• Non ci sono risultati.

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dellacollaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esternedall’ordinamento.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole

prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica

che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o

programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche

rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo

n. 165 del 2001.

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Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618

Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP http://www.iccentro3.gov.it - Email: [email protected] Pec: [email protected]

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto perinadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneriulteriori, previdenziali, assicurativi e

la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e

autorizzati.

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Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazione e attraverso altri mezzi dicomunicazione.

2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al commaprecedente.

3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo

3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE

PREMESSO che l’Istituzione scolastica, al fine della acquisizione delle forniture occorrenti al suo funzionamento, deve, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, programmare il proprio fabbisogno al fine di non incorrere nell’artificioso frazionamento della spesa;

RITENUTOche, nelcorsodell’esercizio finanziario, si rendenecessario, peresaurimentodellescorte e per sopravvenute inderogabili necessità non previste, fare ricorso a spese immediate di modesta entità, il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica;

Si stabiliscequantosegue:

Art. 1 – Principi generali

a) Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi dell’art. 17, del D.I. 44/2011 sopra citato. Per tali attività non sussiste l’obbligo del CIG.

b) Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per l’esercizio finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al DSGA.

Art. 2 - Tipologie di spesa e limiti

A carico del fondo, il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese contenute, di volta in volta, nel limite massimo di € 150,00 per singola spesa:

a. postali;

b. telegrafiche;

c. carte e valoribollati;

d. occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici;

e. materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;

f. materiale d’ufficio e dicancelleria;

g. materiale igienico e dipulizia;

h. piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, i. fotocopiatrice, stampanti, e macchined’ufficio;

j. piccole riparazione di mobili e suppellettili;

k. piccolo interventi di manutenzione dei locali scolastici (sostituzione vetri, maniglie, ecc.);

l. altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.

Art. 3 – Registrazioni

a) Il DSGA effettua la registrazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 3, e 29, comma 1, lett. f) del D.I. 44/2001 sopra citato.

b) I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento, progressivamente numerati, firmati dal DSGA

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c) Ogni buono di pagamento deve contenere:

· la data di emissione;

· l’oggetto dellaspesa;

· l’importo della spesa (non superiore a € 150,00 per singola ricevuta/scontrino);

· la ditta fornitrice.

d) Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura quietanzata, scontrino fiscale (possibilmente sottoscritto dal venditore), ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc.

Art. 4 – Reintegri e chiusura fondo minute spese

a) Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al Dirigente scolastico, di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene con mandato intestato al DSGA Il mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.

b) A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al DSGA della somma occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, immediatamente provvede, mediante emissione di apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale dell’Istituzione scolastica.

Art. 5 – Disposizioni finali

a) Il presente Regolamento e le eventuali, successive modifiche ed integrazioni, devono avere l’approvazione dalla maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio stesso.

b) Copia del presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto entro 15 giorni dall’approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Istituto.

c) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016, alle Linee Guida ANAC e alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.