CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore redigendo, nel caso constati che i lavori sono effettivamente terminati, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DL al RUP.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, accertate da parte del DL, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell’opera; tale periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’Art. 60 o con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’Art. 59 del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore non può reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo l’ultimazione dei lavori ed è comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
5. Durante il periodo di gratuita manutenzione l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità delle opere, degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.
6. Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
7. L’ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non può essere certificata se l’Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la documentazione necessaria per l’eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
8. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 59. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice i lavori oggetto del contratto sono soggetti a certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei lavori di cui all’Art. 58 del presente Capitolato. Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi del comma 3
dell’art. 102 del Codice dei contratti ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del Codice dei contratti , l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, e della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
L’Appaltatore è tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformità indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.
4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del Codice dei contratti , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.
5. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e l’organo di collaudo, ove costituito, possono effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
6. La Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità , sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 58 e all’Art. 59. L’Appaltatore non può richiedere la consegna anticipata delle opere.
3. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa nella comunicazione di cui al comma 2, per mezzo del DL che redige apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo dovrà riportare che:
a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati;
c. siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
d. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
e. siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche;
f. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera;
g. siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’uso delle opere consegnate, oltre a tutti quei documenti necessari per l’eventuale aggiornamento dei piani di manutenzione da parte del DL stesso, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del Codice di contratti.
5. L’Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
6. Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa l’obbligo dell’Appaltatore di fornire la gratuita manutenzione di cui all’Art. 58 su di esse.
7. La presa di consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
8. La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilità dell’Appaltatore per vizi e difformità delle opere consegnate.
9. Per i lavori da svolgersi sulla sede autostradale subordinati al rilascio di apposita ordinanza rilasciata da parte della Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 s.m.i., in assenza della quale l’appaltatore non può operare sulla sede autostradale, alla data di scadenza dell’ordinanza avviene di fatto la presa in consegna anticipata dei lavori per il cui svolgimento era stata emessa l’ordinanza, anche se il verbale di cui al comma 4 non è stato redatto.