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II. LA RIFORMA DEL 2012

II.1 La riforma del 2012: la nuova veste dell’art 345 c.p.c

II.1.1. Il divieto di nuove domande in appello

Il divieto di proporre nuove domande in appello è una di quelle questioni che più ha animato la dottrina e la giurisprudenza e che maggiormente ha “affaticato la mente degli studiosi, in ogni tempo e in ogni luogo, come ebbe a scrivere oltre trentacinque anni fa uno dei nostri più geniali processualcivilisti. Ciò non tanto, Egli 65 proseguiva, per la sua astratta soluzione, perché tutti si è concordi nel sostenere che domande nuove in appello non se ne possono proporre, quanto per la determinazione della novità della domanda in concreto; aggiungendo, poi, di stupirsi della quantità di tentativi che furono fatti per trovare il criterio distintivo di tale novità, ma di stupirsi ancora di più della pochezza dei risultati che si sono raggiunti”66

. La regola quindi generale dettata all’interno dell’art. 345, 1° comma, c.p.c., è nel senso di ritenere che le nuove domande, se proposte in appello, debbono essere dichiarate inammissibili67. Il disposto, dettato per il rito ordinario, così come l’art. 437 c.p.c. dettato per il rito del lavoro, ricalca la formulazione dell’art. 490 c.p.c. 1865 (salvo l’intervallo temporale e il ribaltamento di disciplina realizzato

64

Parole soppresse dall’art. 54, comma 1°, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134.

65

SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1962, p. 133.

66

BONSIGNORI, Il divieto di domande e di eccezioni in appello, in Riv. trim. dir.

proc., 1998, I, 65 ss. 67

Non si ha quindi il rigetto in merito, ma la dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova. La novità della domanda è rilevabile anche d’ufficio e l’eventuale consenso della controparte alla trattazione nel merito della domanda nuova è irrilevante: il giudice infatti non può procedere ad esaminare nel merito la domanda nuova anche se la controparte, espressamente o implicitamente, ne abbia fatto richiesto, nel senso di volere una decisione di merito sulla domanda

con le norme di riforma del 1950), e se si vuole, ancor prima, anche l’art. 464 del Code Napoléon, nonché illo tempore, la Costituzione di Giustino del 534 d.C., che inibiva l’allegazione di nuovi fatti “quae ad novum capitulum pertinent”. Il divieto di nuove domande deve essere inteso quale divieto di proporre in appello nuove ragioni, a suffragio della domanda principale, dirette a far ottenere al soccombente il bene della vita non conseguito in primo grado, attraverso la predisposizione di uno schema preclusivo ulteriore rispetto al principio del doppio grado di giurisdizione. Invero, la giurisprudenza pratica, dal canto suo, ha ormai abbandonato da tempo il criterio di carattere generale, e di ispirazione mortariana, al quale in passato si era attenuta, che va sotto il nome di “teoria dell’assorbimento”, secondo cui la domanda proposta per la prima volta in appello non risulterebbe nuova nella misura in cui quest’ultima “assorbe”, per l’appunto, la domanda originaria, escludendone quindi la proponibilità in un separato processo. Il problema allora si polarizza sul diritto fatto valere in giudizio, sulla situazione giuridica di cui si chiede la difesa, sul bene della vita oggetto di tutela tra le parti, con la conseguenza che l’allegazione di nuove circostanze di fatto in appello mutano la domanda solo quando, di riflesso, modificano anche la situazione giuridica sulla quale il primo giudice si è espresso e ha emanato la sentenza. Come è stato osservato, “si ha mutamento della domanda quando muta il nucleo dei fatti che sono casualmente collegati con l’oggetto della domanda stessa”68. Secondo l’impostazione più diffusa si avrà quindi domanda nuova quando l’introduzione di nuovi fatti costitutivi genererà la variazione di anche uno soltanto dei tre elementi identificativi (soggettivi e oggettivi) della domanda, ossia personae, petitum, causa petendi, mentre non si avrà domanda nuova nel caso in cui si verifichi una ipotesi di emendatio libelli. Le scuole di

pensiero sono essenzialmente due: da una parte si sostiene che, se si tratta di c.d. diritti autoindividuati, nonostante il divieto sancito dall’art. 345 c.p.c., è possibile dedurre in appello nuovi fatti a fondamento di domande autodeterminate, poiché essi non implicano alcuna mutatio nel passaggio tra il primo e il secondo grado di giudizio, ma mera emendatio. Più specificatamente, l’allegazione di nuovi fatti principali non costituisce nuova domanda in quanto tali allegazioni non mutano “la sostanza oggettiva del processo che rimane il diritto individuato puramente e semplicemente con l’indicazione del bene della vita alle cui tutela è posto”69

. La centralità del fatto quale elemento caratterizzante la dimensione oggettiva del processo è argomento fortemente sostenuto dai fautori della c.d. teoria della sostanziazione, cui molti Autori si sono ispirati dopo la riforma del 1990, e che confermerebbero che quella è anche l’opzione scelta e condivisa dal legislatore: ossia, che ogni fatto principale a cui sia ricollegabile il petitum integra una nuova domanda70; dall’altro lato, c’è invece una parte della dottrina che sostiene, che il nucleo centrale della domanda debba essere in realtà individuato in rapporto all’elemento giuridico che si intende ottenere. Viceversa, nelle domande c.d. eterodeterminate (concernenti obbligazioni in genere nonché diritti di garanzia) dove l’indicazione del fatto costitutivo riveste importanza determinante per l’individuazione del diritto azionato in giudizio (in tali casi, infatti il diritto si identifica solo con la sua fattispecie costitutiva),

69

MENGALI, I nova in appello, in A.A. V V. Le impugnazioni civili, p. 239.

70 Rientrano in questa categoria il diritto di proprietà, i diritti reali di godimento e

gli altri diritti assoluti (attinenti alla personalità, alla cittadinanza, ai rapporti di famiglia, ecc.) che rappresentano situazioni giuridiche strutturalmente uniche ed irripetibili, nonché i diritti alla consegna o al rilascio di un bene determinato e il diritto alla prestazione di un facere o di un non facere. Cfr. TEDOLDI, op. ult. cit., p. 109. Rimangono invece esclusi i diritti di credito e i diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca) poiché essi “possono certo sussistere più volte tra le stesse parti e riferirsi più volte allo stesso credito, per cui diviene pur sempre necessaria l’indicazione del fatto storico generatore della situazione reale affermata”, Cit. MANDRIOLI, Riflessioni in tema di “petitum” e “causa petendi”, in Riv. dir. proc.,

l’allegazione per la prima volta in appello di un nuovo fatto costitutivo comporta e determina una modificazione della domanda originaria da ritenersi quindi inammissibile ai sensi del primo comma dell’art. 345 c.p.c. Rimarrebbero escluse e rappresenterebbero quindi una deroga, oltre che l’unica eccezione espressamente prevista nel nostro ordinamento (così come avveniva, d’altra parte, ante riforma 1990) al divieto di proposizione di nuove domande, quelle relative alla richiesta di interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché al risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa, come prevede lo stesso primo comma dell’art. 345 c.p.c. E’ chiaro che in tal caso, come ho già avuto modo di sottolineare, non si tratta di domande nuove, in quanto dipendono e si ricollegano ai fatti già dedotti in primo grado e alle domande ivi proposte. La giurisprudenza ha però sottolineato che trattandosi di domande c.d. di “aggiornamento”, il giudice d’appello può conoscere di questi “diritti accresciuti” solo a patto che nel giudizio di primo grado, e cioè nell’udienza di precisazione delle conclusioni, ci sia già stata una richiesta in tal senso. Il legislatore ha stabilito questa regola in virtù della disciplina relativa ai limiti cronologici del giudicato: il giudice fotografa la realtà storica al momento della precisazione delle conclusioni e, una volta proposto appello, il referente temporale di efficacia della sentenza non è più l’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, ma sarà l’udienza di precisazione delle conclusioni in appello. La pronuncia accerterà la sussistenza o insussistenza del diritto con riferimento, quanto ai fatti, all’udienza di precisazione delle conclusioni in appello. In questo modo, e in un sistema cosi impostato, si permette di evitare che si celebri un separato processo esclusivamente finalizzato all’aggiornamento delle domande già proposte.