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ENPACL: identità e profilo

Nel documento ENPACL Bilancio consuntivo 2019 (pagine 23-31)

Bilancio consuntivo 2019

01.

ENPACL: identità e profilo

L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) è istituito nel 1971 con la legge n. 1100.È un ente italiano gestore di forme di previdenza di primo pilastro, avente lo scopo di prov-vedere al trattamento pensionistico dei professionisti iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro e alle rispet-tive famiglie.

L’Ente ha sede a Roma in Viale del Caravaggio n. 78 e svolge un servizio pubblico di tipo previdenziale ed as-sistenziale, previsto dall’art. 38 della Costituzione.

Dal 1° gennaio 1995 l’ENPACL, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell’Ente sono da quel momento riconducibili a norme statutarie.

L’Ente è dotato di apposito Statuto e Regolamento approvati con decreto interministeriale. Nello Statuto sono fissati gli scopi affidati all’Ente realizzati mediante scelte strategiche, gli Organi istituzionali e le modalità di gestione e funzionamento dell’Ente.

I Consulenti del Lavoro

La categoria dei Consulenti del Lavoro è andata delineandosi in conseguenza dello sviluppo delle attività pro-duttive. Tale circostanza ha portato con sé, fra le altre cose, la necessità di una regolamentazione dei docu-menti delle aziende in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

La legge 23 novembre 1939 n. 1815 e il relativo regolamento di attuazione stabilirono che la tenuta e re-golarizzazione dei documenti delle aziende in materia di lavoro e previdenza e assistenza potessero essere curate dal datore di lavoro direttamente o a mezzo dei propri dipendenti, assunta dai professionisti indicati dalla legge oppure da persone che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione.

La complessità della legislazione in materia di tutela del lavoro ha fatto sì che le autorizzazioni previste dalla legge andassero continuamente aumentando fino a raggiungere le 10 mila nell’anno 1964.

L’Albo della professione

Il quadro descritto costituisce l’antefatto entro il quale si configurava l’esigenza della costituzione dell’Albo dei Consulenti del Lavoro, che avviene con legge 12 ottobre 1964 n.1081. sostituita poi nel 1979 con l’ap-provazione della legge 11 gennaio 1979 n.12 “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”.

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Bilancio consuntivo

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Già la legge 1081 prevedeva che la categoria sarebbe stata dotata successivamente di una cassa mutua di assistenza e previdenza e demandava al Consiglio Nazionale del lavoro l’incarico di promuovere iniziative per la sua attuazione. Nel giugno 1969 viene comunicato alla presidenza della X Commissione permanente del Senato la proposta della legge n.736 di “Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei Con-sulenti del Lavoro”.

La storia di ENPACL ed il quadro normativo

Il 23 novembre del 1971 si arriva alla approvazione della legge n. 1100, quadro normativo entro il quale si è svolta l’attività ENPACL per la gran parte della propria vita istituzionale. Da quella data ENPACL ha per-corso molto strada.

Passaggio al metodo contributivo.

Approvazione Modifica Regolamento

2020

Entrata in vigore nuovo

“Regolamento di previdenza e assistenza”

Nell’ottica di razionalizzare il sistema previdenziale mediante interventi sugli “Enti previdenziali minori” e di garantire la tutela previdenziale anche ai liberi professionisti privi di Enti previdenziali di categoria, negli anni

“90 il legislatore è intervenuto per disciplinare i regimi professionali destinati a determinate categorie pro-fessionali. In particolare, il d.lgs. 30.6.1994, n. 509 ha previsto che gli Enti pubblici previdenziali già esistenti e destinati all’erogazione della previdenza di base a favore di determinate categorie di professionisti, fossero

“privatizzati”. Gli enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro.

Svolgono una funzione pubblica, consistente nell’erogazione della previdenza obbligatoria a favore di deter-minate categorie professionali. Sono pertanto assoggettate alla vigilanza del Ministero del lavoro e della pre-videnza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché al controllo generale della Corte dei conti.

Nel giugno del 1994 nasce l’Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati (di seguito indicata come AdEPP) della quale fa parte anche ENPACL. Rappresentare interessi comuni, sviluppare sinergie, tutelare l’au-tonomia degli Enti associati, ottenere uniformità di trattamento giuridico ed economico per i dipendenti degli Enti stessi, sono state le basi sulle quali costruire il percorso comune. Una realtà complessa, emanazione di professioni anche molto diverse fra loro ma che si configurano unitariamente come un modello innovativo, che coniuga l’autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata.

L’anno 2020 segna l’entrata in vigore, dal mese di gennaio, del nuovo “Regolamento di previdenza e assi-stenza”, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 26 giugno 2019 n. 8641. Il Regolamento contiene importanti cambiamenti:

dai giovani che intendono riscattare praticantato e servizio militare a coloro che scelgono di ricongiungere verso l’ENPACL i contributi obbligatori versati presso altre gestioni; dai Consulenti con posizione contributiva irregolare ai professionisti iscritti ad altro Ente di previdenza, per avvenuta opzione. Pensioni più robuste e più tutele per i Consulenti del Lavoro iscritti sono, in sintesi, gli obiettivi di questa nuove norme. Per realizzarli, l’EN-PACL ha previsto misure a favore della regolarizzazione contributiva, in particolare di chi ha carriere lavorative discontinue, a cui si aggiunge un provvedimento straordinario approvato dall’Assemblea dei Delegati dell’Ente.

I servizi: previdenza ed assistenza

L’ENPACL è, impegnato a gestire in maniera efficiente ed economica i contributi raccolti e a provvedere alla tempestiva erogazione delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali in favore degli iscritti e dei pensionati.

I Consulenti del Lavoro sono tenuti al versamento di contributi annuali, che hanno come scopo anche quello di finanziare la pensione e le altre forme di previdenza e assistenza. ENPACL svolge infatti, nell’ambito dei compiti di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra i propri iscritti, ogni ulteriore attività a beneficio degli stessi, come disciplinate nello Statuto e nel Regolamento di previdenza e assistenza, comprese forme di tutela sanitaria, mediante stipula di polizze assicurative annuali a favore degli iscritti, anche pensionati, nonché dei loro familiari e dei praticanti, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzional-mente garantito.

ENPACL è fortemente impegnato inoltre nelle attività di sviluppo e sostegno della professione dei propri As-sociati, con particolare riguardo ai giovani iscritti.

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Assistenza

In coerenza con la propria mission statutaria, inoltre, l’Ente svolge compiti di assistenza verso i Consulenti del Lavoro che sono finanziati, a norma dell’articolo 4 dello Statuto, con una parte delle entrate del contributo in-tegrativo accertate nell’esercizio precedente e più precisamente nel limite del:

z 5%, per attività di assistenza sanitaria integrativa, Long Term Care e provvidenze straordinarie;

z 3%, per attività di sviluppo e sostegno all’esercizio della libera professione dei propri Associati, con partico-lare riguardo ai giovani iscritti.

ENPACL

L’Ente corrisponde i seguenti trattamenti di pensione:

Gli iscritti

In base a quanto previsto dal decreto di privatizzazione (n. 509/1994) nonché dallo Statuto, sono obbliga-toriamente assicurati alla previdenza dell’ENPACL tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Risulta, invece, facoltativa l’iscrizione per i professionisti già iscritti agli albi anzidetti che conservano tale iscrizione in altro Ente di previdenza. Gli iscritti sono tenuti al versamento a favore del-l’ENPACL, per lo svolgimento dei fini istituzionali, dei contributi soggettivi e integrativi, ovvero del solo contributo integrativo se, pur avendo optato per altro Ente di previdenza per liberi professionisti, conservino l’iscrizione agli Albi dei Consulenti del Lavoro.

Il triennio 2017-2019 conferma il trend in diminuzione degli iscritti come meglio specificato nei successivi capitoli 4 e 5.

2017 2018 2019

Nr. iscritti ENPACL 25.598 25.469 25.372

Nr. trattamenti pensionistici 9.925 10.252 10.803

Al 31 dicembre 2019, gli iscritti erano 25.372, di cui 13.563 uomini e 11.809 donne; n. 3.570 iscritti sono anche titolari di una pensione erogata dall’Ente; tra gli iscritti sono stati considerati anche 194 Consulenti del Lavoro sospesi dagli Ordini Provinciali e che, pertanto, non versano il contributo soggettivo fino alla even-tuale revoca della sospensione, né maturano anzianità ai fini previdenziali. Occorre inoltre aggiungere che a

Pensioni

fine anno n. 360 Consulenti del Lavoro erano iscritti solo all’Ordine ma non all’ENPACL, a seguito di opzione per altro Ente di previdenza.

Il numero degli iscritti è diminuito di 97 unità a seguito di n. 528 iscrizioni e n. 625 cancellazioni; la di-stribuzione per sesso in termini percentuali resta stabile rispetto al 2018, con le donne che salgono leg-germente dal 46,42% al 46,54%, ma che confermano la loro prevalenza nelle fasce più giovani d’età, come si evince dalla tabella successiva, cui segue quella con la ripartizione per Regione del numero degli iscritti al 31/12/2019:

ENPACL Bilancio consuntivo 2019

28 Le linee guida e gli ambiti di azione strategica

29 ENPACL

Bilancio consuntivo 2019

02.

Le linee guida e gli ambiti

Nel documento ENPACL Bilancio consuntivo 2019 (pagine 23-31)