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SULLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA E SULL'ASSORBIMENTO DAI POZZI

Nel documento PE-CONS 55/1/18 REV 1 IT (pagine 131-139)

Articolo 37

Sistemi d'inventario dell'Unione e nazionali

1. Entro il 1°gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato V, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'allegato XII del presente regolamento, si servano dei sistemi di comunicazione istituiti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 per migliorare la stima dei gas fluorurati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui

all'allegato V, parte 1, lettere i) e j), del presente regolamento.

3. È istituito un sistema d'inventario dell'Unione per assicurare tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare continuamente il sistema, che comprende: la definizione di un programma di garanzia e di controllo della qualità; la definizione di obiettivi di qualità e la redazione di un piano di garanzia e di controllo della qualità dell'inventario; procedure di completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell'inventario dell'Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo; le revisioni di cui all'articolo 38.

4. La Commissione esegue un controllo iniziale dell'accuratezza dei dati preliminari dell'inventario dei gas a effetto serra, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni

domanda rilevante sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2.

5. Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell'inventario richiesti per la compilazione dell'inventario dell'Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest'ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

6. La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire le norme su struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e ai requisiti concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi d'inventario nazionali.

Nel proporre tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

7. La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 43 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative ai requisiti concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento del sistema d'inventario dell'Unione. Nel proporre tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

Articolo 38 Revisione dell'inventario

1. Per monitorare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10 del regolamento (UE) 2018/842, la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 14 del

regolamento (UE) 2018/841 e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dal diritto dell'Unione, nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati degli inventari nazionali trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del presente regolamento. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

2. La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:

a) controlli volti a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

b) controlli volti a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono elaborati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;

c) controlli tesi a individuare casi in cui la contabilità LULUCF è svolta in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;

d) se opportuno, il calcolo delle correzioni tecniche che risultino necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

3. La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire i tempi e la procedura per realizzare la revisione completa, compresi i compiti definiti al paragrafo 2, e per assicurare la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

4. La Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati delle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli

assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.

5. I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841, quattro mesi dopo la data di pubblicazione dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 anche riguardo alle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso degli Stati membri alla flessibilità di cui all'articolo 11 del

regolamento (UE) 2018/841.

6. I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842, due mesi dopo la verifica di conformità con il regolamento (UE) 2018/841 di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2018/842.

Articolo 39

Regimi dell'Unione e nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni 1. Entro il 1°gennaio 2021 gli Stati membri e la Commissione gestiscono e cercano di

migliorare continuamente i rispettivi regimi, nazionali e dell'Unione, di comunicazione delle politiche e misure, nonché le proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le rilevanti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto rispettivamente negli Stati membri e nell'Unione per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra.

2. L'obiettivo degli Stati membri e della Commissione è assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra di cui

all'articolo 18, compresi l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli e l'attuazione di attività di garanzia e controllo della qualità e analisi di sensibilità.

3. La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni sui regimi nazionali e unionali delle politiche, misure e proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 18.

Nel proporre tali atti di esecuzione la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, compresi gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e il calendario per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 40

Istituzione e gestione dei registri

1. L'Unione e gli Stati membri istituiscono e tengono registri per contabilizzare accuratamente il contributo stabilito a livello nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, dell'accordo di Parigi e i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell'articolo 6 di detto accordo.

2. L'Unione e gli Stati membri possono tenere i registri insieme con uno o più Stati membri, secondo un regime consolidato.

3. I dati dei registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dell'amministratore centrale di cui all'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di integrare il presente regolamento definendo i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di dare effetto, mediante i registri dell'Unione e degli Stati membri, alla necessaria

attuazione tecnica delle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO 7

Nel documento PE-CONS 55/1/18 REV 1 IT (pagine 131-139)