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Equilibrio tra equivalenza funzionale e equivalenza formale tra

9. Il problema dell’equivalenza e il peso della cultura giuridica a livello

9.1 Equilibrio tra equivalenza funzionale e equivalenza formale tra

La traduzione di un testo giuridico deve garantire allo stesso tempo l’applicazione della regola del diritto, attraverso l’equivalenza funzionale, e l’espressione della regola, attraverso l’equivalenza linguistica.424

La difficoltà nel raggiungere un equilibrio tra le due componenti, linguistica e giuridica, è particolarmente evidente quando si tratta di tradurre il diritto comunitario nelle diverse lingue ufficiali degli Stati membri, laddove non solo bisogna affrontare spesso la mancanza dell’equivalenza a livello concettuale di diverse categorie giuridiche, ma anche a livello linguistico si possono creare casi di polisemia o sinonimia sui diversi livelli, nazionale e sovranazionale, che hanno dirette conseguenze sull’uniforme interpretazione del diritto europeo.

La scelta è tra una traduzione che mantenga una corrispondenza terminologica formale (system neutral) o che, al contrario, preferisca sempre l’uso di un equivalente funzionale, laddove possibile (system

specific). 425

Questo problema è meglio inquadrato se si fa riferimento a due momenti precisi, quali la formazione della terminologia giuridica europea

      

422 Ibidem. "J’emploie le mot «quasi» pour montrer que le concept occidental d’État de droit ne

s’étend pas à l’ensemble de la planète juridique" 

423 Si vuole ricordare tuttavia la ben nota lezione di Teubner sul concetto dibona fides come legal irritant

nella British contract law così come introdotto dalla European Consumer Protection Directive del 1994. Cfr. G. Teubner, Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New

Divergences, in The Modern Law Review, 61, Oxford, Blackwell Publishers, 1998, pp.11-32. La

stessa nozione di contratto, come ricordato più volte nel corso del presente lavoro, non coincide perfettamente fra i diversi ordinamenti, basti pensare che per i Francesi il matrimonio è un contratto, ma non lo è nell’ordinamento italiano, tedesco e inglese; così come la donazione, un contratto per i Tedeschi e gli Italiani, ma non nell’ordinamento giuridico inglese.  

424 E. IORIATTI FERRARI, Linguismo euruniònico e redazione della norma comunitaria scritta. Prime riflessioni, op. cit., p. 286 

425 Per la distinzione tra system specific translation e system neutral translation si rimanda a S. ŠARČEVIĆ, Legal translation and Legal Certainty/Uncertainty: from the DCFR to the CESL Proposals, in Translating the DCFR and Drafting the CESL, op. cit., pp.47-70  

(primary term formation) e il momento della traduzione del diritto comunitario nelle lingue nazionali (secondary term formation).426 In realtà questi due momenti si sovrappongono nel sistema giuridico europeo dati i meccanismi di redazione e traduzione che si è avuto ampiamente modo di considerare e, in particolar modo, il fatto che la redazione non è una coredazione ma una traduzione.

Sono due i profili critici che vanno rilevati ai fini di esaminare la coerenza sul piano terminologico e concettuale: al primo livello (primary

term formation), si può verificare una cosiddetta europeizzazione del

termine giuridico, laddovemolti dei termini che designano concetti di diritto europeo vengono estrapolati dal contesto originario e subiscono quindi un processo di neutralizzazione, definito anche come delocalizzazione dei termini giuridici nazionali; questo crea evidenti problemi di interpretazione proprio in quanto il contesto di riferimento manca o almeno si differenzia da quello in cui hanno trovato origine.427

Al secondo livello indicato, quello della cosiddetta secondary term

formation, il problema nasce soprattutto quando nella traduzione si

procede, attraverso il dato linguistico, a una nazionalizzazione del concetto europeo, che ha invece significato autonomo e che, il più delle volte, presenta solo un’equivalenza parziale con quello dell’ordinamento nazionale. Ciò può causare il pericolo di non riconoscere l’estraneità del significato del concetto rispetto a quello assunto a livello nazionale. La nazionalizzazione del concetto giuridico europeo (system specific translation) avviene nella maggior parte dei casi proprio attraverso la ricerca di un equivalente funzionale, ed è per questo che alcuni studiosi hanno messo in guardia da un uso inappropriato di questa strategia di traduzione, soprattutto laddove l’equivalenza è parziale o in ogni caso sarebbe più

      

426 La differenza tra primary term formation e secondary term formation si deve a J. C. Sager, A Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam, John Benjamins, 1990. L’A. però non si riferisce

direttamente al contesto multilingue europeo. Tuttavia, la letteratura in materia ha ripreso questi concetti per la loro utilità: “Two basic processes are commonly at work here: the designation of new EU concepts in some languages (multilingual primary term creation of EU terms) and the translation of the existing terms into the other languages (secondary term creation)”, in S. ŠARČEVIĆ, Legal Translation in Multilingual Settings, in I. Alonso Araguár, J. Baigorri Jalón, H. J.L Campbell (a cura di), Translating Justice, Granada, Comares, p. 26 

427 Per il concetto di delocalizzazione della terminologia giuridica europea si veda E. IORIATTI

opportuno tradurre mantenendo un’equivalenza terminologica formale (system neutral translation).

Nel linguaggio che esprime l’acquis communautaire a livello nazionale, si riscontra un certo grado di innovazione terminologica che, tuttavia, può essere fonte di un’asimmetria concettuale tra il livello sovranazionale e quelli nazionali, in particolar modo, come si osserva nell’esempio seguente, se si opta per il mantenimento di un alto grado di neutralità.

È quello che è avvenuto con il concetto di vittima definito in ambito dei procedimenti penali a livello europeo nel Council Framework Decision 2001/220/JHA: “a natural person who has suffered harm,

including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss, directly caused by acts or omissions that are in violation of the criminal law of a Member State”. Al fine di mantenere una corrispondenza formale, i giuristi - linguisti italiani hanno mantenuto il termine vittima, laddove secondo la terminologia propria del sistema giuridico italiano si sarebbe dovuto usare persona offesa dal reato.428

Sebbene il termine vittima, come ricorda l’autore, appaia talvolta in alcuni testi di legge, viene prevalentemente usato nel linguaggio quotidiano e questa sinonimia rende piuttosto approssimativo il linguaggio del legislatore europeo tradotto in italiano.

Se è vero che una delle regole redazionali dei testi legislativi comunitari, come già ricordato, impone al traduttore di evitare il più possibile termini ed espressioni legati alla propria cultura giuridica, è pur vero che proprio la genericità e la tendenza all’iperonimia429 accentuano il carattere dell’equivocità del diritto comunitario proprio nell’intesa sulle categorie ordinanti; equivocità che bisogna distinguere dalla vaghezza, che è una caratteristica oggettiva della lingua del diritto: “La vaghezza (open texture)- a differenza dell’equivocità- è una proprietà oggettiva de

      

428 K. PERUZZO, op. cit., p.180 

429 Un esempio che sembra potersi considerare proprio come un caso di iperonimia è quello che

segue:”[I]n the EU-Italian subcorpus the meaning of the term risarcimento (‘compensation provided by the author’) has been deprived of the meaning it bears in the Italian national legislation and it serves as a headword in the multi-word term risarcimento da parte dello Stato (‘compensation provided by the state’), where the term indennizzo would instead be expected to occur”, inK. PERUZZO, Secondary term formation within the EU: term transfer, legal transplant or

linguaggio, e non solo del linguaggio giuridico: tutti i predicati in senso logico- ossia i termini che denotano non un individuo («il signor X», «l’accusato», la «Corte Costituzionale», etc.) ma una classe (come «contratto», «trattato», «impresa», «associazione», «corte», etc.) – condividono questa proprietà.”430

Se, come ricorda ancora Guastini: “L’interpretazione «in concreto» riduce (in relazione all’uno o all’altro caso concreto) l’indeterminatezza delle norme”,431 è vero che proprio uno dei profili più problematici dell’applicazione della norma comunitaria risiede nella sua interpretazione da parte giudice nazionale, verso la quale le tecniche di redazione e quindi traduzione, di quello che a livello comunitario va definendosi come un meta-linguaggio giuridico, non svolgono di certo una funzione neutra.432

10. Analisi del 'formante culturale' e dei 'flussi giuridici' come

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