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Le due proroghe tecniche di cui alle determine 2018 e 2019 sono legittime?

Inoltre perché nella determine del 2020 non è menzionata la prima parola? E’ veritiera la dichiarazione contenuta nella determine del 2020, per cui l'attuale esecutore ha eseguito sinora la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente senza incorrere in contestazione alcuna?

Sono escluse figure di trattativa privata non consentita?

a) In merito alla richiesta se le due proroghe tecniche di cui alle determine 2018 e 2020 siano legittime si rappresenta che:

- le proroghe tecniche sono disciplinate dall’art. 1065 del D. Lgs. 18/4/2016 n.

50,il comma 11 dello stesso articolo prevede, che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso del periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

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- si può procedere alla proroga al fine di affidare il servizio nel rispetto della normativa vigente e nelle more, creare presupposti non ostativi alla libera concorrenza; l'Anac con deliberazione n.86/2011 ha evidenziato che la proroga nella sua accezione tecnica a carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. Nel caso in specie si evidenzia che la procedura di affidamento da un regime contrattuale ad un altro era in corso e che i tempi della procedura non hanno consentito lei l'individuazione di un aggiudicatario, né tanto meno, la figura del nuovo contratto entro la data di scadenza del contratto ed è stato necessario garantire la prosecuzione del servizio indispensabile, quale si configura quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Grottaferrata. La proroga è stata disposta nelle more della conclusione della procedura di gara, in quanto è stato approfondito che l'istituto della proroga tecnica nelle more di un’indicenda gara, e di conclusione della stessa, risulta prassi perseguibile. L'atto di proroga tecnica persegue l'interesse pubblico e non è violativo della par condicio competitorum degli operatori del settore indistintamente considerati e, inoltre sono stati considerati i tempi tecnici propedeutici alla gara, nonché prescritti dal vigente decreto legislativo 18/4/16 n. 50 per l'espletamento della relativa procedura di gara e per la stipula del conseguente contratto.

b) In merito alla richiesta del perché nella determina n. 15/2020 non è menzionata la prima proroga, si evidenzia che nella determinazione dirigenziale n. 15 del 14/1/2020, nella premessa vengono riportati i dati principali per l'efficacia della proroga, quali dati del contratto da prorogare e motivazioni relative alla necessità della stessa proroga.

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c) In merito al punto relativo si sia veritiera dichiarazione contenuta nella medesima determina n.15/2020 per cui l'attuale esecutore ha eseguito sinora, la gestione del servizio in maniera efficace deficiente senza incorrere in contestazione alcuna, si rimette il parere richiesto all’avv. Luisa Gianpietro, in forza dell'incarico di supporto giuridico/amministrativo nella redazione di un accordo bonario a seguito della contestazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi RD, servizi di igiene e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Grottaferrata, affidato con determinazione dirigenziale n. 217 del 18/4/2019: l'affermazione relativa alla efficace di efficienza dell'esecuzione del contratto appare corretta, alla luce delle considerazioni sopra svolte relativamente alla necessità di rimodulazione dell'originario CSA. Quanto alla questione relativa all'esistenza di eventuali contestazioni da parte del Comune, la dichiarazione di cui alla determina n. 15/2020 circa l'inesistenza di contestazioni necessita di un chiarimento. Si precisa infatti, che il Comune nei primi mesi di esecuzione del contratto ha contestato alla Tekneco Srl alcune penalità, (per il periodo tra il 1 febbraio 2014 e 31 gennaio 2015) rispetto alle quali la società ha presentato contro deduzioni. Tali contro deduzioni sono state ritenute subito fondate tanto che è stato aperto un procedimento di autotutela per la revoca del provvedimento sanzionatorio, che tuttavia non si è concluso formalmente. Sono rimaste di conseguenza per lungo tempo pendenti le doglianze della società Tekneco che vertendo su diritti soggettivi di natura patrimoniale con prescrizione decennale hanno esposto il Comune al rischio di subire un'azione giudiziale dinnanzi al Giudice civile. Successivamente alla luce della variante approvata e dell'esecuzione del servizio, il Comune ha stipulato con la società un atto di transazione nel maggio 2019 nel quale le parti si sono reciprocamente riconosciute diritti e concessioni. La Tekneco da un lato ha rinunciato senza alcuna ammissione di addebito a far valere qualsiasi diritto soggettivo patrimoniale nei confronti del Comune derivante dalla contestazione spiccata dall'ente e relativa al periodo 1/2/14-31/1/15 e dall'altro si è impegnata a cedere, al termine dell'appalto, la proprietà dell'isola informatizzata

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“IDBOX” attualmente sita nel territorio comunale, il cui valore stimato è di circa 45.000 euro. Il Comune di Grottaferrata a sua volta ha dichiarato di non aver null’altro a che pretendere a titolo di penalità ex art. 38 del CSA per il periodo compreso fra i mesi del 1/2/15 e il 31/12/18, durante il quale non sono state raggiunte le quote di RD ma per motivazioni non riconducibili ad inadempimenti da parte dell'appaltatrice, come precedentemente esposto.

d) In merito alla richiesta se siano escluse figure di trattativa privata non consentita, si rappresenta che tali figure hanno luogo, secondo la citata sentenza in linea di principio in rinnovi o proroghe di un contratto d'appalto di servizi o di forniture stipulato da una Amministrazione pubblica al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, pertanto la risposta all'interrogazione di cui al presente punto è che sono escluse figure di trattativa privata non consentita in quanto le proroghe sono state disposte in maniera legittima, come motivate nelle determinazioni dirigenziali indicate.

5) Quali percentuali di raccolta differenziata ha raggiunto il Comune di

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