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DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO (ANNUALI/BIENNALI)

Nel documento REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE (pagine 67-97)

Dovrà costituire parte integrante della domanda di pagamento saldo, in base alla tipologia di progetto realizzato laddove evidenziato, la seguente documentazione:

a. relazione tecnica sugli investimenti realizzati, redatta e sottoscritta dal tecnico competente in materia o rappresentante legale, salvo diversa disposizione regionale;

b. per gli investimenti realizzati al fine dell’ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale20 e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: una dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.

c. per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l’aiuto unitamente a tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l’attribuzione delle fatture per elenco voci;

20 La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia". L’efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell’efficienza energetica.

d. giustificativi di spesa21. Gli importi indicati nelle fatture di acconto e saldo devono essere dettagliati e singolarmente imputabili ad ogni singola spesa sostenuta per la realizzazione del progetto. Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto, ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento saldo, pena la non ammissibilità delle stesse. Nelle fatture di acconto e di saldo non possono essere indicate spese cumulative per più beni, gli importi devono essere singolarmente distinti per ogni singola spesa sostenuta e riconducile ad ogni singolo bene acquistato al fine della realizzazione del progetto ammesso all’aiuto. Le fatture dovranno essere state emesse con la seguente dicitura “regolamento Ue n. 1308/2013 art 50) – OCM Vino Investimenti (PNS) campagna 2021/2022”. Laddove non fosse possibile indicare la dicitura in forma completa, la formula del testo dovrà contenere obbligatoriamente il riferimento alla campagna “2022” ed una dicitura dalla quale sia evidente il riferimento alla misura Investimenti (esempio: Reg. Ue 1308/2013 art. 50 camp. 2021/2022, oppure: “Investimenti _PNS camp.2021/2022”).

Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato (matrice, marca modello e numero di matricola del bene oggetto di richiesta del finanziamento od altro dato utile alla identificazione del bene oggetto della emissione della fattura di saldo).

Nella fase di compilazione delle domande di pagamento a saldo è fondamentale prestare estrema attenzione agli importi che verranno indicati nel quadro “giustificativi di spese e di pagamento”: non sarà possibile avere un importo complessivo, finanziabile ai sensi del regolamento Ue n. 1308/2013 art.50), maggiore alla spesa ammessa in fase di istruttoria della domanda di aiuto (“Quadro C”). Nel caso in cui il sistema rileva un importo di spesa sostenuta maggiore rispetto a quella ammessa, oppure se la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta, oppure alla modalità pagamento, non sono corrispondenti, l’applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l’anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

e. documenti di consegna del bene, o documenti equipollenti. Con la fatturazione elettronica non sarà più possibile emettere la “fattura accompagnatoria”, pertanto, alla domanda di pagamento saldo dovranno essere allegati i documenti che attestano la data di consegna del bene.

21 I richiedenti devono allegare alla domanda di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia:

● Fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l’altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto informatizzata ed entro e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento saldo.

nte

I dati dei documenti di consegna saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica, in fase di predisposizione della stessa fattura. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica.

Dai documenti di consegna dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all’aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell’Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data rilascio telematico della domanda di pagamento saldo.

Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date.

Il riscontro di consegne eseguite in date antecedenti alla data di rilascio della domanda di aiuto oppure successive alla data di rilascio della domanda di pagamento saldo, determina inderogabilmente la non ammissibilità della spesa riconducibile al bene mobile/immobile la cui data non rispetta i termini sopra disposti.

f. per le opere strutturali, nel caso in cui al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa, questi dovranno essere obbligatoriamente posseduti alla data di presentazione domanda di pagamento saldo ed allegati alla stessa, pena la non ricevibilità della domanda di pagamento saldo. Dovrà essere, altresì, presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori, preposto al rilascio, che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato.

Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell’avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta.

g. per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità qualora previsto dalla normativa vigente. Nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto è necessaria la dichiarazione da parte del tecnico abilitato o della ditta costruttrice;

h. se le Regioni prevedono che per il progetto realizzato debbano essere prodotte le foto queste, affinché abbiano valore probatorio, devono essere Geotaggate (Geo tagging, o GeoTagging), nello specifico devono essere foto georeferenziate sia con il dettaglio del singolo bene con evidenza della matricola (ove presente) e sia con evidenza dell’interezza del progetto.

nte

i. copia dell’originale dei giustificativi di pagamento22. Sono ammesse a contributo, esclusivamente le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite Bonifico, Ri.BA., carta di credito, non sono ammessi a nessun titolo i pagamenti sostenuti con assegni o contanti. I beneficiari devono allegare, alla domanda di pagamento a saldo, la quietanza di pagamento, o estratto conto rilasciato dall’Istituto bancario relativo alla modalità di pagamento utilizzata (bonifico bancario, R.I.B.A e ricevuta di pagamento con carta di credito) dal quale risulti: data dell’operazione, data della valuta, numero della transazione eseguita, o numero CRO, numero e data della fattura elettronica di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene;

j. sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nelle modalità indicate nelle presenti Istruzioni Operative; al fine di evitare problematiche non sanabili in fase di verifiche in loco ed amministrative/contabili, si rende opportuno rammentare quanto prevede il DM 911/2017 all’art. 5) comma 7), in merito alla eleggibilità delle spese: ”Le spese eleggibili sono quelle sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti…”

Pertanto, si ribadisce che in fase di compilazione delle domande di pagamento saldo (annuale/biennale) non potranno essere inserite fatture /pagamenti la cui data risulta essere antecedente alla data di rilascio della domanda di aiuto, e non potranno, altresì, essere inserite fatture/pagamenti la cui data risulta successiva a quella del rilascio della domanda di pagamento saldo.

Non sono ammesse, a nessun titolo, al finanziamento del contributo le spese che non rispettano i suddetti termini.

Il sistema bloccherà il rilascio delle domande di pagamento saldo in tutti i casi in cui sono presenti date di fatture/pagamenti che non rispettano i termini richiamati.

Laddove emerge che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata effettuata indicando date difformi da quanto risultante dai documenti allegati, al fine di permettere il rilascio della medesima domanda di pagamento saldo, non potrà essere invocato a nessun titolo il “soccorso istruttorio” ovvero il “mero errore in fase di trascrizione” e la spesa non verrà ammessa al finanziamento. In base alla tipologia della spesa l’Ufficio regionale competente per territorio potrà disporre l’attivazione delle procedure di revoca dell’aiuto e recupero dell’eventuale anticipo percepito dal beneficiario.

È opportuno rammentare che chi appone la propria firma nelle domande si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, pertanto, chi sottoscrive verrà ritenuto responsabile dell’eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli

22 Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell’ordine del pagamento.

nte

effetti del D.P.R. 445/2000 e con la quale si configura il reato di dichiarazione mendace punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

A tal fine, si chiede a tutti gli operatori interessati (CAA e Liberi professionisti) di impegnarsi affinché chi sottoscrive le domande (aiuto, pagamento anticipo/saldo) prenda visione e conoscenza di quanto in esse dichiarato, in quanto unico responsabile degli impegni ed obblighi assunti.

k. per le varianti, al progetto iniziale, occorre far riferimento alle procedure indicate al paragrafo 17) e sotto paragrafi delle presenti Istruzioni Operative. Solo se la variante è stata autorizzata dall’Ufficio regionale competente per territorio e la spesa ad essa riconducibile è stata sostenuta dopo la data di presentazione telematica della istanza, il beneficiario potrà chiedere, con la domanda di pagamento saldo, il contributo per il progetto modificato;

l. per le economie di spesa dovrà essere fornita l’evidenza che l’economia è stata determinata da una minore spesa sostenta a seguito di uno sconto/abbuono rispetto alla spesa iniziale preventivata, la stessa non potrà determinare rimodulazioni di spesa tra le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi nell’ambito della domanda di pagamento saldo e non potrà determinare alcuna modifica sul progetto;

m. per le modifiche minori, al progetto iniziale, occorre far rifermento alle procedure indicate al paragrafo 15) delle presenti Istruzioni Operative. La modifica al progetto iniziale è definita minore esclusivamente se presenta i seguenti requisiti:

✓ deve comportare esclusivamente una modifica in diminuzione o ripartizione di spesa per una percentuale che deve rientrare entro e non oltre il 10% rispetto alla spesa resa finanziabile all’aiuto;

✓ non deve determinare alcuna modifica delle azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi;

✓ non deve determinare un importo ed un contributo complessivo maggiore rispetto all’importo e contributo complessivo richiesto con la domanda di aiuto e reso finanziabile all’aiuto;

Per ogni modifica minore dovrà essere allegata una relazione dettagliata in merito alla spesa dell’intervento che è stata oggetto della modifica, dovrà essere indicata la necessità, l’esigenza e l’eventuale vantaggio venutosi a determinare dalla modifica in questione.

Se la modifica minore interessa il cambio di preventivo, ribadendo che la tipologia di bene fornito deve essere identica al preventivo iniziale ammesso, deve essere allegata una relazione nella quale è dettagliatamente motivata e giustificata la causa che ha determinato la necessità della modifica.

nte

Il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente se comporta un miglioramento in termini economici e/o tecnici rispetto al preventivo originale, oppure se il cambio è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, per tale ipotesi dovrà essere fornita la documentazione che attesti e comprovi le cause di forza maggiore.

Nel caso in cui il cambio del preventivo sia determinato da cause riconducibili al fornitore dovrà essere fornita apposita dichiarazione da parte dello stesso fornitore e la stessa dovrà essere allegata alla domanda di pagamento saldo.

Qualora il cambio del preventivo per cause di forza maggiore comporti un aumento del bene, la differenza rispetto al costo iniziale sarà comunque a carico del beneficiario.

Le spese sostenute, nell’ambito delle modifiche minori, non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio regionale competente per territorio, ma possono essere richieste a contributo con la domanda di pagamento di saldo solo se:

− previste dalle DRA/Bandi regionali,

− eseguite dopo la data di rilascio della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo,

− rispettano i requisiti previsti per le modifiche minori;

n. eventuale altra documentazione espressamente prevista dalla DRA;

o. eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento delegato Ue 2018/273 art. 49) e dell’art. 2) comma 2) del regolamento Ue n. 1306/2013.

26 DOMANDE DI RETTIFICA

La rettifica di una domanda di pagamento saldo può essere effettuata solo entro i termini di scadenza di presentazione delle domande di pagamento saldo.

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di pagamento a saldo, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o della Regione/P.A. o presso il tecnico abilitato dalla Regione/PA medesima, dove ha presentato la domanda iniziale di pagamento saldo.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche, ai dati di domanda iniziale, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l’irregolarità della domanda di pagamento saldo la rettifica non è ammessa.

nte

27 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA DAGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI PER TERRITORIO L’Ufficio regionale competente per territorio procede all’istruttoria come di seguito specificato.

L’Ufficio regionale competente per territorio deve provvedere alla disamina della documentazione allegata alle domande anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle Schede d’Istruttoria.

Dette Schede d’istruttoria sono rese disponibili tramite l’apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

27.1 Controlli di ricevibilità

La verifica della ricevibilità, per le domande di pagamento a saldo, prevede i seguenti punti:

a. presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale);

b. presentazione della domanda entro il termine stabilito;

c. presenza degli allegati previsti dalle presenti Istruzioni operative e dalle DRA ai fini della ricevibilità e dichiarati in domanda.

Nella Scheda istruttoria deve essere barrato l’esito (“ricevibile” o “non ricevibile”).

Se i suddetti punti non hanno esito positivo la domanda di pagamento saldo non è ricevibile e l’istruttoria si conclude con esito negativo.

27.2 Controlli amministrativi ed in loco:

I controlli amministrativi vengono effettuati su tutta la documentazione allegata alle rispettive domande di pagamento saldo.

I controlli in loco vengono effettuati su tutte le domande di pagamento a saldo. Nella fase dei controlli in loco dovrà essere verificata la corretta realizzazione del progetto ad investimento ammesso all’aiuto rispetto a quanto ammesso all’aiuto, lo stato di attuazione delle opere, la funzionalità dello stesso progetto.

Inoltre, il controllo in loco prevede la verifica:

● originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento a saldo;

● effettiva presenza delle operazione/attività e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all’aiuto ed istruttoria di variante;

● effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all’aiuto ed istruttoria di variante;

nte

● registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;

● registrazione sull’estratto conto rilasciato dall’Istituto di credito.

27.2.1 Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo

Come indicato al paragrafo 27.1) l’ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile, l’istruttoria in tal caso si concluderà con l’esito negativo.

La domanda deve essere ritenuta inammissibile se, fatte le dovute richieste di integrazione alla Azienda, non sono presenti tutti gli allegati necessari al fine di fornire una prima evidenza che il progetto e l’obiettivo finale dello stesso è stato realizzato nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.

La verifica della ammissibilità delle domande di pagamento a saldo, verte su tutta la documentazione probatoria, elencata al paragrafo 25) che il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento saldo (Annuali/Biennali) in particolare:

a. verifica della avvenuta presentazione, entro i termini previsti dalla normativa in materia, delle Dichiarazioni Obbligatorie.

Nel merito della dichiarazione di giacenza campagna 2021/2022 e campagna 2022/2023, quest’ultima per i progetti biennali, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento saldo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione, dovrà essere verificata la presenza dell’assunzione dell’impegno alla presentazione da parte del beneficiario, sarà impegno ed obbligo dell’Ufficio regionale competente per territorio accertarsi, successivamente, dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di giacenza da parte del dichiarante.

La mancata presentazione delle Dichiarazioni Obbligatorie può non determinare l’inammissibilità solo nel caso in cui si siano verificate le suddette condizioni:

1. effettività della condizione di esonero dalla già menzionata presentazione;

2. ai sensi del regolamento delegato Ue 2018/273 art. 49) presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell’art. 2) comma 2) del regolamento Ue n. 1306/2013.

b. Verifica che la data di inizio di tutte le attività afferenti alla realizzazione del progetto ammesso all’aiuto23, sia successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto, a tal fine i beni in “conto visione” presenti presso l’Azienda in data antecedente

23 Ogni attività che afferisce all’ investimento, sia che trattasi di un bene mobile e/o di un bene immobile, deve aver avuto inizio obbligatoriamente in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto, e lo stesso investimento deve essere stato collocato/installato presso la struttura in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

nte

alla data di rilascio della domanda di aiuto determinano l’inammissibilità al finanziamento del bene in “conto visione”. La consegna ed installazione/collocazione dell’investimento presso l’Azienda, devono risultare effettuate in data successiva alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento saldo.

c) Verifica che i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, siano stati identificati dal beneficiario mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “regolamento Ue n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento” ovvero, nel caso in cui non sia stato materialmente possibile munire di contrassegno il bene, verifica dell’evidenza dettagliata e puntuale fornita dal beneficiario al fine della identificazione del bene.

d. Verifica che il progetto di investimento, ammesso all’aiuto, sia stato completamente realizzato e funzionante, nel rispetto dell’obiettivo iniziale prefissato per l’investimento, alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo. Ogni attività correlata al progetto ed i relativi pagamenti devono risultare completati alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo. In particolare, occorre procedere all’espletamento degli accertamenti amministrativi, della disamina della apposita relazione redatta dal tecnico, nonché delle verifiche in loco per stabilire l’effettiva realizzazione e funzionalità dell’investimento.

e. Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione

e. Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione

Nel documento REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE (pagine 67-97)

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