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- Euro 10.152,95 da trasferimenti regionali – decreto buona scuola – per lavori di ampliamento scuola dell’infanzia;

- Euro 10.535,00 da utilizzo proventi TARI – tassa sui rifiuti – destinato al finanziamento di spese in conto capitale;

- Euro 80.700,00 proventi diversi finalizzati al finanziamento del Fondo miglioramento dei servizi.

L’avanzo d’amministrazione 2017 di parte corrente pari ad Euro 722.193,58 è destinato a:

- Euro 270.999,62 per il finanziamento di spese riguardanti il salario accessorio anni precedenti per il personale dipendente;

- Euro 234.183,40 per il finanziamento dei servizi relativi al progetto “PON Inclusione”;

- Euro190.000,00 parte accantonata per contenzioso destinata al finanziamento di debiti fuori bilancio;

- Euro 10.472,00 per il finanziamento delle competenze arretrate al personale dipendente riferita al rinnovo del C.C.N.L. - EE. LL.;

- Euro 16.538,56 destinata al finanziamento dell’indennità di fine mandato.

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5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n.118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Consultazioni elettorali e referendarie 120.000,00 83.000,00 83.000,00

altre da specificare 0,00 0,00 0,00

TOTALE 120.000,00 83.000,00 83.000,00 Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 consultazione elettorali e referendarie locali 120.000,00 83.000,00 83.000,00

altre da specificare 0,00 0,00 0,00

TOTALE 120.000,00 83.000,00 83.000,00

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6. Verifica rispetto pareggio bilancio

Le previsioni di entrate e di spese finali in termini di sola competenza, garantiscono il rispetto delle regole del pareggio di bilancio ai sensi della legge di bilancio 2017, n. 232/2016 e della legge di bilancio 2018, n. 205/2017.

Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:

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7. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5, dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

1 – Criteri di valutazione

Equilibri di bilancio (quadro generale riassuntivo) Equilibrio di parte corrente e di parte capitale Entrate correnti

Entrate tributarie (IMU – TASI – TARI) Altre entrate tributarie

Fondo di solidarietà comunale Entrate da trasferimenti correnti Entrate extratributarie

Spese correnti

Servizi per conto terzi e partite di giro

Accantonamento alFondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) Altri accantonamenti

2 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2017

3 - Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2017

4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

5 - Programmazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato

6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

7 - Strumenti finanziari derivati 8 - Partecipazioni

9 - Altre informazioni Vincoli di pareggio

Altri vincoli di finanza pubblica Vincoli di indebitamento Situazione di cassa

Previsioni esercizi successivi al 2018 (2019 – 2020) Considerazioni finali e conclusioni

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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa degli Enti locali; tutto ciò nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Tale documento è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione e loro coerenza con le previsioni

Programma triennale lavori pubblici

Con delibera di Giunta Municipale n. 51 del 20/06/2018 è stato adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2018/2020 sul quale il Collegio ha espresso con verbale n. 22 del 04/09/2018 parere favorevole alla sua approvazione poiché lo stesso è conforme alle norme di legge (proposta Consiglio Comunale n. 80 del 29/08/2018).

Lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 è rimasto in pubblicazione per trenta giorni consecutivi dal 21/06/2018 al 21/07/2018 e durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l’Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 21 in data 16.08.2018 ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

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Programma biennale acquiosti di beni e servizi

Sul programma l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n. 22 del 04/09/2018.

Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

Come disposto dalla legge di bilancio 2018 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

Pertanto, la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentaledi riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui all’articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l’anno di competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all’art. 9 comma 2 della legge 243/2012. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al nettodelle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti dell’1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l’importo degli impegni correnti dell’anno precedente a quello dell’anno in cui si applica la sanzione è determinato al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi al versamento al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78;

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 Pagina 20 di 37 f) nell’anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell’ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 142.994,89 0,00 0,00 A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020

quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 142.994,89 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa (+) 7.753.228,02 7.753.228,02 7.753.228,02

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza

pubblica (+) 4.865.109,71 3.931.516,41 3.360.240,93

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2.515.658,16 2.455.715,00 2.127.272,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 27.311.053,36 23.731.055,62 9.460.808,01

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 14.964.571,15 13.327.530,20 12.632.020,26 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da

entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 1.046.032,55 1.185.503,55 1.324.974,56 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(3) (-) 1.666,00 3.026,00 3.026,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 13.911.872,60 12.134.000,65 11.299.019,70

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 27.751.293,67 23.924.534,09 9.573.586,48 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da

debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00 I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(I=I1+I2-I3-I4) (-) 27.751.293,67 23.924.534,09 9.573.586,48

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo

pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.

243/2012 (4) 924.877,87 1.812.980,31 1.828.942,78

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020

A) ENTRATE da fiscalità locale

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

IMU -Imposta Municipale Propria- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Il relativo gettito è stato previsto in Euro 2.180.000,00 tenuto conto che a norma dell’articolo 6 del decreto legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 02 maggio 2014, n. 68 l’I.M.U. va iscritta in bilancio al netto della quota di alimentazione del F.S.C. pari ad Euro 486.258,72 del gettito stimato IMU ad aliquota base (in tal senso si è tenuto conto di quanto indicato nel prospetto di “calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2018” pubblicato sul sito di finanza locale). Le aliquote sono state confermate con Determinazione Sindacale n. 26 del 30 luglio 2015. È stata, altresì, prevista la somma di Euro 500.000,00 per IMU anni precedenti riguardante l’attività di accertamento anno 2014 i cui avvisi risultano in fase di elaborazione;

TASI

-Tributo Servizi Indivisibili - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. È stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 9 settembre 2014 con la quale sono state, altresì, approvate le aliquote. Il relativo gettito, per l’anno 2018, pari ad Euro 450.000,00 è stato determinato sulla base delle stime ministeriali e tenuto conto dell’abolizione della stessa per l’abitazione principale con l’aliquota approvata e confermata con Determinazione Sindacale n. 25 del 30 luglio 2015. È stata, altresì, prevista la somma di Euro 20.000,00 per TASI anni precedenti riguardante l’attività di accertamento anno 2014 i cui avvisi risultano in fase di elaborazione;

TARI

- Tributo Servizio Rifiuti- componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il piano finanziario per l’anno 2018 e le conseguenti tariffe sono state adottate con deliberazione consiliare n. 36 del 31 marzo 2018. Il gettito tributario è previsto in Euro 2.937.426,02 assicurando la copertura del cento per cento dei costi del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto della somma stanziata per proventi da raccolta differenziata e della somma stanziata a copertura delle agevolazioni di cui all’art. 49 del Regolamento I.U.C. Inoltre, alla previsione deve essere aggiunto l’importo di Euro 131.290,77 relativo alla riscossione del tributo provinciale “TEFA”, iscritto al Titolo 9 “entrate per conto di terzi e partite di giro”, del pari l’importo è stato previsto nella parte spesa al Titolo 7 “spese per conto terzi e partite di giro” per il conseguente versamento del tributo provinciale, nel rispetto del comma 666 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Con l’approvazione del Piano finanziario 2017 cui delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31 marzo 2018 è stato deliberato di

“riportare a nuovo nel Piano Finanziario previsionale TARI anno 2018 lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui Rifiuti di Euro 264.788,85, utilizzando in parte l’avanzo vincolato già determinato in sede di rendiconto della gestione finanziaria 2016 in Euro 101.886,76 e per la differenza di Euro 162.902,09 a carico della tariffa per l’anno 2018, evidenziando che gli scostamenti negativi non sono dipendenti da negligente gestione del servizio ma dalle continue rettifiche sulla banca dati trasferita dalla Società d’Ambito ATO ME1 S.p.A. che, in taluni casi, comportano riduzione di superfici imponibili e dall’applicazione di variazioni nella

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020 Pagina 22 di 37

posizione contributiva, tenendo conto anche dei continui accertamenti d’ufficio a beneficio della base imponibile”.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO ACCERTATO RESIDUO PREV. PREV. PREV

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

I proventi complessivi dei servizi a domanda individuale stanziati nel bilancio di previsione anno 2018 prevedono un gettito di Euro 71.800,00 che, comparato al costo complessivo dei servizi stessi pari a Euro 192.846,31, copre il costo dei servizi nella misura del 37,23%.

Il Comune di Sant’Agata di Militello non versa nelle condizioni di cui agli artt. 242 e243 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L’Organo esecutivo con deliberazione n. 67 dell’1° agosto 2018, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 37,23%.

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Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

sanzioni ex art.208 CdS 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Con atto di Giunta n. 55 in data 28giugno 2018 la somma di euro 60.0000,00, pari al 50%, è stata destinatanegli interventi di spesa alle finalità di cui all’art. 208 del codice della strada.

La quota vincolata di Euro 60.000,00 è destinata:

 al titolo 1 spesa corrente per euro 54.000,00;

 al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 6.000,00.

I proventi da sanzioni ex art. 142 CdS (autovelox) previsti in euro 35.000,00 sono destinati per euro 20.000,00 al miglioramento della segnaletica stradale e per euro 15.000,00 al potenziamento dell’attività di controllo stradale attraverso impianti di videosorveglianza.

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno Importo % spesa corrente sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia” devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L’articolo 1, comma 461, poi, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l’abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell’art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni che consentiva l’utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Occorre, poi, ricordare che non può più essere utilizzato l’art. 1, comma 737 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Il citato articolo 1, comma 460 della legge n. 232/2016 entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

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realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

interventi di riuso e di rigenerazione;

interventi di demolizione di costruzioni abusive;

acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

spese di progettazione per opere pubbliche.

L’iscrizione dei proventi delle concessioni edilizie nello schema di bilancio 2018 è destinata interamente al Titolo II della spesa alle seguenti finalità:

L’iscrizione dei proventi delle concessioni edilizie nello schema di bilancio 2018 è destinata interamente al Titolo II della spesa alle seguenti finalità:

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