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ENTI REGIONALI

Art.92 (Ente tutela pesca)

1. La Direzione dell’Ente tutela pesca provvede alla tutela e all’incremento del patrimonio ittico delle acque interne del Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

a) rilascia le licenze ed autorizzazioni per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

b) esercita la vigilanza ittica, accertando le violazioni in materia;

c) cura le attività di ripopolamento delle acque, anche tramite la realizzazione e la gestione di impianti per l’allevamento e la riproduzione di specie ittiche di interesse regionale;

d) esegue il recupero della fauna ittica in occasione di asciutte naturali od artificiali e provvede affinché i lavori, da chiunque eseguiti in alveo, garantiscano la continuità idrobiologica;

e) esegue attività di studio, ricerca e sperimentazione sugli ambienti acquatici interni, anche su richiesta di altri uffici;

f) presta attività di consulenza nelle materie di competenza, quando richiesto dalla Pubblica Autorità;

g) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l’esercizio della pesca nelle acque interne;

h) organizza attività didattico-divulgativa nel proprio Laboratorio di idrobiologia ed acquario di Ariis di Rivignano;

i) tratta ogni questione tecnica, amministrativa e contabile di competenza curando, tra l’altro, l’attività di segreteria e di assistenza agli organi istituzionali dell’Ente.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l’Ente può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

Art. 93

(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS) 1. La Direzione dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori cura, in particolare:

a) l'assistenza agli organi istituzionali dell’Agenzia, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi da essi stabiliti;

b) la programmazione e gestione delle risorse finanziarie e i relativi adempimenti;

c) la predisposizione dello schema del programma triennale degli interventi e l’attuazione degli interventi medesimi;

d) la trattazione degli affari giuridici, amministrativi, contabili e generali;

e) la trattazione dell'attività concernente i contratti, la gestione dei beni mobili, la programmazione dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Ente, provvedendo al relativo approvvigionamento;

f) l’attività concernente la comunicazione istituzionale dell’Agenzia, ivi compresa la gestione di uno sportello per le relazioni con il pubblico;

g) lo svolgimento di tutti gli altri compiti non attribuiti al Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario.

Art. 94

(Articolazione dell’ARDISS)

1. L’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste;

b) Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Udine.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l’Agenzia può articolarsi in ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

Art. 95

(Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste) 1. Il Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste:

a) collabora con l’Università degli Studi di Trieste, con le altre Istituzioni di alta formazione e con gli Istituti Tecnici Superiori delle Province di Trieste e Gorizia per garantire l’accesso ai servizi da parte della generalità degli studenti ad esse iscritti ed in particolare dei capaci, meritevoli, ma privi di mezzi;

b) attua gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e in particolare eroga i benefici di natura economica articolati in borse di studio, prestiti e contributi;

c) eroga i servizi abitativi e di ristorazione;

d) cura l’attuazione dei servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza, dei servizi di orientamento, culturali, per l'aggregazione, turistici, sportivi, di trasporto, nonché dei servizi a favore dei soggetti diversamente abili;

e) cura l’attività informativa e di raccordo con le aziende territoriali del servizio sanitario regionale alfine di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria agli studenti fuori sede;

f) cura la gestione del patrimonio immobiliare finalizzato all’erogazione del servizio abitativo nelle Province di Trieste e Gorizia.

Art. 96

(Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Udine) 1. Il Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Udine:

a) collabora con l’Università degli Studi di Udine, con le altre Istituzioni di alta formazione e con gli Istituti Tecnici Superiori delle Province di Udine e Pordenone per garantire l’accesso ai servizi da parte della generalità degli studenti ad esse iscritti ed in particolare dei capaci, meritevoli, ma privi di mezzi;

b) attua gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e in particolare eroga i benefici di natura economica articolati in borse di studio, prestiti e contributi;

c) eroga i servizi abitativi e di ristorazione;

d) cura l’attuazione dei servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza, dei servizi di orientamento, culturali, per l'aggregazione, turistici, sportivi, di trasporto, nonché dei servizi a favore dei soggetti diversamente abili;

e) cura l’attività informativa e di raccordo con le aziende territoriali del servizio sanitario regionale alfine di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria agli studenti fuori sede;

f) cura la gestione del patrimonio immobiliare finalizzato all’erogazione del servizio abitativo nelle Province di Udine e Pordenone.

ART.97

(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA)

1. La Direzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) cura il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento.

ART.98 (Servizi dell’ERSA) 1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali;

b) Servizio promozione, statistica agraria e marketing;

c) Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati l’Agenzia può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

ART.99

(Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali) 1. Il Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza dell’Agenzia;

b) assicura il supporto giuridico e amministrativo ai servizi di indirizzo tecnico;

c) cura i servizi e le attività aventi carattere generale;

d) cura la predisposizione del bilancio, le sue variazioni ed il rendiconto e collabora nella predisposizione degli atti di programmazione.

ART.100

(Servizio promozione, statistica agraria e marketing) 1. Il Servizio promozione, statistica agraria e marketing, con sede in Pozzuolo del Friuli:

a) promuove e attua, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, le attività per favorire la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

b) cura gli interventi in materia di promozione dei prodotti agricoli regionali mediante la realizzazione di manifestazioni, mostre e convegni di rilievo regionale e di iniziative atte a promuovere la conoscenza di sistemi di produzione e vendita;

c) attua gli interventi a sostegno di enti ed associazioni aventi finalità istituzionali di interesse agricolo;

d) cura la statistica agraria;

e) cura la gestione di banche dati della realtà agricola e agro-alimentare regionale, anche al fine di elaborare proiezioni, modelli statistici e scenari di sviluppo del settore produttivo primario;

f) promuove e attua ricerche di mercato e iniziative per lo sviluppo del marketing territoriale;

g) svolge ogni altra attività, anche tecnico-operativa, in materia di agriturismo compresa quella di vigilanza, di formazione professionale e di promozione;

h) svolge gli adempimenti in materia di agricoltura biologica;

i) effettua indagini, atte alla conoscenza e valutazione delle produzioni agrarie regionali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e ai loro trasformati;

j) svolge le attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e qualità.

ART.101

1. Il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, con sede in Pozzuolo del Friuli:

a) assicura l’applicazione, sul territorio regionale, della normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale esercitando altresì le necessarie attività certificatorie e di controllo di conformità;

b) esercita le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale;

c) esercita la vigilanza sull’attività vivaistica, sullo stato fitosanitario, sulla produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nel territorio regionale, compreso l’impiego in ambito agricolo, ornamentale e forestale, di vegetali, incluse le sementi, geneticamente modificati;

d) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali, quando non altrimenti attribuite;

e) esercita le competenze regionali in materia di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, di vivaismo viticolo, di accreditamento e controllo dei fornitori, dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;

f) esercita la diagnostica fitopatologica, cura studi e ricerche in materia fitopatologica e fitoiatrica e assicura il corretto impiego dei prodotti fitosanitari;

g) irroga le sanzioni amministrative previste dalle vigenti normative fitosanitarie;

h) realizza programmi di intervento diretto ed attua programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico, nonché corrisponde gli eventuali indennizzi economici da questi previsti;

i) cura l’attività di diagnosi fitopatologica attraverso lo studio, la ricerca e le analisi delle malattie delle piante agrarie, forestali, ornamentali e della flora spontanea, dovute all’azione di agenti biotici e abiotici nonché al riconoscimento e alla caratterizzazione di organismi nocivi quali virus e virus-simili, batteri, fitoplasmi, funghi, nematodi, insetti e altri artropodi;

j) attua interventi in materia di fitopatologia forestale in raccordo con il Servizio programmazione e pianificazione forestale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

k) effettua studi e indagini di laboratorio per il settore agro-ambientale;

l) svolge per conto dell’Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per i controlli ufficiali;

m) cura la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo agrario e sulle colture di preminente interesse anche tramite l’effettuazione di prove specifiche;

n) attua iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione delle cognizioni tecniche nelle materie di competenza;

o) provvede alle attività di aggiornamento tecnico e professionale degli operatori dei settori agricolo ed ittico, compresa l’assistenza tecnica specialistica alle aziende;

p) cura gli adempimenti relativi all'attuazione di Progetti di ricerca di rilevanza nazionale e/o internazionale nel settore rurale;

q) adotta i disciplinari relativi alle tecniche agronomiche, di coltura e di difesa integrata delle coltivazioni.

Art. 102

(Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Direzione dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia svolge i compiti indicati all’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 e in particolare:

a) cura, in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, svolgendo in tale ambito anche attività didattica e formativa degli operatori del settore e coordina le attività di catalogazione promosse e realizzate dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, con particolare riguardo agli istituti museali e bibliotecari degli enti locali, dagli enti ecclesiastici e da altri soggetti pubblici e privati;

b) cura la programmazione e la gestione di attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali anche mediante l’organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l’aggiornamento di figure professionali operanti nel settore; a tal fine presso l’Istituto opera la Scuola regionale per il restauro, per l’organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell’osservanza della normativa

statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell’insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento;

c) effettua, con l’osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;

d) esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari;

e) assicura il supporto tecnico-scientifico e la consulenza per i servizi e gli istituti bibliotecari, museali ed ecomuseali e collabora con la Soprintendenza archivistica e l’Amministrazione regionale per la salvaguardia degli archivi storici pubblici e privati della regione;

f) collabora con l’Amministrazione regionale ai fini dell’esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo delle reti bibliotecaria, museale ed ecomuseale e concorre, fornendo supporto tecnico-scientifico, alla programmazione dell’impiego delle risorse regionali stanziate per il sostegno e lo sviluppo dei rispettivi settori nonché per l’attuazione degli interventi di valorizzazione degli altri beni culturali della regione;

g) promuove iniziative e progettualità per la valorizzazione dei siti, dei cimeli, delle testimonianze e della documentazione della Prima Guerra mondiale, svolgendo, altresì, azione di coordinamento di analoghe attività svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati;

h) favorisce la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati con specifiche attività promozionali, divulgative e convegnistiche, nonché mediante la costruzione, la gestione e l’edizione di banche – dati informatiche specialistiche;

i) promuove le attività di conoscenza e valorizzazione dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia, coordinando gli interventi degli enti proprietari dei beni o a diverso titolo competenti in materia.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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