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Articolo 80 Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 2419/2001 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campa-gne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che scadono anteriormente al 1° gennaio 2005.

Qualora le riduzioni da applicare mediante detrazioni in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 33, secondo comma, dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’articolo 35, paragrafo 3, ul-tima frase, dell’articolo 38, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 38, paragrafo 4, secondo comma e dell’articolo 40, paragrafi 1 e 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001 non possano essere interamente effet-tuate prima della data di applicazione del presente regolamento, il saldo restante viene detratto dai pagamenti dovuti nel quadro di uno dei regimi di aiuto contemplati dal presente regolamento, a condizione che non siano scaduti i termini per le detrazioni fissati dalle disposizioni di cui sopra.

▼M7

Se uno Stato membro introduce il regime di pagamento unico dopo il 2005, qualora le riduzioni da applicare mediante detrazioni in confor-mità dell’articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 59, pa-ragrafo 4, secondo comma, non possano essere interamente saldate prima dell’entrata in vigore del regime di pagamento unico, il saldo restante viene detratto dai pagamenti dovuti nell’ambito di uno dei regimi di aiuto contemplati dal presente regolamento, a condizione che non siano scaduti i termini per le detrazioni fissati dalle corrispon-denti disposizioni.

▼B

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 2419/2001 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 81 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-mente applicabile in ciascuno degli stati membri.

▼B

ALLEGATO I

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE

QUANTITATIVA DELΔ9- THC DELLE VARIETÀ CANAPA

1. Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare il Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito

«THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la proce-dura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CPG) delΔ9-THC dopo estrazione mediante solvente.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi indicati all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 33, paragrafo 4 del presente regolamento.

2. Prelievi di campioni 2.1. Campioni

a) Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza fem-minile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, se-condo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno suc-cessivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fiori-tura.

b) Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

2.2. Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare una controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25°C.

▼B

3. Determinazione del tenore di THC

3.1. Preparazione del campione per la provaDai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane in am-biente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25°C.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione Reattivi

— Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro;

— Squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

— 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione diΔ9-THC

Si devono pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e quindi porre in un tubo di centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Si immerge quindi il tutto per 20 minuti in un bagno a ultrasuoni. Si centrifuga per 5 minuti a 3000 giri/minuto e si preleva il soluto di THC supernatante. Quest'ultimo viene quindi iniettato nel cromatografo per pro-cedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa a) Strumenti

— cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

— colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b) Curva di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml diΔ9-THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la co-lonna di cui alla lettera a):

— temperatura del forno 260 °C

— temperatura dell’iniettore 300 °C

— temperatura del rivelatore 300 °C.

d) Volume iniettato 1μl.

4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi diΔ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tol-leranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

— Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per cam-pione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si effettua una se-conda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

— Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.

▼M14 __________

▼B

ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA

Articoli del regolamento (CE) n. 2419/2001

della Commissione Articoli del presente regolamento

1

2 2

3 5

4 §1 6 §1

4 §2 14 §4

5 8

6

7

8 15

9

10 16

11 18

12 19

13 21

14 22

15 23 §1

16 24

17 §1 25 §1

17 §2 25 §2

17 §3 23 §2

18 26

19 27

20 28

21 29

22 30

23 32

24 34

25 35

26 36

27 37

28 38

29 39

30 49

31 §1 50 §1

31 §2 50 §3

31 §3 50 §6

31 §4 50 §7

32 51

33 53

▼B

Articoli del regolamento (CE) n. 2419/2001

della Commissione Articoli del presente regolamento

34 55

35 56

36 57

37 58

38 59

39

40 60

41 61

42 62

43 63

44 68

45 69

46 70

47 71

48 72

49 73

50 74

51 75

52 76

53

54

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