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1.071.547,75 6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l’obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell’esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L’eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l’esatta attribuzione dell’entrata al rispettivo esercizio;

- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L’obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l’entrata è accertata nell’esercizio in cui sorge il diritto per l’ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all’avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l’entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all’avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell’ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;

- Permessi di costruire. I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L’entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell’esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all’avvenuta ultimazione dell’opera, è imputabile nell’esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, deroga ammessa solo se espressamente prevista dalla norma, come in questo caso) per cui l’eventuale accertamento è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell’eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/E Rendiconto 2016

(Entrate in conto capitale) Stanziam. finali Accertamenti

100 Tributi in conto capitale 0,00 0,00

200 Contributi agli investimenti 246.000,00 179.850,47

300 Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 54.500,00 55.541,09

500 Altre entrate in conto capitale 413.000,00 640.612,87

Totale 713.500,00 876.004,43

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l’alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell’eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/E Rendiconto 2016

(Entrate da riduzione di attività finanziarie) Stanziam. finali Rendiconto

100 Alienazione di attività finanziarie 0,00 10,77

200 Riscossione di crediti a breve termine 0,00 0,00

300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine 0,00 0,00

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale 0,00 10,77

6.7 Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l’emissione di obbligazioni (Tip.100), l’accensione di prestiti a breve (Tip.200), l’accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L’accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;

- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all’eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell’integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall’andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell’eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.6/E Rendiconto 2016

(Accensione di prestiti) Stanziam. finali Accertamenti

100 Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00

200 Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00

300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine 0,00 0,00

400 Altre forme di indebitamento 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell’ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell’anno. L’eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l’ammontare massimo dell’anticipazione che l’ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell’eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.7/E Rendiconto 2016

(Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) Stanziam. finali Accertamenti

100 Anticipazioni tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

6.9 Altre considerazioni sulle entrate

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione delle entrate, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE 7.1 Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un’informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 -Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente raalizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza Rendiconto 2016

7 Spese conto terzi e partite di giro 1.396.505,00 1.032.827,64

Totale 11.165.717,67 9.202.587,28

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