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Nel compimento dell’opera di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina della revisione legale dei conti in un unico testo legislativo, il D.lgs. 39/2010 ha abrogato espressamente le leggi speciali che disciplinavano la materia con riguardo a determinate società. Tuttavia ha previsto una disciplina peculiare per queste società che ha definito Enti

di interesse pubblico.

Si tratta di determinati soggetti individuati in ragione della diffusione delle azioni, o del particolare settore in cui operano60. È riconosciuto alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap il potere di individuare altre società che devono essere considerate enti di interesse pubblico ovvero escluderne alcune espressamente previste61.

Gli enti di interesse pubblico non possono incaricare della revisione legale il collegio sindacale, dovendo quindi necessariamente nominare un revisore od una società di revisione legale dei conti. L’art. 2409 bis, secondo comma, stabiliva: “nelle società che fanno ricorso al mercato del

capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione” ed

60In particolare: società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati; banche; imprese di assicurazione e di riassicurazione; società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; società di gestione dei mercati regolamentati; società di gestione dei sistemi di compensazione e di garanzia; società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società di investimento a capitale variabile; istituti di pagamento; istituti di moneta elettronica; intermediari finanziari di cui all’art. 107 TUB.

61DE LUCA, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati in Le nuove leggi civili

il comma terzo precisava che “lo statuto delle società che non fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.” L’attuale art. 2409 bis prevede che la revisione legale dei conti possa essere affidata al collegio sindacale solo nelle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. L’intervento di modifica dell’art. 2409 bis ha comportato l’abrogazione del comma secondo e la modifica solo formale del comma terzo62. Difatti gli enti di interesse pubblico possono nominare oggi sia il revisore legale persona fisica che la società di revisione, mentre con riferimento alla possibilità di incaricare il collegio sindacale della revisione, la modifica potrebbe ingenerare confusione. L’abrogazione dell’art. 2409 bis, terzo comma, c.c. nella parte in cui non consentiva tale semplificazione nelle società facenti ricorso al capitale di rischio, va coordinata con la previsione di cui all’art. 16, secondo comma, D.lgs. 39/2010 che espressamente vieta agli enti di interesse pubblico, e quindi alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di affidare la revisione al collegio sindacale.

L’incarico ha una durata di nove esercizi per la società di revisione legale e di sette per il revisore persona fisica. Anche in questo caso non sembra che le parti possano prevedere un termine diverso. Inoltre l’incarico è rinnovabile, ma il nuovo incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla cessazione del precedente. L’ art. 17, quarto comma, D.lgs. 39/2010 stabilisce che l’incarico di responsabile della revisione non può essere esercitato dallo stesso soggetto per più di sette esercizi e non può riassumere l’incarico, neppure per conto

62GARGANTINI, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati in Le nuove leggi

di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi due anni dalla cessazione del precedente63.

Si può quindi rilevare che per gli enti di interesse pubblico il legislatore ha previsto un termine formalmente più lungo, ma ha posto un limite al rinnovamento dell’incarico, a garanzia dell’indipendenza del revisore, così introducendo la c.d. audit firm rotation di matrice statunitense64.

Per il revisore legale (sia esso persona fisica, giuridica e per i dipendenti di questa) è prevista una serie di servizi che non può essere effettuata a favore delle società revisionate, delle società da questa controllate o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo65. La formulazione dell’art. 17 nel suo complesso, pur rubricato Indipendenza,

63Si noti che l’art. 1, I, lett. i), del medesimo decreto definisce il responsabile della revisione sia come il revisore legale cui è stato conferito l’incarico, sia come il soggetto responsabile dello svolgimento dell’incarico, se l’incarico è stato conferito ad una società di revisione legale. Pertanto la disposizione che abbiamo richiamato soffre di un mancato coordinamento con la definizione appena data. In altri termini se volesse riferirsi al responsabile della revisione per come definito dall’art. 1, mal si coordinerebbe con l’art. 17, I, per il quale, come abbiamo detto, l’incarico di revisione legale ha durata di sette esercizi per il revisore legale e non può essergli rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi tre esercizi dalla cessazione del precedente. A ben vedere non potrebbe non ritenersi che il responsabile cui fa riferimento è quello che svolge la propria attività per conto dalla società di revisione legale dei conti. Del resto la specificazione neppure per

conto di una diversa società di revisione legaleè in questo senso.

64La maggiore durata dell’incarico è dovuta alla necessità di non poter richiedere all’ente di interesse pubblico di dover procedere alla nomina di un nuovo revisore ogni tre anni, o comunque con eccessiva frequenza, scelta che si imporrebbe data l’impossibilità di rinnovare l’incarico alla società di revisione uscente. Ciò innanzitutto per ragioni di continuità dell’attività di revisione e secondariamente, ma forse neppure troppo, per ragioni di costi e di razionalità nel funzionamento della società.

65L’art. 17, comma terzo, D.lgs. 39/2010 stabilisce: I revisori legali […] non possono fornire

alcuno dei seguenti servizi all’ente di interesse pubblico che ha conferito l’incarico di revisione: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento; h) presentazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob[…].

tradisce il ritorno allo schema dell’incompatibilità che è stato abbandonato dall’art. 10 per le società sottoposte a revisione che non siano enti di interesse pubblico. Tuttavia il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 17 non comporta la decadenza, bensì la mera applicazione di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, essendo rimessa all’ente di interesse pubblico la valutazione circa il proseguimento del rapporto66. Infatti, il legislatore ha previsto innanzitutto un rinvio alla regolamentazione della Consob che dovrà prevedere le situazioni idonee a compromettere l’indipendenza dei revisori e le misure da adottare per risolvere tali situazioni. In attesa dell’emanazione di tali regolamenti il D.lgs. 39/2010 all’art. 43 stabilisce che rimangono in vigore le norme previste dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal proposito occorre sottolineare che alcune norme sono state oggetto di espressa abrogazione da parte della stessa Consob, mentre altre continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare. In particolare rimane in vigore la disciplina dettata, per quanto di nostro interesse, dal c.d. Regolamento Emittenti, che agli artt. 149 bis e ss. disciplina l’incompatibilità del revisore legale, come vedremo nel proseguo.

L’art. 17 D.lgs. 39/2010 prevede una serie di servizi che i revisori non possono offrire alle società per le quali svolgono la revisione. Si tratta in particolare di: tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; progettazione e realizzazione di sistemi informativi contabili; servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; servizi attuariali; gestione esterna dei servizi di controllo interno; consulenza in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

66La Consob può irrogare una sanzione che va da centomila a cinquecentomila euro nel rispetto della procedura sanzionatoria di cui all’art. 195 TUIF.

intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimenti; prestazione di difesa giudiziale; altri servizi e attività anche di consulenza inclusa quella legale non collegati alla revisione che saranno individuati dalla Consob.

Inoltre il revisore, ovvero il responsabile della revisione per conto di una società di revisione, non può svolgere per la società revisionata prestazioni di lavoro autonomo o subordinato se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell’incarico. Per altro verso coloro i quali siano stati amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili o abbiano fatto parte dell’organo di controllo di un ente di interesse pubblico, non possono svolgere la revisione legale dell’ente, nonché delle società controllate o che lo controllano, se non siano decorsi due anni dalla cessazione degli incarichi citati. La Consob, infatti, con Delibera del 28.6.2011 n. 17845 ha sanzionato una società di revisione per non aver, tra l’altro, valutato le minacce all’indipendenza derivanti dal “rapporto di familiarità” esistente tra il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili presso la società revisionata, ed i membri del “team di revisione”, in forza del ruolo di manager ricoperto dalla medesima persona presso la società di revisione fino all’anno precedente. In particolare la Consob ha ritenuto la condotta della società di revisione “gravemente omissiva con riguardo al mancato svolgimento della Independent

review e all’omessa valutazione della “minaccia” all’indipendenza dell’attività di revisione […] atteso che (omissis) avrebbe dovuto essa stessa attivarsi tempestivamente, nel primo caso, sollecitando il Consiglio di Amministrazione a nominare un independent reviewer e, nel secondo caso – non potendo ignorare il “passato lavorativo” del Dott. (omissis)- svolgendo ogni più opportuno

approfondimento in ordine alla rilevanza di tale circostanza ai fini della salvaguardia della propria indipendenza di giudizio67.

Nell’ipotesi di violazione dei divieti citati è prevista una sanzione pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob nel rispetto della procedura sanzionatoria di cui all’art. 195 TUF. Si segnala che l’irrogazione della sanzione citata non pregiudica l’applicazione delle ulteriori sanzioni da parte della Consob ex art. 26, comma 2 D.lgs. 39/2010. Occorre segnalare tuttavia che tra queste rientra anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Dal tenore letterale della norma quindi sembrerebbe che la Consob possa applicare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da centomila a un milione di euro (l’art. 17 prevede la sanzione fino a cinquecentomila cui si andrebbe a sommare la sanzione prevista dall’art. 26 fino ad un massimo di ulteriori cinquecentomila). Tuttavia sembrerebbe preferibile ritenere la sanzione di cui all’art. 17 speciale rispetto a quella della lettera a) del primo comma dell’art. 26 e pertanto laddove la Consob ritenesse di dover irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria si applicherà l’art. 17, comma 7 (da centomila a cinquecentomila) potendo poi applicare le ulteriori sanzioni previste dall’art. 26, tra cui la revoca del revisore e il divieto di accettare nuovi incarichi.

Gli artt. 149 quater e 149 quinquies del Regolamento Emittenti stabiliscono inoltre che costituiscono cause di incompatibilità con l’incarico di revisore legale dei conti il detenere un interesse finanziario o l’intrattenere relazioni d’affari con la società che ha conferito l’incarico, le sue controllate o controllanti. L’incompatibilità si realizza se a detenere l’interesse finanziario o le relazioni d’affari sia la società di revisione o coloro che fanno parte del gruppo di revisione o della catena di comando,

o coloro i quali hanno con i revisori forti rapporti di lavoro o di stretta familiarità. La società di revisione e la società che conferisce l’incarico individuano ulteriori ipotesi in cui la detenzione di un interesse finanziario o le relazioni d’affari siano idonei a compromettere l’indipendenza del revisore. Costituisce causa d’incompatibilità inoltre la partecipazione che la società revisionata abbia nella società di revisione o di una sua controllata o controllante ovvero il potenziale esercizio di una, anche indiretta, influenza sul processo decisionale della società di revisione (art. 149 sexies Reg. Em.).

Al fine di garantire l’indipendenza del revisore è prevista una serie di obblighi informativi. In primo luogo il revisore legale dei conti deve confermare ogni anno per iscritto la propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, comunicando contestualmente gli eventuali servizi diversi dalla revisione forniti all’ente di interesse pubblico anche dalla sua rete di appartenenza. Deve discutere con lo stesso Comitato dei rischi per la propria indipendenza e delle misure volte a ridurre od eliminare tali rischi. Il revisore è inoltre tenuto a presentare una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione, soffermandosi in particolare su eventuali carenze rinvenute nel sistema di controllo interno relativamente al processo di informativa finanziaria (artt. 17, co. 9° e 19, co. 3°, D.lgs. 39/2010). La norma non chiarisce quale debba essere la periodicità della relazione, tuttavia si ritiene che, dovendosi riferire sulle questioni emerse in sede di revisione, debba essere effettuata dopo la chiusura dell’esercizio. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di

-recte non esonera il revisore dal– comunicare al comitato per il controllo interno le eventuali carenze nel sistema di controllo interno in modo da consentire alla società di poter provvedere il prima possibile. Si discute inoltre dell’opportunità di inviare la relazione anche all’organo di gestione

al fine di consentire un più rapido intervento da parte dell’organo decisionale. Per quanto una soluzione affermativa possa considerarsi una

best practice, non si rinvengono dati normativi in tal senso e non può quindi ritenersi il revisore a ciò obbligato, sembrando sufficiente, al fine di escludere ogni forma di responsabilità, una tempestiva comunicazione all’organo di controllo, che a sua volta provvederà ad informare l’organo di gestione.