 74/20 (2020/0108 (COD)).

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ....

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

ORGANISMI A CUI POSSONO ESSERE ASSEGNATE SOVVENZIONI SENZA UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

1. Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

2. Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);

3. Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE).

ALLEGATO II INDICATORI 1. Indicatori di realizzazione

1.1. Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi.

1.2. Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità.

1.3. Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio o la garanzia del rispetto delle pertinenti legislazione e politiche dell'Unione.

1.4. Numero di progetti che migliorano la governance potenziando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile.

1.5. Numero di progetti, inclusi i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura, che attuano:

– piani o strategie chiave

– programmi d'azione per l'integrazione degli obiettivi di tutela "della natura e della biodiversità".

2. Indicatori di risultato

2.1. Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei sottoprogrammi:

– "Natura e biodiversità";

– "Economia circolare e qualità della vita", che comprende almeno i seguenti elementi:

– uso efficiente delle risorse.

– "Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici";

– "Transizione all'energia pulita".

2.2. Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o dai finanziamenti ottenuti (milioni di EUR).

2.3. Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o che ricevono sovvenzioni di funzionamento.

2.4. Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data della loro conclusione.

ALLEGATO III

LOGO DEL PROGRAMMA LIFE

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