all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ situ . .
Art. Art. 3. 3. - - Informazione. Informazione.
1.1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
l'uomo e per l'ambiente.
2.2. Per le attivitàPer le attività soggette agli articoli 4 o 6 del soggette agli articoli 4 o 6 del
DPR 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve DPR 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del DPCM 31 marzo 1989, degli articoli 5, 6 e 7 del DPCM 31 marzo 1989, con particolare riguardo a quanto indicato
con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto.
nell'art. 8, comma 1, del detto decreto.
3.3. Per le altre attivitPer le altre attivitàà, l'informazione deve basarsi , l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del DPR 17 misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del DPR 17 maggio 1988, n. 175.
maggio 1988, n. 175.
Art. 2. - Definizioni.
a) lavoratore in situ:
il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei
lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante;
c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.
Art. Art. 3. 3. - - Informazione. Informazione.
2.2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a
ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione pi
esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione piùù adeguate. adeguate.
In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:
almeno:
a)a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n.
137, per le attivit
137, per le attivitàà soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b)b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati
pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e , e successive integrazioni e modifiche;
successive integrazioni e modifiche;
c)c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al comma 1;
di cui al comma 1;
d)d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza,
singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione de interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del l piano di emergenza esterna.
piano di emergenza esterna.
Art. Art. 3. - 3. - Informazione. Informazione.
3.3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, perIl fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attivit
le attivitàà soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attivit
altre attivitàà, ed ogni volta che intervengano modifiche , ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attivit
significative all'attivitàà incontri con i lavoratori al fine di: incontri con i lavoratori al fine di:
a)a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le
informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;
comma 2;
b)b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso verificare che ciascun lavoratore abbia compreso
adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
c)c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
comunicazione;
d)d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscont degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro ro degli esiti.
degli esiti.
Art. Art. 3. - 3. - Informazione. Informazione.
4.4.Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che
se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attivit
per la sicurezza e, per le attivitàà soggette agli articoli soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle
maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle
conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonch
della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonchéé del del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
1988, n. 175.
Art. Art. 3. - 3. - Informazione. Informazione.
5.5.Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali dei piano di emergenza
degli aspetti essenziali dei piano di emergenza
interno, prima che questi siano ammessi all'interno interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga
dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello costantemente accompagnato all'interno dello
stabilimento da una persona dedicata, l'informazione stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potr
relativa al piano di emergenza interno potràà
eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attivit
raccolta. In tutti i casi, per le attivitàà soggette agli soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della
articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
1997, n. 137.
Art. Art. 3. - 3. - Informazione. Informazione.
6.6.Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici
di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante
dello stabilimento che lo stesso fabbricante provveder
provvederàà a individuare, un'informazione a individuare, un'informazione graficovisiva
graficovisiva, realizzata con i mezzi ritenuti pi, realizzata con i mezzi ritenuti piùù idonei, relativa ai nominativi e alle modalit
idonei, relativa ai nominativi e alle modalitàà con cui con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione
della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione
planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonch
nonchéé all'identificazione dei segnali di allarme e di all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attivit
cessato allarme e, per le attivitàà soggette agli articoli soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui
maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
Art. Art. 4. - 4. - Formazione e addestramento. Formazione e addestramento.
1.1.Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare
conseguentemente il livello di competenza, esperienza e conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare
addestramento necessari al fine di assicurare
un'adeguata capacita' operativa del personale. Il un'adeguata capacita' operativa del personale. Il
fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella
coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella
manutenzione degli impianti o depositi possieda la manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria necessaria cognizione sulla implicazione della propria attivit
attivitàà sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
rilevanti.
Art. Art. 4. 4. - - Formazione e addestramento. Formazione e addestramento.
2.2.Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve
assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:
formato e addestrato su quanto segue:
a) per le attivit
a) per le attivitàà soggette agli articoli 4 o 6 del soggette agli articoli 4 o 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di 1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo
sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo
lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le altre attivit
altre attivitàà, esiti delle valutazioni e misure , esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Art. Art. 4. - 4. - Formazione e addestramento. Formazione e addestramento.
b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche
specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavorato
coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso re stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di prot
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione ezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;
individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o deposi
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia' ti sia' in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni
in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di di emergenza;
emergenza;
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione del
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure le misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare ri
e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo guardo alla necessita' di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza d
alla necessita' di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di i situazioni potenzialmente pericolose;
situazioni potenzialmente pericolose;
f) specifici ruoli e responsabilit
f) specifici ruoli e responsabilitàà di ognuno nel garantire l'aderenza alle di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e' alla politica di sicurezza aziendale;
normative di sicurezza e' alla politica di sicurezza aziendale;
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle proc
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure edure di sicurezza;
di sicurezza;
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incid
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti enti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.
rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.
Art. Art. 4. 4. - - Formazione e addestramento. Formazione e addestramento.
3.3. Il fabbricante e' tenuto a realizzare quanto previsto ai commi Il fabbricante e' tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative.
significative.
A tal fine il fabbricante deve assicurare:
A tal fine il fabbricante deve assicurare:
a) la selezione di adeguati programmi di formazione, a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
esercitazione e addestramento;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del
raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
con particolare riferimento a:
-- valutazione delle qualificazioni; valutazione delle qualificazioni;
-- valutazione dell'efficacia dell'addestramento; valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
-- gestione degli archivi e della documentazione; gestione degli archivi e della documentazione;
-- valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di corsi valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di corsi di formazione.
di formazione.
Art. Art. 5. - 5. - Equipaggiamento, sistemi e dispositivi Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione.
di protezione.
1.1.Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie
collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in
i singoli lavoratori in situsitu devono ottemperare. devono ottemperare.
2.2.L'equipaggiamento di protezione del personale deve L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.
interno ed esterno.
Art. Art. 5. - 5. - Equipaggiamento, sistemi e dispositivi Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione.
di protezione.
3.3.L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano
a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente l'equipaggiamento che deve essere costantemente
indossato da quello che deve essere portato al seguito indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e
deve essere ubicato in luoghi predeterminati e
facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilit
stabilire le responsabilitàà per l'addestramento del per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso
personale e per la verifica del corretto uso
dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento
la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.
all'evoluzione della normativa.
Art. Art. 5. - 5. - Equipaggiamento, sistemi e dispositivi Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione.
di protezione.
4.4.I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale,
a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entit scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entitàà
delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza
essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art.
all'art.
5.5.Specifiche procedure devono stabilire la responsabilitSpecifiche procedure devono stabilire la responsabilitàà per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
manutenzione.
Art. Art. 6. - 6. - Organizzazione. Organizzazione.
1.1.L'ottemperanza al presente decreto deve essere L'ottemperanza al presente decreto deve essere
garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilit
responsabilitàà all'interno della propria organizzazione e all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente
la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
integrazioni.
Art. Art. 7. - 7. - Controllo dell'ottemperanza. Controllo dell'ottemperanza.
1.1.La verifica degli adempimenti previsti dal presente La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 17 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ferma restando la facolt
maggio 1988, n. 175, ferma restando la facoltàà ai sensi ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in
dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attivit
attivitàà soggette all'art. 4 del decreto del Presidente soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche in della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche in
occasione delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 6, occasione delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.
della legge 19 maggio 1997, n. 137.
Art. Art. 8. - 8. - Termine di adeguamento. Termine di adeguamento.
1.1.Il fabbricante e' tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del Il fabbricante e' tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attivit
di pubblicazione, per le attivitàà soggette agli articoli 4 o soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un anno per le altre attivit
1988, n. 175, di un anno per le altre attivitàà. .
ING. MANTOVANI MASSIMO ING. MANTOVANI MASSIMO